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Ordinanza

Ordinanza n. 3046/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale numero protocollo CF/2025/13259, del Municipio V di Roma, avente ad oggetto: “conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L. n. 241/1990 ss.mm.ii., per improcedibilità” della domanda di P.d.C. in sanatoria prot. CF/2024/115787 del 12/06/2024, comunicata alla ricorrente in data 23/01/2025; - della presupposta nota ex art. 10 bis L. 241/1990, prot. CF/2024/145030, del 26/7/2024; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla Società ricorrente il 24/04/2026 e depositati il 12/05/2026: - della determinazione dirigenziale n. repertorio CF/553/2026 del 23/02/2026 e n. protocollo CF/34605/2026 del 23/02/2026, comunicata alla ricorrente in data 24/02/2026, con cui Roma Capitale ha disposto la demolizione o il ripristino d’ufficio delle opere abusive di cui è causa.

Giustizia amministrativa202504302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria e successiva determinazione di demolizione o ripristino d’ufficio di cinque campi da padel e relativi accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario/gestore di opere edilizie)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la determinazione dirigenziale di Roma Capitale recante la conclusione per improcedibilità del procedimento relativo alla domanda di permesso di costruire in sanatoria, nonché la presupposta comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha disposto la demolizione o il ripristino d’ufficio delle opere abusive, consistenti in cinque campi da padel e relativi accessori, chiedendone la sospensione cautelare. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel merito, limitandosi a dare conto della domanda cautelare e degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti e ha sospeso l’efficacia della determinazione dirigenziale del 23 febbraio 2026 relativa alla demolizione o al ripristino d’ufficio delle opere abusive. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, in ragione degli effetti irreparabili che l’esecuzione del provvedimento avrebbe potuto produrre, e ha considerato la complessità del giudizio e il bilanciamento degli interessi contrapposti, ritenendo necessario preservare la situazione di fatto integra fino alla decisione di merito. Il giudice non ha espresso una valutazione definitiva sul fumus boni iuris né ha deciso il merito del ricorso. Ha fissato l’udienza pubblica del 17 novembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 2 comma 1 l. 241/1990

    conclusione del procedimento

    La determinazione impugnata è formalmente adottata ai sensi della disposizione relativa alla conclusione del procedimento amministrativo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi alla conclusione favorevole del procedimento costituisce atto presupposto impugnato dalla ricorrente.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha disposto la sospensione dell’atto demolitorio in ragione del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento edilizio demolitorio può essere disposta quando la sua esecuzione sia idonea a produrre effetti irreparabili prima della definizione del giudizio di merito.
  • Quando il provvedimento impugnato può determinare la trasformazione irreversibile dello stato dei luoghi, il giudice deve effettuare un bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati contrapposti, potendo mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione di merito.
  • La concessione della tutela cautelare può fondarsi sulla sussistenza del periculum in mora e sulla complessità della controversia senza anticipare una decisione definitiva sulla legittimità dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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