Ordinanza n. 3046/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale numero protocollo CF/2025/13259, del Municipio V di Roma, avente ad oggetto: “conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L. n. 241/1990 ss.mm.ii., per improcedibilità” della domanda di P.d.C. in sanatoria prot. CF/2024/115787 del 12/06/2024, comunicata alla ricorrente in data 23/01/2025; - della presupposta nota ex art. 10 bis L. 241/1990, prot. CF/2024/145030, del 26/7/2024; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla Società ricorrente il 24/04/2026 e depositati il 12/05/2026: - della determinazione dirigenziale n. repertorio CF/553/2026 del 23/02/2026 e n. protocollo CF/34605/2026 del 23/02/2026, comunicata alla ricorrente in data 24/02/2026, con cui Roma Capitale ha disposto la demolizione o il ripristino d’ufficio delle opere abusive di cui è causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria e successiva determinazione di demolizione o ripristino d’ufficio di cinque campi da padel e relativi accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario/gestore di opere edilizie)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la determinazione dirigenziale di Roma Capitale recante la conclusione per improcedibilità del procedimento relativo alla domanda di permesso di costruire in sanatoria, nonché la presupposta comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha disposto la demolizione o il ripristino d’ufficio delle opere abusive, consistenti in cinque campi da padel e relativi accessori, chiedendone la sospensione cautelare. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel merito, limitandosi a dare conto della domanda cautelare e degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti e ha sospeso l’efficacia della determinazione dirigenziale del 23 febbraio 2026 relativa alla demolizione o al ripristino d’ufficio delle opere abusive. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, in ragione degli effetti irreparabili che l’esecuzione del provvedimento avrebbe potuto produrre, e ha considerato la complessità del giudizio e il bilanciamento degli interessi contrapposti, ritenendo necessario preservare la situazione di fatto integra fino alla decisione di merito. Il giudice non ha espresso una valutazione definitiva sul fumus boni iuris né ha deciso il merito del ricorso. Ha fissato l’udienza pubblica del 17 novembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 2 comma 1 l. 241/1990
conclusione del procedimento
La determinazione impugnata è formalmente adottata ai sensi della disposizione relativa alla conclusione del procedimento amministrativo.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi alla conclusione favorevole del procedimento costituisce atto presupposto impugnato dalla ricorrente.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha disposto la sospensione dell’atto demolitorio in ragione del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento edilizio demolitorio può essere disposta quando la sua esecuzione sia idonea a produrre effetti irreparabili prima della definizione del giudizio di merito.
- Quando il provvedimento impugnato può determinare la trasformazione irreversibile dello stato dei luoghi, il giudice deve effettuare un bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati contrapposti, potendo mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione di merito.
- La concessione della tutela cautelare può fondarsi sulla sussistenza del periculum in mora e sulla complessità della controversia senza anticipare una decisione definitiva sulla legittimità dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 mag 2026Ordinanza n. 1188/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 26 mag 2026Ordinanza n. 58/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mag 2026Ordinanza n. 59/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mag 2026Ordinanza n. 212/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mag 2026Ordinanza n. 3036/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 26 mag 2026Ordinanza n. 3045/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →