Sentenza del 17/01/2018 n. 978 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE - Art. 4 d.lgs. n. 347 del 1990 - Nozione di "stesso atto" - Cancellazione di ipoteche ex artt. 108 l.fall. e 586 c.p.c. mediante plurimi decreti giudiziali di trasferimento - Unicità dell'atto - Sussistenza - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Fallimento chiedeva il rimborso dell'imposta ipotecaria ritenuta versata in eccesso per la cancellazione di ipoteche gravanti su più immobili venduti nell'ambito della procedura concorsuale. La cancellazione era stata disposta mediante cinque distinti decreti giudiziali di trasferimento, emessi ai sensi degli artt. 108 l.fall. e 586 c.p.c. L'Amministrazione finanziaria aveva applicato l'imposta proporzionale dello 0,50% su ciascun decreto, mentre il ricorrente sosteneva che, trattandosi dello stesso credito e dello stesso titolo di iscrizione ipotecaria, l'imposta proporzionale dovesse essere applicata una sola volta, con applicazione dell'imposta fissa sulle ulteriori formalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che la nozione di "stesso atto" prevista dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 347 del 1990 deve essere riferita al titolo di iscrizione dell'ipoteca e non al singolo decreto di trasferimento o all'atto di consenso alla cancellazione. Pertanto, se le formalità di cancellazione riguardano la stessa ipoteca, iscritta per lo stesso credito e in virtù dello stesso titolo, l'imposta proporzionale è dovuta una sola volta e le ulteriori formalità sono soggette a imposta fissa. Il giudice del rinvio dovrà verificare concretamente l'identità dei titoli di iscrizione relativi ai diversi lotti e determinare l'importo rimborsabile.
Norme richiamate
Art. 4, comma 1, d.lgs. n. 347 del 1990
È soggetta ad imposta proporzionale una sola formalità, quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni è dovuta l'imposta fissa.
La Corte interpreta l'espressione "stesso atto" come identità del titolo di iscrizione ipotecaria, purché vi siano lo stesso credito garantito e il medesimo titolo. La pluralità di formalità o di decreti giudiziali non consente quindi di applicare più volte l'imposta proporzionale.
Art. 13 della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990
Imposta ipotecaria proporzionale dello 0,50%.
L'imposta proporzionale si applica a una sola formalità quando le cancellazioni derivano dallo stesso credito e dallo stesso titolo di iscrizione; le formalità successive sono tassate in misura fissa.
Art. 2809, comma 2, codice civile
La disposizione è stata invocata dal Fallimento in relazione al principio di indivisibilità dell'ipoteca, ma i relativi profili sono rimasti assorbiti dopo l'accoglimento dei primi due motivi.
Art. 108 legge fallimentare
La cancellazione delle ipoteche può conseguire alla vendita forzata nell'ambito della procedura fallimentare, con effetto liberatorio sui beni trasferiti.
Art. 586 codice di procedura civile
Il decreto di trasferimento nella vendita forzata produce, tra gli altri effetti, la cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti secondo le modalità previste dalla legge.
Artt. 106-116 del R.D. 28 marzo 1929, n. 499
Le disposizioni della legge tavolare della Provincia di Bolzano sono state richiamate dal ricorrente per sostenere l'unitarietà dell'iscrizione ipotecaria simultanea, ma il relativo motivo è stato dichiarato assorbito.
Cass. n. 14177/2013 e Cass. n. 25526/2011
I precedenti confermano che, ai fini dell'art. 4 del d.lgs. n. 347 del 1990, l'identità dell'atto coincide con l'identità del titolo di iscrizione ipotecaria, evitando una duplicazione dell'imposizione quando l'unico credito è garantito mediante formalità riferibili allo stesso titolo.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta ipotecaria, per stabilire se più formalità costituiscano lo "stesso atto" occorre verificare il titolo originario di iscrizione dell'ipoteca e l'identità del credito garantito, non il numero di decreti, atti di consenso o formalità eseguiti.
- La pluralità di immobili, uffici competenti, formalità di cancellazione o decreti di trasferimento non determina automaticamente una moltiplicazione dell'imposta proporzionale.
- Quando più cancellazioni riguardano la stessa ipoteca iscritta per lo stesso credito e in base allo stesso titolo, l'imposta proporzionale è dovuta una sola volta; le ulteriori formalità devono essere tassate in misura fissa.
- La regola vale anche per le cancellazioni conseguenti a vendite forzate fallimentari o esecutive: la pluralità dei decreti di trasferimento non esclude di per sé l'unitarietà del titolo ipotecario.
- Nel caso concreto è essenziale confrontare i titoli di iscrizione relativi ai diversi beni o lotti: se i titoli sono diversi, può essere dovuta più di una imposta proporzionale; se sono identici, opera il limite a una sola imposizione proporzionale.
- La finalità della norma è evitare un eccesso impositivo derivante dalla tassazione ripetuta di formalità sostanzialmente riconducibili alla medesima garanzia e al medesimo credito.
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