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Sentenza

Sentenza n. 1256/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Corte d’Appello di Palermo, relativa al pagamento di somme dovute a titolo risarcitorio e di spese processuali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., deducendo l’inerzia del Ministero della Salute nell’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo, passata in giudicato e munita di formula esecutiva. La sentenza civile aveva confermato la condanna del Ministero al pagamento, in favore della danneggiata, di euro 66.886,73 oltre interessi, nonché delle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 5.746,55 oltre oneri di legge e distratte in favore del ricorrente. Il ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. per il ritardo nell’esecuzione. Nel corso del giudizio il Ministero ha dedotto di avere dato esecuzione al giudicato mediante il pagamento della sorte capitale e degli interessi alla beneficiaria e mediante il pagamento delle spese legali al ricorrente. Quest’ultimo ha confermato in udienza l’avvenuto pagamento delle proprie spettanze il 14 ottobre 2025, precisando tuttavia che il pagamento era intervenuto dopo la notificazione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell’avvenuto soddisfacimento della pretesa azionata e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Non sono state adottate ulteriori misure di ottemperanza, né è stata disposta la nomina di un commissario ad acta, poiché il giudicato risultava integralmente eseguito. Il Collegio ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti. La compensazione è stata motivata dal comportamento processuale del ricorrente, che, pur avendo ricevuto il pagamento il 14 ottobre 2025, non aveva informato tempestivamente il Tribunale, determinando la celebrazione di ulteriori udienze camerali e attività istruttorie.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Consente di chiedere l’esecuzione, mediante il giudizio di ottemperanza, delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente per ottenere la condanna dell’amministrazione per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; il TAR non ha adottato tale statuizione, avendo dichiarato cessata la materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del processo e il ricorrente conferma l’avvenuto soddisfacimento della pretesa, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, senza adottare ulteriori misure esecutive.
  • L’integrale adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato esclude la necessità di nominare un commissario ad acta o di impartire ulteriori ordini conformativi, anche se l’adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
  • La mancata tempestiva comunicazione al giudice dell’avvenuto pagamento, quando provochi la celebrazione di ulteriori udienze e attività processuali non necessarie, può costituire una giusta ragione per compensare integralmente le spese di lite, anche se l’amministrazione ha adempiuto dopo la notifica del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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