Cassazione Civile, Ordinanza n. 00343/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce dalla costruzione, da parte del dante causa della società resistente, di un fabbricato mantenuto a distanza inferiore a quella legale rispetto al fondo del proprietario confinante. Quest'ultimo chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla compressione della sua possibilità edificatoria. La società eccepisce la prescrizione del credito risarcitorio e, in via riconvenzionale, chiede l'accertamento dell'usucapione del diritto a mantenere la costruzione nella posizione di fatto esistente e del diritto di servitù di passo. In appello la società ottiene il riconoscimento dell'usucapione della servitù di mantenimento a distanza inferiore alla legge e viene condannata al risarcimento, liquidato equitativamente in euro 15.000. Il proprietario confinante ricorre in cassazione con più censure: contesta l'ammissibilità dell'usucapione di una servitù che consenta il mantenimento di una costruzione contra legem anche rispetto a distanze inderogabili; sostiene che il danno fosse stato provato e che la Corte territoriale abbia errato nel liquidarlo equitativamente, nel non valorizzare le allegazioni e la consulenza già prodotte, nel non applicare correttamente il principio di non contestazione e nel non motivare adeguatamente sulla quantificazione. La società resiste e propone ricorso incidentale, sostenendo che il danno non fosse causalmente riconducibile alla violazione delle distanze perché il progetto edificatorio del confinante non sarebbe stato comunque realizzabile e, soprattutto, che il diritto al risarcimento fosse prescritto, poiché l'attore conosceva da tempo la violazione e, comunque, il preteso illecito non poteva essere trattato come permanente ai fini della liquidazione del danno da maggior costo di costruzione.
La decisione
La Corte di cassazione respinge il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, ma accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale. In particolare conferma il principio secondo cui è ammissibile l'usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella legale, anche se le distanze derivano da strumenti urbanistici o regolamenti locali. Tuttavia ritiene fondato il motivo incidentale sulla prescrizione del risarcimento: la Corte territoriale ha qualificato illecitamente la fattispecie come permanente, senza considerare che il danno liquidato a titolo di maggior costo della costruzione non deriva dalla perdurante permanenza del manufatto, ma si esaurisce nel momento in cui il costo è sostenuto o comunque quando cessa la condotta illecita. Per questo la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione della prescrizione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 873 c.c.
norma sulle distanze tra costruzioni richiamata insieme alle disposizioni urbanistiche locali come parametro della violazione delle distanze legali
art. 1158 c.c.
richiamato come base dell'usucapione della servitù di mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale
art. 2697 c.c.
invocato in tema di riparto dell'onere della prova sulla quantificazione del danno
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente principale per censurare la valutazione delle prove
art. 115 c.p.c.
invocato per sostenere che i fatti posti a base del quantum non fossero stati specificamente contestati
art. 1226 c.c.
richiamato per la liquidazione equitativa del danno
art. 2056 c.c.
richiamato quale criterio di liquidazione del danno risarcibile
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all'obbligo di motivare i criteri della liquidazione equitativa
art. 2043 c.c.
richiamato dal ricorso incidentale quale fondamento della domanda risarcitoria
art. 2947 c.c.
richiamato ai fini dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento
Massime di principio
- In materia di distanze legali tra proprietà confinanti, può maturare per usucapione una servitù avente ad oggetto il mantenimento della costruzione a distanza inferiore a quella prescritta, anche quando la distanza sia fissata da regolamenti o strumenti urbanistici locali e anche se l'opera sia abusiva sul piano edilizio, poiché la rilevanza di tale abuso resta circoscritta al rapporto pubblicistico.
- L'usucapione della servitù di mantenimento non equivale a una deroga convenzionale alle distanze: opera come modo di acquisto del diritto reale fondato sul decorso del tempo e sulla stabilità dei rapporti giuridici, lasciando impregiudicati i poteri della pubblica amministrazione.
- Ai fini della prescrizione del risarcimento, non ogni illecito in materia di distanze va qualificato come permanente: se il danno viene liquidato in relazione a un maggior costo di costruzione, esso si consuma quando quel costo viene sostenuto o, al più, quando cessa la condotta illecita, e non si rinnova per tutta la durata della presenza del manufatto.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone che il giudice individui il danno risarcibile e non possa sostituirsi alla prova mancante senza chiarire il percorso logico della quantificazione; se il danno riguarda un pregiudizio diverso dalla mera permanenza dell'opera, il giudice deve accertare il momento di insorgenza e il momento iniziale del termine prescrizionale.
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