Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33391/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che rigettava la sua istanza di estinzione del reato per presunto esito positivo dei lavori di pubblica utilità. Il G.I.P. aveva ritenuto che FRONTEROTTA avesse svolto solo 29 giorni dei 58 prescritti e presso un ente diverso da quello indicato, e aveva quindi revocato la pena sostitutiva ripristinando la pena originaria (54 giorni di arresto e 1.000,00 euro di ammenda) e la sanzione amministrativa. Il ricorrente deduceva: (1) errore nel computo dei "giorni" perché ogni giorno di lavoro corrisponde a 2 ore, e nei 29 giorni attestati aveva lavorato 4 ore al giorno (29 x 4 = 116 ore = 58 giorni); (2) in ogni caso, se confermata la revoca, la pena originaria doveva essere diminuita in proporzione al lavoro già svolto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, annullando l'ordinanza e rinviando al Tribunale di L'Aquila. Ha stabilito che: (a) l'art. 186, comma 9-bis, c.d.s. deroga soltanto alla durata edittale del lavoro di pubblica utilità e non al criterio di computo stabilito dall'art. 54, comma 5, d.lgs. 274/2000, secondo il quale un giorno di lavoro corrisponde a due ore; pertanto il conteggio delle ore effettuato dal ricorrente (29 giornate da 4 ore = 116 ore = 58 giorni) va preso in considerazione; (b) qualora il giudice del rinvio confermasse la revoca della sanzione sostitutiva, dovrà comunque tener conto del periodo di lavoro già espletato e sottrarlo dalla pena residua tramite il ragguaglio previsto dall'art. 58 d.lgs. 274/2000. Il provvedimento impugnato è annullato con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 186 C.d.S., comma 9-bis

    In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità

    Introduce una deroga alla sola durata edittale del lavoro di pubblica utilità (minimo/massimo), ma non modifica il criterio di computo stabilito dall'art. 54 d.lgs. 274/2000; quindi non abroga il principio che un giorno di lavoro è pari a due ore.

  • art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, comma 5

    Stabilisce il criterio di computo del lavoro di pubblica utilità: un giorno di lavoro corrisponde alla prestazione di due ore. Questo criterio è applicabile anche nel caso di sostituzione prevista dall'art. 186 C.d.S.

  • art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    per ogni effetto giuridico l'obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria

    Attribuisce al lavoro di pubblica utilità efficacia di pena detentiva ai fini del computo e consente di considerare il periodo di lavoro già svolto come espiazione ai fini della pena; pertanto, in caso di revoca, il giudice deve detrarre dal residuo la parte già eseguita secondo i criteri di ragguaglio.

  • art. 56 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Prevede la rilevanza penale (reclusione fino a un anno) per il condannato che abbandona o non presta senza giustificato motivo il lavoro di pubblica utilità; ciò giustifica che la mancata esecuzione possa integrare un'ulteriore sanzione, ma non legittima la revoca con effetto retroattivo che azzeri quanto correttamente eseguito.

  • art. 66 e art. 72 legge n. 689/1981

    Norme usate in via interpretativa per sostenere che la conversione o la revoca di misure sostitutive opera ex nunc (per il futuro) e che non si deve annullare retroattivamente il periodo già eseguito; ciò supporta il principio di non duplicazione punitiva e la necessità di scomputare il periodo espletato.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 2/2008 (richiamata)

    È richiamata per confermare la natura speciale e l'effetto equiparativo del lavoro di pubblica utilità rispetto alla pena detentiva, rafforzando l'idea che il periodo effettivamente svolto opera come espiazione e non può essere semplicemente azzerato.

Massime di principio

  • Ai fini del computo della durata del lavoro di pubblica utilità vale il criterio dell'art. 54 d.lgs. 274/2000: un giorno di lavoro corrisponde a due ore; pertanto vanno computate le ore effettivamente svolte.
  • L'art. 186, comma 9-bis, C.d.S. deroga solo alla durata edittale (minimo/massimo) del lavoro di pubblica utilità e non al criterio di computo delle giornate lavorative.
  • Se il giudice dispone la revoca della sanzione sostitutiva per inadempimento, non può normalmente operare con efficacia retroattiva azzerando il periodo di lavoro già svolto: deve sottrarre dal residuo della pena la parte già eseguita mediante il ragguaglio previsto dall'art. 58 d.lgs. 274/2000.
  • La valutazione deve essere concreta: il giudice dell'esecuzione deve verificare ore effettivamente prestate, autorizzazioni al cambiamento dell'ente di esecuzione e la natura e temporalità delle eventuali violazioni prima di disporre la revoca definitiva.
  • L'inadempimento può integrare una fattispecie sanzionatoria (art. 56 d.lgs. 274/2000), ma ciò non giustifica una duplicazione punitiva né la cancellazione del periodo di lavoro regolarmente eseguito; eventuali sanzioni penali devono essere distinte e commisurate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.