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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33262/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per furto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto. L'unico motivo dedotto riguardava un preteso vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo dunque che il fatto dovesse essere ritenuto di particolare tenuità. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproduceva profili già esaminati e correttamente disattesi dal giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale doglianza non era consentita nei termini prospettati.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata come titolo di reato per cui è stata confermata la condanna.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto inammissibile in cassazione la doglianza che mirava a contestarne il mancato riconoscimento, perché meramente riproduttiva di questioni già vagliate e disattese in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze di merito già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di appello.
  • La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio effettivamente dedotto e consentito, non attraverso una contestazione generica o reiterativa della motivazione di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo diversa disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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