Cassazione Penale, Sentenza n. 36169/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del GUP di Brescia dell'8/03/2024 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di danneggiamento aggravato in quanto estinto a seguito del positivo esito della messa alla prova. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione di legge relativa alla questione di legittimità costituzionale sulla perdurante procedibilità d'ufficio del delitto di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, censurando l'inammissibilità della questione perché sollevata nel periodo di sospensione del processo per messa alla prova; (2) carenza e manifesta illogicità della motivazione del GUP che, pur ritenendo la questione sollevata durante la sospensione, aveva nondimeno fissato un'udienza per discuterla.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata rilevando che, in base all'art. 1 comma 1 lett. b) del d. Igs. 19 marzo 2024 n. 31 (in vigore dal 4 aprile 2024), il reato di danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede è divenuto procedibile a querela. Dagli atti risulta che la querela originariamente sporta dalla persona offesa è stata rimessa e la rimessione è stata ritualmente accettata dall'imputato; perciò il reato è estinto per remissione di querela. Non essendo stato raggiunto un accordo tra le parti sulle spese, ai sensi dell'art. 340 comma 4 cod. proc. pen. le spese sono a carico del querelato. Di conseguenza la Corte annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d. Igs. 19 marzo 2024 n. 31
art. 1 comma 1 lett. b), in vigore dal 4 aprile 2024
Ha trasformato il delitto di danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede (art. 635, comma 1, n. 7 cod. pen.) in reato procedibile a querela, incidendo sulla perseguibilità dell'illecito.
codice penale
Individua la fattispecie del danneggiamento su cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede; la recente modifica normativa ne ha cambiato la modalità di perseguibilità (da ufficio a querela).
codice di procedura penale
Stabilisce che, in mancanza di accordo tra le parti sulle spese del procedimento, le spese sono a carico del querelato; applicato dal giudice per l'assegnazione delle spese dopo l'estinzione del reato per remissione di querela.
Massime di principio
- Se una norma successiva rende un reato procedibile a querela, la remissione della querela da parte della persona offesa, accettata dall'imputato, estingue il reato.
- La remissione di querela deve risultare dagli atti e la sua accettazione da parte dell'imputato è rilevante ai fini dell'estinzione del reato.
- Quando il reato è estinto per remissione di querela la Corte di legittimità può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato.
- In assenza di accordo tra le parti sulle spese processuali, si applica l'art. 340 comma 4 c.p.p. e le spese sono a carico del querelato; pertanto l'estinzione del reato non evita necessariamente l'addebito delle spese al beneficiario della remissione.
- Questioni di legittimità costituzionale sollevate durante il periodo di sospensione per messa alla prova possono essere ritenute inammissibili, ma l'effetto pratico di modifiche normative o di remissioni può rendere ininfluenti tali questioni rispetto alla soluzione del caso.
Testo integrale
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