Cassazione Penale, Sentenza n. 8391/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, dipendenti della società TeKno Service srl addetti all'isola ecologica del Comune di Giugliano, erano destinatari di misura cautelare degli arresti domiciliari per la provvisoria contestazione del reato di peculato finalizzato al compimento di atto contrario alla loro funzione: si sarebbero impossessati di "rifiuti nobili" conferiti, cedendoli illecitamente a terzi. In sede di ricorso i difensori hanno contestato la qualificazione soggettiva come incaricati di pubblico servizio (art. 358 c.p.), sostenendo che le mansioni svolte erano mere attività materiali e di ordine senza poteri decisionali o discrezionali; hanno inoltre censurato la motivazione relativa al pericolo di reiterazione nonostante un cambiamento di mansioni e hanno depositato procura speciale chiedendo, dopo la revoca della misura, anche il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'attività svolta rientrasse in un pubblico servizio e che i ricorrenti non si limitassero a mansioni meramente materiali: esercitavano attività di custodia e vigilanza dell'area e funzioni valutative circa la natura dei rifiuti (distinzione tra pericolosi/non pericolosi, destinazione a smaltimento o recupero, valutazione di non conferibilità per rischi per salute e ambiente), con presenza di discrezionalità e poteri non meramente esecutivi. Perciò la qualificazione soggettiva contestata dal difensore non è stata accolta e la conferma della misura cautelare in sede di riesame è giudicata corretta; i ricorrenti sono altresì condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 26 aprile 1990 n. 86
La riforma ha superato la concezione soggettiva basata sul rapporto di dipendenza dallo Stato e ha positivizzato il criterio della natura pubblicistica dell'attività svolta: rileva la disciplina pubblicistica dell'attività e il suo contenuto, non la natura dell'ente o del rapporto di impiego.
Art. 358 cod. pen. (nozione di incaricato di pubblico servizio)
sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio
La Corte ha applicato la norma affermando che l'incaricato di pubblico servizio è chi svolge attività disciplinata in forma pubblicistica che non sia mera mansione d'ordine o opera materiale; le mansioni che implicano vigilanza, custodia e valutazione tecnica rientrano in tale nozione e giustificano l'assimilazione all'incaricato di pubblico servizio.
Art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'ambito del riesame: il Tribunale di Napoli ha esaminato l'ordinanza ai sensi dell'articolo relativo al riesame delle misure cautelari.
Artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Richiamati dalle difese in relazione alla valutazione del pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto tuttavia motivata la valutazione del giudice del riesame sul rischio di reiterazione, tenuto conto del ruolo e delle possibilità operative collegate alle mansioni svolte.
Giurisprudenza di riferimento: Sez. Un. n. 7959 del 27/03/1992 (Delogu)
La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'incaricato di pubblico servizio è individuato in base alla natura pubblicistica dell'attività e alla sua disciplina, con esclusione delle mere mansioni d'ordine; tale principio ha sostenuto la valutazione della sussistenza della qualifica nel caso concreto.
Massime di principio
- Per stabilire se un soggetto sia incaricato di pubblico servizio non conta la natura privata dell'ente o del rapporto di lavoro, ma la natura pubblicistica dell'attività e il contenuto delle mansioni svolte.
- Le mansioni meramente esecutive o di ordine non determinano la qualità di incaricato di pubblico servizio; invece funzioni di custodia, vigilanza e valutazione tecnica che richiedono discrezionalità caratterizzano l'appartenenza a tale categoria.
- Nel procedimento cautelare il giudice può considerare il rischio di reiterazione anche se vi è stato un mutamento di mansioni; la prova della concreta perdita di ogni possibilità di reiterazione grava sulla difesa.
- La revoca successiva della misura cautelare per cessazione delle esigenze non implica automaticamente l'annullamento delle motivazioni che avevano giustificato inizialmente la misura; può comunque restare aperta la strada per pretese risarcitorie (riparazione per ingiusta detenzione) soggette a separate valutazioni.
- La difesa che contesta la qualificazione soggettiva deve dimostrare concretamente la limitatezza dei compiti (documenti, mansioni effettivamente svolte, incarichi formalmente assegnati) per scalfire l'applicazione dell'art. 358 c.p.
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