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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05997/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava il sequestro della sua casella di posta, deducendo: (i) tardiva iscrizione della notizia di reato rispetto a notizie e dati già acquisiti (violazione del diritto di difesa); (ii) incompletezza e genericità della notizia di reato e del decreto di sequestro, con omissione della descrizione del fatto e delle condotte ascritte; (iii) nullità per mancanza di motivazione dell'ordinanza di riesame; (iv) violazione del principio di proporzionalità e pertinenzialità nel sequestro massivo di dati informatici senza adeguati criteri di selezione (parole chiave/limiti cronologici), configurando un sequestro esplorativo; (v) insussistenza del fumus commissi delicti e indeterminatezza del nesso tra utilità elargita e condotta del pubblico ufficiale.

La decisione

Il giudice ha ritenuto fondati i motivi principali: ha rilevato la genericità della notizia di reato e la grave carenza motivazionale del decreto di sequestro, in particolare l'assenza di descrizione delle condotte, l'indeterminatezza dell'oggetto del patto corruttivo e la natura esplorativa del provvedimento. Per tali ragioni ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del P.M. del 22 luglio 2025, ordinando l'immediata restituzione del materiale sequestrato e vietando il trattenimento dei dati informatici.

Norme richiamate

  • art. 335 cod. proc. pen.

    L'iscrizione della notizia di reato deve contenere la descrizione del fatto; il decreto di sequestro probatorio deve essere motivato e non può limitarsi a indicazioni generiche di persone e norme.

  • art. 335, comma 1-ter cod. proc. pen.

    Richiamata nella doglianza sulla retrodatazione dell'iscrizione: la norma consente, se ricorre, di giustificare la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato, ma qui il Giudice ha ritenuto che la semplice ripetizione di dati già acquisiti non bastava a legittimare un'iscrizione tardiva.

  • art. 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Rilevanza del diritto di difesa e del tempestivo esercizio degli atti difensivi a fronte della tardiva iscrizione; la mancata tempestiva iscrizione può ledere il diritto di difesa.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiama gli obblighi di informazione e garanzie difensive che possono essere compromessi da ritardi nell'iscrizione della notizia di reato.

  • art. 318 cod. pen.

    Norma sulla corruzione del pubblico ufficiale quale fattispecie ipotizzata; il provvedimento doveva però indicare concrete indicazioni di fatto e nessi tra utilità e funzione per configurare il fumus commissi delicti.

  • art. 321 cod. pen.

    Norma richiamata tra le ipotesi di reato contestate; il Giudice ha osservato che l'indicazione della norma senza la descrizione delle condotte è insufficiente per fondare il sequestro probatorio.

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione specifica e indicare elementi concreti idonei a dimostrare il fumus commissi delicti; non è ammesso un sequestro basato su mere illazioni o sospetti generici.
  • La notizia di reato iscritta deve descrivere il fatto e le condotte contestate (non limitarsi a elencare nomi e articoli di legge); l'assenza di questa descrizione compromette il diritto di difesa e può annullare i provvedimenti successivi.
  • Il sequestro di dispositivi informatici e caselle e-mail va delimitato in modo puntuale (criteri di pertinenzialità: parole chiave, limiti temporali, soggetti specifici) per evitare acquisizioni massicce e di natura esplorativa vietate.
  • Il pubblico ministero deve iscrivere tempestivamente la notizia di reato ovvero giustificare adeguatamente eventuali retrodatazioni sulla base di norme pertinenti; elementi acquisiti in precedenza non giustificano automaticamente un'iscrizione tardiva senza adeguata motivazione.
  • Deve essere chiarito il nesso tra utilità elargita e la funzione svolta dal pubblico ufficiale (nexus sinallagmatico): senza questa indicazione il fumus e la pertinenzialità degli atti probatori risultano insufficienti.
  • La mancata motivazione o la genericità del provvedimento comportano l'annullamento e la restituzione integrale del materiale sequestrato, senza possibilità di trattenimento dei dati informatici.

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