Cassazione Penale, Sentenza n. 05997/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava il sequestro della sua casella di posta, deducendo: (i) tardiva iscrizione della notizia di reato rispetto a notizie e dati già acquisiti (violazione del diritto di difesa); (ii) incompletezza e genericità della notizia di reato e del decreto di sequestro, con omissione della descrizione del fatto e delle condotte ascritte; (iii) nullità per mancanza di motivazione dell'ordinanza di riesame; (iv) violazione del principio di proporzionalità e pertinenzialità nel sequestro massivo di dati informatici senza adeguati criteri di selezione (parole chiave/limiti cronologici), configurando un sequestro esplorativo; (v) insussistenza del fumus commissi delicti e indeterminatezza del nesso tra utilità elargita e condotta del pubblico ufficiale.
La decisione
Il giudice ha ritenuto fondati i motivi principali: ha rilevato la genericità della notizia di reato e la grave carenza motivazionale del decreto di sequestro, in particolare l'assenza di descrizione delle condotte, l'indeterminatezza dell'oggetto del patto corruttivo e la natura esplorativa del provvedimento. Per tali ragioni ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del P.M. del 22 luglio 2025, ordinando l'immediata restituzione del materiale sequestrato e vietando il trattenimento dei dati informatici.
Norme richiamate
art. 335 cod. proc. pen.
L'iscrizione della notizia di reato deve contenere la descrizione del fatto; il decreto di sequestro probatorio deve essere motivato e non può limitarsi a indicazioni generiche di persone e norme.
art. 335, comma 1-ter cod. proc. pen.
Richiamata nella doglianza sulla retrodatazione dell'iscrizione: la norma consente, se ricorre, di giustificare la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato, ma qui il Giudice ha ritenuto che la semplice ripetizione di dati già acquisiti non bastava a legittimare un'iscrizione tardiva.
art. 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Rilevanza del diritto di difesa e del tempestivo esercizio degli atti difensivi a fronte della tardiva iscrizione; la mancata tempestiva iscrizione può ledere il diritto di difesa.
art. 180 cod. proc. pen.
Richiama gli obblighi di informazione e garanzie difensive che possono essere compromessi da ritardi nell'iscrizione della notizia di reato.
art. 318 cod. pen.
Norma sulla corruzione del pubblico ufficiale quale fattispecie ipotizzata; il provvedimento doveva però indicare concrete indicazioni di fatto e nessi tra utilità e funzione per configurare il fumus commissi delicti.
art. 321 cod. pen.
Norma richiamata tra le ipotesi di reato contestate; il Giudice ha osservato che l'indicazione della norma senza la descrizione delle condotte è insufficiente per fondare il sequestro probatorio.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione specifica e indicare elementi concreti idonei a dimostrare il fumus commissi delicti; non è ammesso un sequestro basato su mere illazioni o sospetti generici.
- La notizia di reato iscritta deve descrivere il fatto e le condotte contestate (non limitarsi a elencare nomi e articoli di legge); l'assenza di questa descrizione compromette il diritto di difesa e può annullare i provvedimenti successivi.
- Il sequestro di dispositivi informatici e caselle e-mail va delimitato in modo puntuale (criteri di pertinenzialità: parole chiave, limiti temporali, soggetti specifici) per evitare acquisizioni massicce e di natura esplorativa vietate.
- Il pubblico ministero deve iscrivere tempestivamente la notizia di reato ovvero giustificare adeguatamente eventuali retrodatazioni sulla base di norme pertinenti; elementi acquisiti in precedenza non giustificano automaticamente un'iscrizione tardiva senza adeguata motivazione.
- Deve essere chiarito il nesso tra utilità elargita e la funzione svolta dal pubblico ufficiale (nexus sinallagmatico): senza questa indicazione il fumus e la pertinenzialità degli atti probatori risultano insufficienti.
- La mancata motivazione o la genericità del provvedimento comportano l'annullamento e la restituzione integrale del materiale sequestrato, senza possibilità di trattenimento dei dati informatici.
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