Regolamento (UE) 2024/345
Regolamento (UE) 2024/345 della Commissione, del 22 gennaio 2024, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di desmedifam, etridiazolo, flurtamone, profoxidim, difenacum e permanganato di potassio in o su determinati prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i LMR nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005 per sei sostanze attive, adeguandoli alla situazione autorizzativa e ai limiti di determinazione analitica disponibili. In particolare, elimina o sposta negli allegati pertinenti i valori per sostanze non più approvate o prive di tolleranze/CXL, fissando per molti prodotti il limite di determinazione specifico. La misura si applica dal 12 agosto 2024, con una clausola transitoria per i prodotti già immessi sul mercato o importati prima di tale data.
Modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sui limiti massimi di residui di antiparassitari per desmedifam, etridiazolo, flurtamone, profoxidim, difenacum e permanganato di potassio.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale contemplati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti sui livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze attive indicate. Riguarda operatori del settore alimentare e mangimistico, Stati membri e paesi terzi che producono o importano prodotti nell'Unione, nonché le autorità di controllo e i laboratori che applicano i limiti analitici. Il regolamento non si applica ai prodotti prodotti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 12 agosto 2024, per i quali continua a valere la disciplina previgente.
Modifica degli LMR di desmedifam, etridiazolo, flurtamone, profoxidim, difenacum e permanganato di potassio
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La revisione si fonda, in particolare, sulla cessazione o mancata approvazione delle sostanze interessate, sull'assenza di limiti massimi di residui del Codex o di tolleranze all'importazione e sull'esigenza di allineare i limiti ai più recenti limiti di determinazione analitica.
Contesto e finalità
La Commissione richiama l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 come base giuridica della modifica. Dalle premesse emerge che, per alcune sostanze, i limiti già fissati risultano non più coerenti con lo stato autorizzativo delle sostanze attive e con il progresso tecnico dei metodi analitici; per altre, l'assenza di specifici LMR impone il ricorso al valore di base di 0,01 mg/kg, salvo diversa indicazione nell'allegato V.
Modifiche per sostanza attiva
Per il desmedifam, l'approvazione è scaduta il 1° luglio 2019 e non è stata rinnovata; tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza sono state revocate. Poiché non esistono CXL né tolleranze all'importazione, gli LMR su tutti i prodotti sono ridotti ai limiti di determinazione specifici per prodotto e trasferiti nell'allegato V. Il regolamento precisa inoltre che non sono più necessari dati di conferma e sopprime le note a piè di pagina corrispondenti.
Per l'etridiazolo, l'approvazione è scaduta il 31 maggio 2021 e non è stata presentata domanda di rinnovo; le autorizzazioni sono revocate e non esistono CXL o tolleranze all'importazione. Gli LMR vengono soppressi dall'allegato III, parte A, e sostituiti da valori nell'allegato V, fissati ai limiti di determinazione specifici per prodotto.
Per il flurtamone, l'approvazione è scaduta il 27 dicembre 2018 senza rinnovo, con revoca delle autorizzazioni e assenza di CXL o tolleranze all'importazione. Gli LMR già presenti nell'allegato II vengono trasferiti all'allegato V ai limiti di determinazione specifici per prodotto.
Per il profoxidim, l'approvazione è scaduta il 31 luglio 2021, non vi è stata domanda di rinnovo, le autorizzazioni sono revocate e non vi sono CXL o tolleranze all'importazione. Anche in questo caso gli LMR dell'allegato II sono spostati all'allegato V.
Per il difenacum, l'approvazione è scaduta il 30 dicembre 2019 e non è stata rinnovata; le autorizzazioni sono revocate e non esistono CXL o tolleranze all'importazione. Il regolamento fissa quindi gli LMR su tutti i prodotti ai limiti di determinazione specifici per prodotto nell'allegato V.
Per il permanganato di potassio, che non è approvato, e in assenza di CXL o tolleranze all'importazione, gli LMR vengono anch'essi fissati ai limiti di determinazione specifici per prodotto nell'allegato V.
Portata pratica dei nuovi limiti
L'allegato modificato riporta valori differenziati per ampie categorie di prodotti, ma la logica generale è il ricorso al limite di determinazione analitica indicato con �,01 mg/kg o 0,05 mg/kg, a seconda della categoria merceologica. Il testo specifica che il limite inferiore di determinazione analitica è contrassegnato con (*1). La Commissione indica che i laboratori di riferimento dell'Unione europea hanno proposto limiti analitici specifici per prodotto e che tali limiti sono effettivamente rilevabili in sede di analisi.
Consultazione dei partner commerciali e del comitato competente
La Commissione ha consultato i partner commerciali dell'Unione attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio, prendendo in considerazione le osservazioni ricevute. Le misure risultano inoltre conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Regime transitorio ed entrata in applicazione
Per evitare discontinuità commerciali, il regolamento prevede che la versione previgente del regolamento (CE) n. 396/2005 continui ad applicarsi ai prodotti prodotti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 12 agosto 2024. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica soltanto dal 12 agosto 2024.
Implicazioni operative per gli operatori
Per gli operatori italiani che producono, importano o commercializzano prodotti agricoli e alimentari, l'intervento comporta la necessità di verificare la conformità dei lotti alle nuove soglie dal 12 agosto 2024 e di distinguere i prodotti immessi sul mercato prima di tale data, che restano soggetti alla disciplina precedente. In concreto, la modifica incide su controlli residui, dossier di conformità, verifiche sui fornitori esteri e gestione dei lotti in stock.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005
L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto previsto dall'allegato del regolamento. Le modifiche riguardano i LMR di desmedifam, etridiazolo, flurtamone, profoxidim, difenacum e permanganato di potassio.
Soppressione di LMR non più applicabili e trasferimento all'allegato V
Per desmedifam, flurtamone e profoxidim sono soppresse le colonne dell'allegato II; per etridiazolo è soppressa la colonna dell'allegato III. Per desmedifam, etridiazolo, flurtamone, profoxidim, difenacum e permanganato di potassio vengono aggiunte colonne nell'allegato V con LMR fissati, in molti casi, al limite inferiore di determinazione analitica indicato con 0,01 mg/kg o 0,05 mg/kg a seconda delle categorie di prodotti.
Ragioni delle modifiche per ciascuna sostanza
Desmedifam: approvazione scaduta il 1° luglio 2019, nessun rinnovo, autorizzazioni revocate, nessun CXL o tolleranza all'importazione; gli LMR sono ridotti ai limiti di determinazione specifici per prodotto e spostati all'allegato V, con soppressione delle note a piè di pagina sui dati di conferma. Etridiazolo: approvazione scaduta il 31 maggio 2021, nessuna domanda di rinnovo, autorizzazioni revocate, nessun CXL o tolleranza; LMR soppressi e sostituiti con LD specifici per prodotto nell'allegato V. Flurtamone: approvazione scaduta il 27 dicembre 2018, nessun rinnovo, autorizzazioni revocate, nessun CXL o tolleranza; LMR spostati all'allegato V. Profoxidim: approvazione scaduta il 31 luglio 2021, nessuna domanda di rinnovo, autorizzazioni revocate, nessun CXL o tolleranza; LMR spostati all'allegato V. Difenacum: approvazione scaduta il 30 dicembre 2019, nessun rinnovo, autorizzazioni revocate, nessun CXL o tolleranza; LMR fissati agli LD specifici per prodotto nell'allegato V. Permanganato di potassio: non approvato, nessun CXL o tolleranza; LMR fissati agli LD specifici per prodotto nell'allegato V.
Base analitica e consultazioni
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea sui limiti di determinazione da adattare, e questi hanno proposto LD specifici per prodotto rilevabili con analisi. I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le osservazioni ricevute sono state considerate.
Disciplina transitoria per prodotti già commercializzati
L'articolo 2 prevede che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continui ad applicarsi ai prodotti prodotti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 12 agosto 2024.
Entrata in vigore e decorrenza
L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 12 agosto 2024.
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