Regolamento (UE) 2024/346
Regolamento (UE) 2024/346 della Commissione, del 22 gennaio 2024, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso del dicitrato di trimagnesio negli integratori alimentari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’impiego del dicitrato di trimagnesio anidro come additivo alimentare negli integratori alimentari in forma solida, attribuendogli il numero E 345(i). A seguito della valutazione di sicurezza dell’EFSA e della riduzione del livello massimo d’uso richiesto, la Commissione modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012. Vengono inoltre introdotte le specifiche tecniche dell’additivo, comprese caratteristiche chimiche, criteri di purezza e limiti per contaminanti.
Modifica l’elenco UE degli additivi alimentari e le relative specifiche per autorizzare l’uso del dicitrato di trimagnesio (E 345(i)) negli integratori alimentari solidi.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono o commercializzano integratori alimentari in forma solida nell’Unione europea, esclusi gli integratori destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Incide anche sulla disciplina tecnica delle specifiche degli additivi alimentari, mediante aggiornamento del regolamento (UE) n. 231/2012. L’autorizzazione riguarda l’uso del dicitrato di trimagnesio come stabilizzante e antiagglomerante negli integratori alimentari solidi, con limite massimo di 100 000 mg/kg e richiamo alla conformità alla direttiva 2002/46/CE.
Autorizzazione del dicitrato di trimagnesio negli integratori alimentari
Il regolamento (UE) 2024/346 della Commissione interviene sulla disciplina degli additivi alimentari per consentire l’uso del dicitrato di trimagnesio anidro negli integratori alimentari in forma solida. L’intervento si colloca nell’ambito della procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e si fonda sulla valutazione di sicurezza effettuata dall’EFSA, richiamata nei considerando.
Contesto e motivazione dell’intervento
La Commissione ricorda che l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene l’elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni d’uso, mentre il regolamento (UE) n. 231/2012 stabilisce le specifiche degli additivi alimentari. Il 24 giugno 2015 era stata presentata una domanda di autorizzazione per il dicitrato di trimagnesio anidro come stabilizzante e antiagglomerante negli integratori alimentari solidi e da masticare; l’EFSA ha esaminato il profilo di sicurezza dell’additivo e ha concluso che, al livello tipico d’uso proposto di 50 000 mg/kg, non emergono criticità per la sicurezza.
Valutazione EFSA e scelta del livello massimo
Nei considerando viene evidenziato che il livello massimo inizialmente proposto di 120 000 mg/kg avrebbe potuto determinare, per adulti e anziani ai percentili elevati, un’esposizione al magnesio superiore all’UL di 250 mg/giorno per il magnesio supplementare, fissato dal comitato scientifico dell’alimentazione umana. Dopo il parere dell’EFSA, il richiedente ha ridotto il livello massimo a 100 000 mg/kg, in modo da mantenere l’esposizione al magnesio entro i limiti tollerabili per l’uso normale dell’integratore alimentare.
Modifiche al regolamento (CE) n. 1333/2008
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 secondo quanto specificato nell’allegato I del regolamento.
Nella parte B dell’allegato II, punto 3, dopo l’additivo E 343 (fosfati di magnesio), viene inserito E 345(i) dicitrato di trimagnesio.
Nella parte E, categoria alimentare 17.1, relativa agli "integratori alimentari in forma solida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia", dopo i polisorbati E 432-436 viene inserito E 345(i) dicitrato di trimagnesio con limite massimo di 100 000 mg/kg. La nota (97) precisa che l’uso deve avvenire in conformità alla direttiva 2002/46/CE.
Modifiche al regolamento (UE) n. 231/2012
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, inserendo una nuova voce per E 345(i) dicitrato di trimagnesio.
Le specifiche tecniche riportano, tra l’altro:
- i sinonimi, tra cui citrato di magnesio e citrato di trimagnesio;
- la definizione chimica come trimagnesio bis (2-idrossipropano-1,2,3-tricarbossilato), anidro;
- la formula chimica (C6H5O7)2 Mg3 e il peso molecolare 451,12;
- il tenore di magnesio, pari al 15,0–16,5 % sulla sostanza secca, corrispondente al 92,8–102,1 % di dicitrato di trimagnesio anidro;
- l’aspetto della sostanza, il profilo di solubilità, i test di identificazione e il pH in soluzione al 5 %;
- i criteri sulle dimensioni delle particelle, con riferimento ai metodi STEM e diffrazione laser;
- i parametri di purezza e i limiti per impurità e contaminanti, inclusi ossalati, solfati, calcio, ferro, mercurio, piombo, cadmio e arsenico.
È inoltre precisato che non si può escludere la presenza involontaria di forme idrate del dicitrato di trimagnesio, come il nonaidrato.
Entrata in vigore e portata giuridica
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo e inserimento nell’elenco UE
Il dicitrato di trimagnesio anidro è autorizzato come stabilizzante e antiagglomerante negli integratori alimentari solidi. L’additivo viene iscritto nell’elenco UE degli additivi alimentari con la denominazione E 345(i).
Limite di impiego negli integratori alimentari solidi
Per la categoria alimentare 17.1, "Integratori alimentari in forma solida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia", è fissato un tenore massimo di 100 000 mg/kg. La nota associata rinvia alla conformità con la direttiva 2002/46/CE.
Aggiornamento delle specifiche dell’additivo
Le specifiche del dicitrato di trimagnesio E 345(i) sono inserite nel regolamento (UE) n. 231/2012, con indicazioni su sinonimi, definizione, formula chimica, peso molecolare, tenore di magnesio, aspetto, identificazione, pH, solubilità, dimensioni delle particelle e criteri di purezza.
Valutazione di sicurezza e base scientifica
L’EFSA ha esaminato l’uso dell’additivo negli integratori alimentari solidi e ha ritenuto che, al livello tipico d’uso proposto di 50 000 mg/kg, non vi siano preoccupazioni per la sicurezza. Il livello massimo inizialmente proposto di 120 000 mg/kg avrebbe potuto comportare un’esposizione al magnesio superiore all’UL di 250 mg/giorno per il magnesio supplementare; il richiedente ha quindi ridotto il massimo a 100 000 mg/kg per evitare il superamento dell’UL negli adulti e negli anziani.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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