Regolamento (UE) 2024/344
Regolamento (UE) 2024/344 della Commissione, 22 gennaio 2024, che modifica e rettifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di mandipropamide in o su determinati prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per modificare i LMR di mandipropamide, in particolare introducendo un valore specifico per le papaie e rettificando una lacuna formale nelle note a piè di pagina relative ad alcuni ortaggi a radice. La Commissione fonda l'intervento sul parere dell'EFSA, che ha ritenuto accettabile la modifica proposta sotto il profilo della sicurezza dei consumatori. Viene inoltre ripristinata la nota informativa sui dati tossicologici mancanti del metabolita SYN 500003 per patate, barbabietole e ravanelli.
Modifica e rettifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di mandipropamide in determinati prodotti alimentari e di origine animale.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai livelli massimi di residui (LMR) del pesticida mandipropamide nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Incide in particolare su taluni prodotti vegetali, inclusa la tolleranza all'importazione per le papaie provenienti dal Brasile, e rettifica le note a piè di pagina relative a patate, barbabietole e ravanelli; sono richiamati anche i prodotti di origine animale e alcuni prodotti trasformati elencati nell'allegato II. Il regolamento si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica e rettifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per i residui di mandipropamide
Il regolamento della Commissione (UE) 2024/344 interviene sul regime dei livelli massimi di residui (LMR) di mandipropamide disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005. La modifica risponde sia a una richiesta di tolleranza all'importazione per le papaie trattate in Brasile, sia alla necessità di correggere un errore materiale nelle note a piè di pagina dell'allegato II relative ad alcuni prodotti del gruppo delle piante da radice.
Contesto e motivazione dell'intervento
Secondo i considerando, i LMR di mandipropamide erano già fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. È stata presentata una domanda ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, per ottenere una tolleranza all'importazione sulle papaie trattate in Brasile, poiché l'uso autorizzato nel Paese terzo genera residui superiori al limite vigente e potrebbe ostacolare il commercio. La domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e poi dall'EFSA, ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 396/2005. L'Autorità ha ritenuto che la modifica fosse accettabile sotto il profilo della sicurezza alimentare, tenendo conto delle più recenti informazioni tossicologiche e dell'esposizione dei consumatori.
Valutazione del rischio e fondamento scientifico
L'EFSA ha concluso che, per le papaie, i requisiti relativi ai dati erano soddisfatti e che la modifica dell'LMR non comporta rischi per i consumatori. In particolare:
- la valutazione ha considerato 27 gruppi specifici di consumatori europei;
- non emerge un superamento della dose giornaliera ammissibile (ADI) attraverso l'esposizione cronica;
- non emerge un superamento della dose acuta di riferimento (ARfD) attraverso l'esposizione a breve termine.
La Commissione, facendo espresso riferimento anche ai fattori pertinenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, ha quindi ritenuto accettabile la modifica proposta.
Rettifica relativa al metabolita SYN 500003
Nel quadro del riesame generale degli LMR vigenti per mandipropamide effettuato ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, l'EFSA aveva rilevato la mancanza di alcune informazioni sulla tossicità del metabolita SYN 500003 per le piante da radice. Poiché non risultava un rischio per i consumatori, i relativi LMR erano stati mantenuti, ma con inserimento di una nota a piè di pagina che imponeva la comunicazione dei dati mancanti. Il presente regolamento corregge un errore nell'allegato II: la nota era stata omessa per patate, barbabietole e ravanelli. La rettifica introduce dunque anche per tali prodotti l'avvertenza relativa alla necessità di fornire le informazioni tossicologiche mancanti sul metabolita SYN 500003.
Contenuto delle modifiche all'allegato II
L'allegato del regolamento sostituisce la colonna relativa alla sostanza mandipropamide nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Il testo aggiorna numerosi LMR per categorie di prodotti vegetali, di origine animale e trasformati. Tra i valori espressamente richiamati nel testo si segnalano, a titolo esemplificativo:
- papaie: 0,8 mg/kg;
- uve: 2 mg/kg;
- cipolline/cipolle verdi e cipollette: 7 mg/kg;
- pomodori: 3 mg/kg;
- peperoni: 1 mg/kg;
- cavoli a foglia: 25 mg/kg;
- lattughe e insalate: 25 mg/kg;
- sedani: 20 mg/kg;
- luppolo: 90 mg/kg.
Per numerose altre categorie, i limiti restano fissati al limite inferiore di determinazione analitica indicato con la nota (*1), pari a 0,01 mg/kg, oppure ad altri valori specifici riportati nella tabella.
Note a piè di pagina e termini di riesame
L'allegato contiene note che segnalano la mancanza di alcune informazioni relative ai metaboliti o alle sperimentazioni sui residui. La Commissione indica che, al momento del riesame dell'LMR, terrà conto:
- delle informazioni relative alla tossicità dei metaboliti, se presentate entro il 12 febbraio 2026;
- di altre informazioni già menzionate in precedenti riesami, se presentate entro l'11 luglio 2021;
- della mancanza di informazioni sulle sperimentazioni sui residui per taluni prodotti, qualora non trasmesse entro il termine indicato.
Entrata in vigore e natura dell'atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei LMR di mandipropamide
L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato per ridefinire i livelli massimi di residui di mandipropamide in una serie ampia di prodotti vegetali, animali e trasformati. Tra gli interventi più rilevanti figura la fissazione di un LMR di 0,8 mg/kg per le papaie (codice 0163040), in relazione alla tolleranza all'importazione per il Brasile.
Valutazione scientifica e sicurezza dei consumatori
La Commissione richiama la valutazione effettuata dallo Stato membro interessato e il parere motivato dell'EFSA, che ha esaminato i rischi per i consumatori sulla base dei dati disponibili e della valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei. L'EFSA ha concluso che la modifica è accettabile e non comporta superamenti della dose giornaliera ammissibile né della dose acuta di riferimento.
Rettifica delle note a piè di pagina per patate, barbabietole e ravanelli
Viene corretta un'omissione nell'allegato II: la nota a piè di pagina che richiede informazioni sulla tossicità del metabolita SYN 500003, prevista per altri ortaggi appartenenti al gruppo delle piante da radice, viene inserita anche per i LMR di mandipropamide relativi a patate, barbabietole e ravanelli.
Riferimento alle informazioni mancanti e riesame futuro
Per taluni prodotti l'allegato II contiene note che richiedono la presentazione di informazioni mancanti sulla tossicità dei metaboliti o sulle sperimentazioni sui residui entro termini specifici, affinché la Commissione ne tenga conto al riesame dell'LMR. È richiamato, in particolare, il termine del 12 febbraio 2026 per alcune informazioni tossicologiche e quello dell'11 luglio 2021 per altre informazioni già considerate in precedenti riesami.
Entrata in vigore e efficacia diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi, con applicazione diretta in ciascuno Stato membro.
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