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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/341

Regolamento (UE) 2024/341 della Commissione, del 22 gennaio 2024, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui per le sostanze dietofencarb, fenoxicarb, flutriafol e pencicuron in o su determinati prodotti

Normativa europea32024R0341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i livelli massimi di residui (LMR) di quattro sostanze attive, allineando alcuni valori al limite di determinazione, mantenendo taluni LMR ritenuti sicuri e sopprimendo quelli non più giustificati dopo la revoca delle autorizzazioni di impiego nell'Unione. Modifica a tal fine gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005. Prevede inoltre una disciplina transitoria per i prodotti ottenuti o importati prima del 12 agosto 2024 e fissa la data di applicazione delle nuove regole al 12 agosto 2024.

Modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui di antiparassitari per dietofencarb, fenoxicarb, flutriafol e pencicuron in determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare e dei mangimi, agli importatori, agli Stati membri e, in generale, ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale contemplati dagli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda i prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 12 agosto 2024, per i quali continua ad applicarsi la versione previgente del regolamento (CE) n. 396/2005; dal 12 agosto 2024 si applicano i nuovi LMR. È rilevante anche per le importazioni da paesi terzi e per la commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti interessati. Non introduce un regime generale per nuove sostanze, ma interviene su specifiche voci di residui per le sostanze indicate.

Regolamento (UE) 2024/341 della Commissione - modifica dei LMR per dietofencarb, fenoxicarb, flutriafol e pencicuron

Il regolamento interviene sul quadro dei livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005. La modifica si fonda, secondo i considerando, sulla scadenza o revoca delle approvazioni delle sostanze attive, sulla verifica della sicurezza per i consumatori, sulle tolleranze all'importazione e sui valori del Codex (CXL), con l'obiettivo di allineare la normativa UE ai dati scientifici disponibili e alle mutate condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

Finalità e logica dell'intervento

La Commissione afferma che per alcune combinazioni sostanza/prodotto gli LMR devono essere mantenuti perché sicuri e coerenti con tolleranze all'importazione o con i CXL; per altre combinazioni, invece, gli LMR originati da impieghi nell'Unione non più autorizzati devono essere soppressi e riportati al limite di determinazione (LD). Il regolamento mira quindi a garantire, simultaneamente, tutela della salute dei consumatori, certezza per gli operatori e coerenza del sistema degli LMR.

Ambito materiale e base normativa

L'atto modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005, richiamando quale base giuridica l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. I considerando richiamano anche l'articolo 17 per la soppressione di LMR non più giustificati e l'articolo 3, paragrafo 2, lettere e) e g), per i casi di CXL e di tolleranza all'importazione.

Dietofencarb

Per il dietofencarb, il regolamento distingue tra:

  • banane: l'LMR è mantenuto nell'allegato II, in quanto corrisponde a una tolleranza all'importazione e risulta sicuro per i consumatori;
  • pere, uve da vino, pomodori e melanzane: gli LMR vigenti, fondati su impieghi nell'Unione, sono soppressi a seguito della revoca delle autorizzazioni e fissati al limite di determinazione.

Per le voci soppresse vengono eliminate anche le relative note a piè di pagina, non più necessarie.

Fenoxicarb

Per il fenoxicarb, analogamente, vengono soppressi gli LMR basati su impieghi interni nell'Unione per noci di pecàn, noci comuni, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, pesche, prugne, uve da tavola, uve da vino, olive da tavola e olive da olio. I relativi valori sono riportati al limite di determinazione, con trasferimento nell'allegato V. Anche in questo caso viene rimossa una nota a piè di pagina relativa a informazioni mancanti sulle prove di residui per le olive da tavola.

Flutriafol

Per il flutriafol il regolamento opera una distinzione più articolata:

  • mantiene gli LMR già fondati su CXL o su tolleranze all'importazione per numerosi prodotti, tra cui uve da tavola, banane, pomodori, peperoni, lattughe, semi di arachide, semi di colza, semi di soia, semi di cotone, sorgo, frumento, chicchi di caffè, fragole, cucurbitacee con buccia commestibile o non commestibile e luppolo;
  • riduce l'LMR per le barbabietole da zucchero al livello del CXL disponibile, più basso ma comunque sicuro;
  • sopprime gli LMR derivanti da impieghi nell'Unione per barbabietole, semi di senape, semi di camelina/dorella, riso e segale, con fissazione al limite di determinazione.

La motivazione espressa è che gli impieghi originari non sono più autorizzati, mentre i valori mantenuti o ridotti restano compatibili con la protezione del consumatore.

Pencicuron

Per il pencicuron, la Commissione rileva che l'approvazione della sostanza è scaduta il 31 maggio 2021 e che non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo; inoltre, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza sono state revocate. Ne consegue la soppressione degli LMR nell'allegato II e la loro ricollocazione al limite di determinazione nell'allegato V.

Nel testo dell'allegato viene anche precisato che, per il codice 1000000, la definizione del residuo è la somma di pencicuron e pencicuron-PB-ammina, espressa come pencicuron, con riferimento alla natura liposolubile della sostanza e alla questione della disponibilità dello standard di riferimento per pencicuron-PB-ammina.

Consultazioni e supporto tecnico-scientifico

La Commissione dichiara di aver consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari, i quali hanno proposto limiti di determinazione specifici per prodotto e analiticamente rilevabili. Sono stati inoltre consultati i partner commerciali dell'Unione tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, e le osservazioni ricevute sono state considerate nel processo decisionale.

Disposizioni transitorie

Per evitare interruzioni e garantire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo, l'articolo 2 stabilisce una clausola transitoria: la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 12 agosto 2024. La misura è giustificata anche dall'esigenza di consentire a Stati membri, paesi terzi e operatori di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Entrata in vigore e data di applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica solo dal 12 agosto 2024. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto previsto nell'allegato del regolamento. Le modifiche incidono sui LMR di dietofencarb, fenoxicarb, flutriafol e pencicuron, con sostituzione, soppressione o aggiunta di colonne nelle tabelle dei residui.

Dietofencarb: mantenimento su banane e soppressione degli altri LMR di impiego interno

Per il dietofencarb viene mantenuto nell'allegato II l'LMR per le banane, qualificato come tolleranza all'importazione e ritenuto sicuro. Sono invece soppressi gli LMR per pere, uve da vino, pomodori e melanzane, originati da impieghi nell'Unione non più autorizzati, con fissazione al limite di determinazione (LD) e eliminazione delle note a piè di pagina non più necessarie.

Fenoxicarb: soppressione degli LMR di impiego interno e trasferimento al limite di determinazione

Per il fenoxicarb sono soppressi gli LMR relativi a noci di pecàn, noci comuni, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, pesche, prugne, uve da tavola, uve da vino, olive da tavola e olive da olio, tutti basati su impieghi nell'Unione revocati. Tali LMR sono fissati al limite di determinazione nell'allegato V; è inoltre soppressa la nota a piè di pagina relativa alle informazioni mancanti per le olive da tavola.

Flutriafol: mantenimento di alcuni LMR, riduzione per le barbabietole da zucchero e soppressione di quelli non più autorizzati

Sono mantenuti i LMR basati su CXL o su tolleranze all'importazione per uve da tavola, banane, pomodori, peperoni, lattughe, semi di arachide, semi di colza, semi di soia, semi di cotone, sorgo, frumento, chicchi di caffè e varie altre colture elencate. L'LMR per le barbabietole da zucchero è ridotto al livello del CXL, più basso ma ritenuto sicuro. Sono soppressi e portati al limite di determinazione gli LMR per barbabietole, semi di senape, semi di camelina/dorella, riso e segale, per cessazione delle corrispondenti autorizzazioni nell'Unione.

Pencicuron: soppressione degli LMR e fissazione al limite di determinazione

Per il pencicuron, scaduta l'approvazione il 31 maggio 2021 e revocate le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza, gli LMR dell'allegato II sono soppressi e i corrispondenti valori sono fissati al limite di determinazione nell'allegato V. La definizione del residuo per il codice 1000000 è specificata come somma di pencicuron e pencicuron-PB-ammina espressa come pencicuron, con indicazione della diversa definizione di residuo e della natura liposolubile.

Aggiornamento dei limiti di determinazione e consultazioni

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea, che hanno proposto LD specifici per prodotto rilevabili analiticamente. Sono stati consultati anche i partner commerciali dell'Unione tramite l'OMC, e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

Disposizioni transitorie

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 12 agosto 2024, per garantire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo e un elevato livello di protezione dei consumatori.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione a decorrere dal 12 agosto 2024. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio internazionalemangimi

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