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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/347

Regolamento (UE) 2024/347 della Commissione, del 22 gennaio 2024, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fipronil in o su determinati prodotti

Normativa europea32024R0347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina europea dei residui di fipronil, modificando gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005. L’intervento recepisce una domanda di tolleranze all’importazione e il parere dell’EFSA, che ha ritenuto accettabile l’aumento di alcuni LMR per canne da zucchero e per taluni prodotti di origine animale, ma non ha ritenuto sufficienti i dati relativi alle patate. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui (LMR) del fipronil in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori e alle autorità coinvolti nel controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005. Incide in particolare sulle importazioni e sulla commercializzazione di specifiche derrate per le quali sono fissati o modificati gli LMR del fipronil, comprese alcune produzioni vegetali, prodotti di origine animale derivati da animali terrestri e prodotti destinati esclusivamente alla produzione di mangimi. Ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica degli LMR di fipronil nel regolamento (CE) n. 396/2005

Il regolamento (UE) 2024/347 della Commissione interviene sulla disciplina dei livelli massimi di residui di fipronil nei prodotti alimentari e nei mangimi, modificando gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005. L’atto è adottato sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento quadro sui residui di antiparassitari e tiene conto del parere motivato dell’EFSA, nonché dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

Contesto e motivazione dell’intervento

Il preambolo ricorda che, a seguito della scadenza dell’approvazione del fipronil, i relativi LMR erano stati fissati al limite di determinazione nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 dal regolamento (UE) 2019/1792. Successivamente è stata presentata una domanda di tolleranze all’importazione per l’uso del fipronil su canne da zucchero in Brasile e su patate in Brasile, negli Stati Uniti e in Ucraina, con la rappresentazione che gli impieghi autorizzati in tali Paesi avrebbero potuto generare residui superiori agli LMR vigenti e creare ostacoli commerciali in importazione. Poiché canne da zucchero e patate possono essere impiegate anche per l’alimentazione animale, è stato richiesto anche l’innalzamento di alcuni LMR nei prodotti di origine animale.

Procedura di valutazione

Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 396/2005, lo Stato membro interessato ha esaminato la domanda e trasmesso alla Commissione la relativa relazione di valutazione. L’EFSA ha quindi verificato i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, formulando un parere motivato sugli LMR proposti e rendendolo disponibile al pubblico. Nel parere, l’Autorità ha ritenuto insufficienti i dati relativi alle patate per fissare un nuovo LMR; al contrario, per le canne da zucchero e per il grasso di bovini, ovini e caprini ha concluso che le prescrizioni sui dati risultavano soddisfatte e che le modifiche erano accettabili dal punto di vista della sicurezza alimentare.

Esito della valutazione del rischio

L’EFSA ha considerato le informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche del fipronil e ha valutato l’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei. Ha concluso che né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita attraverso tutti gli alimenti contenenti la sostanza, né l’esposizione a breve termine dovuta a consumi elevati dei prodotti interessati, indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Modifiche agli allegati II e V

L’articolo 1 stabilisce la modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento.

Nell’allegato II viene inserita la colonna del fipronil, espresso come somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressa in fipronil. In via generale, per molte categorie di prodotti vegetali e animali resta applicato il limite di determinazione di 0,005 mg/kg, indicato con la nota (*1).

Tra le principali eccezioni introdotte o confermate figurano:

  • canne da zucchero: 0,01 mg/kg;
  • grasso di bovini: 0,03 mg/kg;
  • grasso di ovini: 0,015 mg/kg;
  • grasso di caprini: 0,015 mg/kg.

Per numerose altre matrici restano fissati i valori al limite di determinazione, tra cui vari prodotti vegetali, molti prodotti di origine animale, latte, uova, miele e altri prodotti dell’apicoltura. L’allegato include anche categorie di prodotti destinati esclusivamente alla produzione di mangimi e prodotti alimentari trasformati, secondo la struttura dell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005.

Nell’allegato V, invece, la colonna relativa al fipronil è soppressa, coerentemente con il nuovo assetto degli LMR nell’allegato II.

Entrata in vigore e portata applicativa

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato nell’ordinamento interno senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. In allegato II viene aggiunta la colonna relativa al fipronil, con LMR differenziati per categorie di prodotti; in allegato V la colonna relativa al fipronil è soppressa.

Tolleranze all’importazione e valutazione scientifica

Il preambolo richiama una domanda presentata ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 per tolleranze all’importazione relative a canne da zucchero in Brasile e patate in Brasile, Stati Uniti e Ucraina. Lo Stato membro relatore ha valutato la domanda ai sensi degli articoli 8 e 9, trasmettendo la relazione alla Commissione. L’EFSA ha esaminato domanda e relazione, concludendo che i dati sulle patate non erano sufficienti per fissare un nuovo LMR, mentre le modifiche richieste per canne da zucchero e per grasso di bovini, ovini e caprini erano accettabili sotto il profilo della sicurezza dei consumatori.

LMR principali fissati nell’allegato II

Per numerose categorie di prodotti vegetali e animali resta previsto il livello pari al limite di determinazione di 0,005 mg/kg, indicato con la nota (*1). Tra le deroghe più rilevanti, per le canne da zucchero è fissato un LMR di 0,01 mg/kg; per il grasso di bovini, ovini e caprini sono fissati rispettivamente 0,03 mg/kg per i bovini e 0,015 mg/kg per ovini e caprini. Per molte altre matrici di origine animale restano i valori al limite di determinazione, inclusi muscolo, fegato, rene e frattaglie di suini, equidi, pollame e altri animali terrestri d’allevamento, nonché latte, uova, miele, anfibi, rettili, invertebrati terrestri e vertebrati terrestri selvatici.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitarimangimicommercio internazionaleagricoltura

Testo integrale

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