Regolamento (UE) 2024/342
Regolamento (UE) 2024/342 della Commissione, del 22 gennaio 2024, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cyflumetofen, oxathiapiprolin e piraclostrobin in o su determinati prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 fissando o modificando gli LMR per tre sostanze attive: cyflumetofen, oxathiapiprolin e piraclostrobin. Le modifiche discendono da domande presentate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005, dai pareri dell’EFSA e dalla valutazione della sicurezza per i consumatori. Il testo introduce, tra l’altro, un nuovo LMR per le foglie di ravanello e una tolleranza all’importazione per le papaie importate dal Brasile, oltre ad allineare i valori per alcune cucurbitacee.
Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di cyflumetofen, oxathiapiprolin e piraclostrobin in determinati prodotti alimentari e di origine animale.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della filiera alimentare e dei mangimi, agli Stati membri e alle autorità competenti dell’Unione per quanto riguarda i livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Incide in particolare su zucchine, cetriolini e altre cucurbitacee con buccia commestibile per il cyflumetofen; sulle foglie di ravanello per l’oxathiapiprolin; sulle papaie per il piraclostrobin, inclusa una tolleranza all’importazione relativa a impieghi in Brasile. Le modifiche operano nell’ambito territoriale dell’Unione e sono direttamente applicabili negli Stati membri; il regolamento è inoltre rilevante ai fini del SEE. Sono richiamate esclusioni/limiti tecnici derivanti dall’estrapolazione dei dati, dall’uso dei limiti di determinazione analitica e dalla disciplina specifica per talune colture o matrici.
Modifica degli LMR per cyflumetofen, oxathiapiprolin e piraclostrobin
Il regolamento interviene sull’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La finalità è aggiornare alcuni LMR sulla base di domande presentate dagli operatori, delle valutazioni degli Stati membri e dei pareri motivati dell’EFSA, tenendo conto dei criteri di sicurezza per i consumatori di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione e base normativa
L’intervento riguarda specificamente le sostanze attive cyflumetofen, oxathiapiprolin e piraclostrobin e i relativi LMR per numerosi prodotti agricoli elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. La base giuridica è l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005; il procedimento richiama inoltre gli articoli 6, 8, 9 e 14, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Il regolamento è rilevante ai fini del SEE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Cyflumetofen: modifica dell’LMR su cucurbitacee e altre matrici
Per il cyflumetofen era stata presentata una domanda di modifica dell’LMR per zucchine e cetriolini. Uno Stato membro aveva chiesto l’uso della procedura accelerata prevista dalle linee guida tecniche sulla fissazione degli LMR. L’EFSA ha esaminato le sperimentazioni sui residui nei cetrioli e ha ritenuto possibile l’estrapolazione a zucchine, cetriolini e altre cucurbitacee con buccia commestibile; per tali colture viene quindi fissato un LMR di 0,4 mg/kg.
Nell’allegato aggiornato compaiono anche ulteriori valori per diverse categorie di prodotti vegetali e animali. In relazione al cyflumetofen, il testo segnala inoltre che l’EFSA ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni sui metodi di analisi e che, in sede di riesame dell’LMR, la Commissione terrà conto di tali informazioni se saranno presentate entro il 27 gennaio 2025; in mancanza, si terrà conto della loro assenza.
Oxathiapiprolin: LMR per le foglie di ravanello
Per l’oxathiapiprolin è stata presentata una domanda di modifica dell’LMR per le foglie di ravanello. L’EFSA ha evidenziato la necessità di un ulteriore esame da parte dei gestori del rischio, poiché le foglie di ravanello risultano classificate nel sottogruppo dei cavoli ricci, ma i residui derivano dall’uso della sostanza sui ravanelli. Considerato che nell’Unione non è segnalato alcun impiego dell’oxathiapiprolin nei cavoli ricci, il regolamento stabilisce un LMR di 1,5 mg/kg per le sole foglie di ravanello.
Piraclostrobin: tolleranza all’importazione per le papaie
Per il piraclostrobin è stata presentata una domanda di tolleranza all’importazione riferita alle papaie importate dal Brasile. Il richiedente ha dimostrato che gli impieghi autorizzati in Brasile generano residui superiori all’LMR vigente nell’Unione e che occorre quindi un valore più elevato per evitare ostacoli commerciali. L’EFSA ha valutato i dati e ha concluso che, nel quadro di una tolleranza all’importazione, l’LMR non dovrebbe superare quello approvato nel paese esportatore. Per questo motivo il regolamento fissa l’LMR per le papaie a 0,5 mg/kg, corrispondente al livello vigente in Brasile.
Valutazione della sicurezza per i consumatori
Per tutte le modifiche introdotte, l’EFSA ha concluso che le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che gli LMR proposti risultavano accettabili sul piano della sicurezza alimentare. La valutazione, condotta su 27 gruppi specifici di consumatori europei e sulla base delle più recenti informazioni tossicologiche, non ha evidenziato superamenti della dose giornaliera ammissibile né della dose acuta di riferimento, né per l’esposizione cronica complessiva né per l’esposizione acuta derivante da un elevato consumo dei prodotti interessati.
Effetti normativi e decorrenza
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da tale momento le nuove soglie diventano vincolanti e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 sostituisce le colonne dell’allegato II relative a cyflumetofen, oxathiapiprolin e piraclostrobin con i nuovi livelli massimi di residui riportati nell’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano numerose categorie di prodotti vegetali e taluni prodotti di origine animale, secondo la struttura dell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005.
Cyflumetofen: nuovi valori per cucurbitacee e altri prodotti
È fissato un LMR di 0,4 mg/kg per cyflumetofen nelle zucchine, nei cetriolini e nelle altre cucurbitacee con buccia commestibile, sulla base di sperimentazioni sui cetrioli estrapolate a tali colture. Nell’allegato risultano altresì aggiornati diversi LMR per prodotti vegetali e animali; per alcune matrici si richiama il limite inferiore di determinazione analitica indicato con (*1). La Commissione precisa che, per il riesame dell’LMR di cyflumetofen, terrà conto di alcune informazioni mancanti sui metodi di analisi se presentate entro il 27 gennaio 2025.
Oxathiapiprolin: LMR per le foglie di ravanello
Per l’oxathiapiprolin è fissato un nuovo LMR di 1,5 mg/kg esclusivamente per le foglie di ravanello. Il considerando evidenzia che le foglie di ravanello sono classificate nel sottogruppo dei cavoli ricci, ma i residui derivano dall’uso sui ravanelli; poiché nell’Unione non è segnalato alcun impiego nei cavoli ricci, viene stabilito un valore specifico per le sole foglie di ravanello.
Piraclostrobin: tolleranza all’importazione per le papaie
Per il piraclostrobin è fissato un LMR di 0,5 mg/kg per le papaie, in relazione a una domanda di tolleranza all’importazione basata sugli impieghi autorizzati in Brasile. La Commissione accoglie il livello approvato nel paese esportatore, in linea con le linee guida tecniche che escludono, in tale contesto, un LMR superiore a quello del paese esportatore.
Valutazione del rischio e pareri EFSA
L’EFSA ha valutato le domande, le relazioni degli Stati membri e i dati scientifici disponibili, concludendo che le modifiche richieste sono accettabili per la sicurezza dei consumatori. È stato esaminato il rischio per i consumatori e, se del caso, per gli animali; sia l’esposizione a lungo termine sia quella acuta non indicano superamenti della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
Fondamento giuridico e criteri di modifica
La base giuridica è l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. La Commissione richiama anche gli articoli 8, 9 e 14, paragrafo 2, di tale regolamento, nonché le linee guida tecniche sulla fissazione degli LMR e sull’estrapolazione dei dati, per giustificare i valori adottati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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