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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/352

Regolamento (UE) 2024/352 della Commissione, del 22 gennaio 2024, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di (Z)-13-esadecen-11-in-1-il acetato, (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato, acrinatrina, azimsulfuron, famoxadone, procloraz e ipoclorito di sodio in o su determinati prodotti

Normativa europea32024R0352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro dei limiti massimi di residui previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005 per alcune sostanze attive, in particolare a seguito della scadenza o revoca delle approvazioni di diverse sostanze fitosanitarie. In alcuni casi sopprime gli LMR esistenti e li sostituisce con il limite di determinazione specifico per prodotto; in altri mantiene i valori vigenti o li riduce sulla base delle valutazioni EFSA e dei CXL del Codex. Il regolamento contiene inoltre una disciplina transitoria per i prodotti già immessi sul mercato prima dell’applicazione delle nuove soglie e stabilisce l’entrata in vigore e l’applicazione differita al 12 agosto 2024.

Modifica dei livelli massimi di residui di alcuni antiparassitari nel regolamento (CE) n. 396/2005, con aggiornamento degli allegati II e V per varie sostanze attive e prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con riguardo ai livelli massimi di residui (LMR) di (Z)-13-esadecen-11-in-1-il acetato, (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato, acrinatrina, azimsulfuron, famoxadone, procloraz e ipoclorito di sodio. Incide sugli operatori del settore alimentare e mangimistico, sugli Stati membri e sui prodotti immessi sul mercato dell’Unione o importati nell’Unione; prevede un regime transitorio per i prodotti fabbricati o importati prima del 12 agosto 2024, con eccezioni per famoxadone nelle uve da tavola e procloraz nei melograni e nelle papaie.

Aggiornamento dei limiti massimi di residui per alcune sostanze attive

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La modifica si fonda, in particolare, sugli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 18, paragrafo 1, lettera b), e 49, paragrafo 2, del regolamento base, nonché sulle valutazioni scientifiche dell’EFSA e sui riferimenti ai CXL del Codex Alimentarius.

Contesto e motivazioni

Il considerando chiarisce che alcune sostanze attive hanno visto scadere o cessare la loro approvazione nell’Unione, con conseguente revoca delle autorizzazioni fitosanitarie. In altri casi, gli LMR vigenti derivavano da CXL o da usi autorizzati nell’UE non più esistenti, oppure richiedevano una revisione alla luce di valutazioni mirate del rischio. La Commissione ha inoltre consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per verificare i limiti di determinazione analitica e ha svolto la notifica agli partner commerciali tramite l’Organizzazione mondiale del commercio.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda i prodotti alimentari e i mangimi contemplati dall’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti per produttori, importatori, operatori alimentari e autorità competenti degli Stati membri. Le sostanze interessate sono sette: (Z)-13-esadecen-11-in-1-il acetato, (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato, acrinatrina, azimsulfuron, famoxadone, procloraz e ipoclorito di sodio.

Modifiche agli allegati II e V

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005. In concreto:

  • per il famoxadone, alcuni LMR sono confermati ai livelli esistenti, soprattutto per prodotti per i quali persistono CXL ritenuti sicuri dall’EFSA;
  • per vari prodotti per i quali gli usi UE non sono più autorizzati, i LMR del famoxadone sono ridotti al limite di determinazione specifico per prodotto;
  • per acrinatrina, azimsulfuron e procloraz, gli LMR dell’allegato II sono soppressi;
  • per (Z)-13-esadecen-11-in-1-il acetato, (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato e ipoclorito di sodio, non essendo previsti LMR specifici e non essendo tali sostanze incluse nell’allegato IV, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg, ma l’allegato V fissa per i prodotti pertinenti il limite di determinazione specifico.

Famoxadone: mantenimento parziale e riduzione selettiva

Per il famoxadone, il regolamento distingue tra diverse categorie di prodotti. Restano invariati, in particolare, i valori per uve da vino, patate, pomodori, cetrioli, zucchine, orzo, frumento e per vari prodotti di origine animale, oltre a latte e uova, perché fondati su CXL confermati dall’EFSA. Sono invece abbassati al limite di determinazione specifico prodotti come melanzane, cetriolini, meloni, cavoli broccoli, cavolfiori, porri, avena, segale e infusioni di erbe da fiori, in quanto basati su usi non più autorizzati nell’UE. Viene anche soppressa la nota di conferma metodologica che non risulta più necessaria.

Acrinatrina, azimsulfuron e procloraz: eliminazione degli LMR dell’allegato II

Le approvazioni di acrinatrina, azimsulfuron e procloraz sono scadute o non rinnovate, e le relative autorizzazioni fitosanitarie sono state revocate. In assenza di CXL o di domande di tolleranza all’importazione idonee, la Commissione sopprime i LMR fissati nell’allegato II e li sostituisce, per tutti i prodotti rilevanti, con i limiti di determinazione nell’allegato V. Per procloraz si evidenzia anche l’esito della dichiarazione EFSA del 30 agosto 2023, che ha rilevato un potenziale superamento della dose acuta di riferimento per melograni e papaie.

Regime transitorio

Per evitare effetti immediati su commercio, trasformazione e consumo, l’articolo 2 stabilisce che il vecchio testo del regolamento (CE) n. 396/2005 continui ad applicarsi ai prodotti prodotti o importati nell’Unione prima del 12 agosto 2024. La deroga transitoria non vale, tuttavia, per il famoxadone nelle uve da tavola e per il procloraz nei melograni e nelle papaie.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 12 agosto 2024. Da tale data gli operatori dovranno conformarsi ai nuovi LMR e ai nuovi limiti di determinazione introdotti negli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano i LMR di famoxadone, acrinatrina, azimsulfuron, procloraz, ipoclorito di sodio, (Z)-13-esadecen-11-in-1-il acetato e (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato.

Famoxadone: conferma di alcuni LMR e riduzione ad LD per altri prodotti

Per il famoxadone vengono mantenuti i LMR basati sui CXL per i prodotti indicati nel considerando 5, tra cui uve da vino, patate, pomodori, cetrioli, zucchine, orzo, frumento, diversi prodotti di origine animale, latte e uova, in quanto ritenuti sicuri per i consumatori. Sono invece ridotti all’LD specifico per prodotto vari LMR relativi, tra gli altri, a melanzane, cetriolini, meloni, cavoli broccoli, cavolfiori, porri, avena, segale e infusioni di erbe da fiori. Viene soppressa la nota a piè di pagina relativa ai dati di conferma non più necessari.

Acrinatrina, azimsulfuron e procloraz: soppressione degli LMR nell’allegato II

Gli LMR fissati nell’allegato II per acrinatrina, azimsulfuron e procloraz sono soppressi. Per tali sostanze si applicano, per i prodotti pertinenti, i limiti di determinazione specifici per prodotto nell’allegato V, anche alla luce della revoca o del mancato rinnovo delle approvazioni e dell’assenza di tolleranze all’importazione o CXL idonei in alcuni casi.

Sostanze senza LMR specifici: applicazione del valore di base e fissazione nell’allegato V

Per (Z)-13-esadecen-11-in-1-il acetato, (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato e ipoclorito di sodio non erano fissati LMR specifici nel regolamento (CE) n. 396/2005; in quanto sostanze non incluse nell’allegato IV, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg ex articolo 18, paragrafo 1, lettera b), ma gli LMR per tutti i prodotti sono fissati nell’allegato V al limite di determinazione specifico per prodotto, sulla base dei metodi analitici disponibili.

Regime transitorio per prodotti già immessi sul mercato

L’articolo 2 prevede che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione antecedente alle modifiche continui ad applicarsi ai prodotti prodotti o importati nell’Unione prima del 12 agosto 2024, salvo il famoxadone nelle o sulle uve da tavola e il procloraz nei o sui melograni e nelle o sulle papaie. La finalità è consentire una commercializzazione, trasformazione e consumo ordinari dei prodotti già presenti sul mercato, preservando un elevato livello di protezione dei consumatori.

Entrata in vigore e data di applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 12 agosto 2024. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio internazionalesalute dei consumatori

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