Sentenza n. 109/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento della decisione del Comando Brigata Alpina Julia in ordine a ricorso gerarchico avverso sanzione disciplinare, prot. M_D A1B6F5E REG2025 0001273 del 17.01.2025, notificata in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di sette giorni di consegna di rigore
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Comando Brigata Alpina Julia che aveva respinto il ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare di corpo inflitta per avere riferito al Comandante di Reggimento che il proprio superiore gerarchico aveva rivolto nei suoi confronti battute poco educate e di stampo velatamente sessuale, accuse ritenute infondate e lesive dell'onore e del prestigio del superiore. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 1373 del d.lgs. 66/2010, sostenendo che la rinnovazione del procedimento disciplinare fosse stata avviata prima che fosse divenuta definitiva la decisione sul precedente ricorso gerarchico. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione, l'istruttoria e la ricostruzione dei fatti, richiamando gli artt. 751, 732 e 733 del d.P.R. 90/2010 e gli artt. 1370, 1398, comma 6, e 1399 del d.lgs. 66/2010; ha sostenuto di non avere inteso ledere il superiore e che le proprie dichiarazioni fossero coerenti con quelle rese da una collega. Con il terzo motivo ha dedotto la tardività dell'originario avvio del procedimento disciplinare, in violazione dell'art. 1398, comma 1, e dell'art. 1393, comma 1, del d.lgs. 66/2010, poiché l'azione sarebbe stata iniziata oltre cinque mesi dopo gli ultimi atti di indagine. Con il quarto motivo ha denunciato la sproporzione e l'irragionevolezza della sanzione rispetto ai fatti contestati, invocando l'art. 1355 del d.lgs. 66/2010.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima la rinnovazione del procedimento disciplinare: l'art. 1373 del d.lgs. 66/2010 impone il rispetto del termine di sessanta giorni decorrente dalla decisione di autotutela e non richiede, nel caso di annullamento amministrativo, che il provvedimento sia divenuto definitivo per mancata impugnazione. La giurisprudenza richiamata dal ricorrente riguardava invece l'annullamento disposto da una sentenza, per il quale rileva il giudicato amministrativo. Quanto al secondo motivo, il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato e preceduto da istruttoria completa. Le numerose dichiarazioni raccolte hanno confermato la professionalità e correttezza del superiore e hanno smentito la ricostruzione del ricorrente, evidenziando invece ripetute violazioni delle regole di servizio da parte sua e della collega. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha affermato che l'espressione “senza ritardo” dell'art. 1398, comma 1, non equivale a immediatezza, ma impone una ragionevole prontezza, da valutare in rapporto alla gravità dei fatti, alla complessità degli accertamenti e all'esigenza di garantire il diritto di difesa. L'avvio dell'originario procedimento, intervenuto dopo attività istruttoria e dopo l'interessamento della Procura militare per verificare eventuali profili penali, è stato ritenuto tempestivo. Quanto al quarto motivo, la valutazione della gravità dell'infrazione e la scelta della sanzione costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa. Il sindacato giudiziale è limitato ai casi di travisamento dei fatti, evidente sproporzione, palese irrazionalità, illogicità o incoerenza con l'istruttoria; tali vizi non sono stati ravvisati. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1373 d.lgs. 66/2010
Annullati uno o più atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela, anche contenziosa, di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso straordinario, se non è esclusa la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono già decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela.
Nel caso di annullamento disposto in sede di autotutela amministrativa, il termine per la rinnovazione decorre dalla decisione di autotutela; non è necessario attendere la definitività per mancata impugnazione. Il requisito del giudicato riguarda l'ipotesi di annullamento giurisdizionale.
art. 1398, comma 1, d.lgs. 66/2010
Il procedimento disciplinare di corpo deve essere instaurato senza ritardo: a) dalla conoscenza dell'infrazione.
“Senza ritardo” prescrive una ragionevole prontezza e non un'immediatezza rigida; la valutazione considera gravità dell'infrazione, complessità degli accertamenti preliminari e tutela del diritto di difesa.
art. 1355 d.lgs. 66/2010
I criteri per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari operano nell'ambito di una valutazione amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità, sindacabile solo per vizi manifesti quali travisamento, evidente sproporzione o palese irrazionalità.
artt. 732 e 733 d.P.R. 90/2010
Le norme sul contegno e sul tratto del militare rilevano ai fini della valutazione disciplinare di comportamenti lesivi dell'onore e del prestigio del superiore gerarchico.
art. 751 d.P.R. 90/2010
La disposizione è richiamata nel quadro della contestazione relativa ai comportamenti punibili con la consegna di rigore.
art. 1370 d.lgs. 66/2010
La disposizione è richiamata in relazione alla contestazione degli addebiti e al diritto di difesa.
art. 1393, comma 1, d.lgs. 66/2010
La disposizione è richiamata in relazione ai rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, nel contesto degli accertamenti preliminari svolti dall'amministrazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 1373 del d.lgs. 66/2010, quando uno o più atti del procedimento disciplinare sono annullati in autotutela amministrativa, il nuovo procedimento può essere riavviato dalla data della decisione di autotutela, entro il termine previsto dalla legge, senza attendere la definitività del provvedimento amministrativo per mancata impugnazione. La necessità del giudicato riguarda l'annullamento giurisdizionale.
- La clausola “senza ritardo” prevista per l'avvio del procedimento disciplinare di corpo non impone l'immediatezza dell'azione, ma una ragionevole prontezza, da apprezzare considerando la gravità dell'infrazione, la complessità degli accertamenti preliminari, l'eventuale necessità di verifiche anche penali e il diritto di difesa dell'incolpato.
- La valutazione della gravità dell'infrazione disciplinare e la scelta della sanzione costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione, salvo che emergano travisamento dei fatti, evidente sproporzione, palese irrazionalità, illogicità o incoerenza con l'istruttoria.
- La motivazione e l'istruttoria di un provvedimento disciplinare risultano sufficienti quando l'amministrazione ricostruisce i fatti sulla base di una pluralità di dichiarazioni e documenti coerenti, mentre la mera contrapposizione di una diversa versione dei fatti, non adeguatamente provata dall'incolpato, non dimostra il travisamento dell'istruttoria.
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