Cassazione Penale, Sentenza n. 8087/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello del 19/04/2024 che confermava la condanna emessa dal Tribunale di Milano (12/04/2022) per i reati contestati. Le difese deducevano, in sintesi: (a) violazioni di legge e nullità (artt. 603 e 238-bis c.p.p.) per la mancata acquisizione di due documenti ritenuti decisivi, ossia la consulenza medico-legale redatta nel giudizio civile sul risarcimento del danno e la sentenza che aveva definito quel giudizio civile; (b) mancata assunzione di prova decisiva ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p.; (c) omissione della Corte d'Appello nel disporre l'esame di un teste la cui citazione era stata, secondo la difesa, a carico della Corte; (d) per Venturino, dedotta inesistenza di responsabilità per mancata presenza al fatto e prova che lei avesse prestato l'auto alla Cerardi. Le difese hanno chiesto l'annullamento della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Ha rilevato che i documenti ritenuti mancanti erano invece già agli atti (la perizia medico-legale e la sentenza civile risultavano allegate ai motivi nuovi di appello) e che la Corte territoriale aveva dato atto di aver disposto l'acquisizione dei documenti prodotti e l'esame del teste, non essendo però questi stato citato dagli interessati all'udienza indicata; perciò non vi fu omissione istruttoria. Quanto alla censura relativa alla responsabilità di Venturino, la Cassazione ha ritenuto che si trattasse di una rilettura meramente endoprocessuale delle prove, senza indicazione di norma violata, e dunque manifestamente infondata. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110 e 642 cod. pen.
artt. 110 e 642 cod. pen.
Norme sostantive in relazione alle quali gli imputati erano stati originariamente ritenuti colpevoli; la Corte d'Appello ha confermato la condanna per tali reati e la Cassazione non ha innovato sul merito delle colpe.
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti come parametro per dedurre nullità; la Corte di Cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché i presunti atti nulli/non acquisiti risultavano comunque agli atti e valutati dal giudice di merito.
art. 238-bis cod. proc. pen.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Invocato dalle difese in punto di regole istruttorie/norme procedurali; la Cassazione ha ritenuto che le richieste difensive erano state comunque considerate dal giudice di merito e che non sussisteva violazione procedurale rilevante.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Richiesto per dedurre omissione di assunzione di prova decisiva; la Corte ha riscontrato che la documentazione invocata era presente negli atti e quindi non era mancata alcuna prova decisiva ai fini della valutazione del merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento per cassazione in caso di ricorsi manifestamente infondati.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000 del 13/06/2000
Richiamata in relazione all'ammenda (cassa delle ammende): la Cassazione, non ravvisando colpa da escludere, ha disposto il versamento di una somma equitativa (€3.000) alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando si deduce la mancata acquisizione di documenti decisivi, verificare e dimostrare preventivamente che tali documenti non siano già depositati nel fascicolo processuale o allegati ai motivi nuovi: se sono già agli atti il motivo risulta privo di fondamento.
- Al giudice di legittimità non è consentito una rivalutazione globale del fatto: le doglianze che consistono in una 'rilettura' del merito delle prove senza indicare specifiche violazioni di legge sono inammissibili.
- Se la difesa intende che un teste sia escusso, deve curarne la regolare citazione nei modi e nei termini indicati; l'assenza di citazione a carico della difesa può determinare l'improcedibilità della richiesta istruttoria in udienza.
- Nei motivi di cassazione è essenziale indicare in modo preciso quale norma si assume violata e in che modo: censure generiche o non sorrette da puntuale riferimento normativo verranno dichiarate inammissibili.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare la condanna alle spese e, in via equitativa, il pagamento alla cassa delle ammende: valutare attentamente la fondatezza prima di proporre ricorso.
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