Cassazione Penale, Sentenza n. 18046/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/06/2023 del Tribunale della Libertà di Cosenza che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto del 12/06/2023 del GIP del Tribunale di Paola. Il GIP aveva disposto il sequestro preventivo del furgone di proprietà del ricorrente, usato per trasportare e abbandonare rifiuti (pericolosi e non). Il ricorrente deduce l'insussistenza del fumus del reato sostenendo che i rifiuti erano riconducibili a rifiuti domestici e non all'attività di impresa esercitata (carpenteria metallica, in legno e cemento), per cui sarebbe da escludere la rilevanza penale prevista per i titolari di impresa
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto provato che il ricorrente aveva compiuto, per due volte, lo smaltimento non autorizzato di rifiuti trasportati con il proprio furgone e ha posto in rilievo che, ai fini del reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, è sufficiente la qualifica soggettiva di titolare di impresa o responsabile di ente: non è richiesto che i rifiuti abbandonati siano necessariamente di produzione propria. La Corte ha inoltre chiarito che i rifiuti domestici rientrano nella nozione di rifiuti sanzionata dall'art. 256, comma 2, e che la presenza di RAEE e la reiterazione delle condotte aggravano la portata della fattispecie. In conseguenza il motivo del ricorrente, che invocava la non provenienza dei rifiuti dall'attività d'impresa e la sua qualifica di soggetto privato al momento dell'abbandono, è stato ritenuto infondato e il ricorso rigettato
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2
art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006
La fattispecie penale sanziona l'abbandono/deposito incontrollato di rifiuti se posto in essere da titolari di imprese o responsabili di enti; non richiede che i rifiuti siano di produzione propria dell'imprenditore
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 1
art. 255, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
Norma di riferimento per l'illecito amministrativo di abbandono; la novella che ha reso penalmente rilevanti alcune condotte non incide sul criterio di specialità tra le due fattispecie
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. b-ter e b-quater
art. 183, comma 1, lett. b-ter (rifiuti urbani) e lett. b-quater (rifiuti da costruzione e demolizione)
Distinzioni tipologiche tra rifiuti urbani (inclusi i rifiuti domestici) e rifiuti da costruzione/demolizione; rilevanti per la qualificazione del rifiuto ma non per l'applicabilità della fattispecie ai titolari di impresa
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 184, comma 3, lett. d
art. 184, comma 3, lett. d, d.lgs. n. 152/2006
Classificazione dei rifiuti di costruzione e demolizione come rifiuti speciali; utile per il trattamento/sanzione ma non ostativa all'applicazione dell'art. 256, comma 2
Direttiva 2012/19/UE e d.lgs. n. 49 del 2014 (RAEE)
Direttiva 2012/19/UE; d.lgs. n. 49/2014, allegato II, punto 1.1
I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono soggetti a specifiche forme di gestione; la presenza di RAEE nel materiale abbandonato è elemento aggravante e richiede specifiche modalità di smaltimento
D.L. 137/2020, art. 23 comma 8 (riferimento procedurale)
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Riferimento alla disciplina procedurale del trattamento del ricorso (modalità di trattazione in Cassazione)
legge 9/10/2023 n.137 (conversione) e art. 6-ter del D.L. 10/08/2023 n.105
art. 6-ter D.L. 10/08/2023 n. 105, convertito dalla legge 9/10/2023 n. 137
Modifica dell'art. 255 che ha trasformato alcune fattispecie amministrative in reato; la Corte osserva che la riforma non ha alterato il rapporto di specialità tra art. 255 e art. 256
codice penale, art. 15 (criterio di specialità)
Principio secondo cui tra fattispecie sovrapposte si applica il criterio di specialità; usato per spiegare i rapporti tra art. 255 e art. 256
precedenti giurisprudenziali citati (Corte di Cassazione)
Sez. 3, n. 15234/23/01/2020; Sez. 3, n. 33423 del 01/06/2023; Sez. 3, n. 35710 del 22/06/2004, ecc.
Giurisprudenza costante che conferma che il reato previsto dall'art. 256, comma 2, integra responsabilità del titolare di impresa o responsabile di ente anche quando i rifiuti non siano di produzione propria
Massime di principio
- Per la configurabilità del reato previsto dall'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 è determinante la qualifica soggettiva dell'autore (titolare di impresa o responsabile di ente), non la prova che i rifiuti siano stati prodotti dall'impresa
- I rifiuti domestici rientrano nella nozione di rifiuti sanzionata e la loro natura non esclude automaticamente la rilevanza penale se l'abbandono è compiuto da soggetti imprenditoriali
- Per essere considerato soggetto 'privato' esente dalla fattispecie penale il comportamento deve avvenire del tutto fuori da qualsiasi collegamento, nemmeno occasionale, con attività imprenditoriali; la semplice affermazione della non provenienza dei rifiuti dall'attività non basta senza elementi probatori
- La presenza di RAEE o la reiterazione delle condotte di abbandono aumentano la gravità e possono far emergere un assetto di gestione non occasionale, con conseguenti misure cautelari come il sequestro del mezzo usato per il trasporto
- La distinzione tra illecito amministrativo (art. 255) e reato (art. 256) continua ad applicarsi secondo il criterio di specialità: la modifica normativa che ha trasformato alcune condotte in reato non ha mutato il principio per cui i titolari di imprese possono essere destinatari della fattispecie penale indipendentemente dalla provenienza dei rifiuti
- In situazioni analoghe, per difendersi efficacemente l'imprenditore deve fornire prove concrete dell'assenza di qualsiasi collegamento tra l'abbandono e l'attività d'impresa (es. documentazione di filiera, attestazioni di terzi, tracciabilità dei rifiuti), altrimenti la qualifica soggettiva e la compatibilità materiale dei rifiuti con l'attività aziendale possono legittimare l'applicazione dell'art. 256, comma 2
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18020/2024 del 08/05/2024
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18021/2024 del 08/05/2024
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18022/2024 del 08/05/2024
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18023/2024 del 08/05/2024
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18024/2024 del 08/05/2024
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18025/2024 del 08/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →