Cassazione Penale, Sentenza n. 25787/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Catania (giudice dell'esecuzione) che aveva riconosciuto, limitatamente a due delitti di detenzione di stupefacenti commessi il 25/3/2015 e il 3/7/2018, il vincolo della continuazione e aveva rideterminato la pena complessiva. Il ricorso deduce erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e carenza di motivazione: secondo il ricorrente la Corte non ha dimostrato che al momento del primo reato (2015) fosse già programmato il successivo reato a distanza di oltre tre anni, motivazione apodittica e insufficiente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione per un nuovo esame dell'istanza, richiamando i principi necessari per il riconoscimento della continuazione: occorre una verifica approfondita di concreti indicatori (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spaziale e temporale, modalità, sistematicità, abitudini programmate, ecc.) e la prova che i successivi reati fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo. La Corte ha anche escluso la rimessione degli atti alle Sezioni Unite, ritenendo che il criterio temporale sia solo uno degli indicatori da valutare.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma invocata dall'istante in sede di esecuzione per chiedere il riconoscimento della continuazione; la Corte richiama che anche in esecuzione valgono i medesimi criteri probatori del giudizio di cognizione.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma penale contestata per il reato di detenzione di stupefacenti; utilizzata per identificare i singoli delitti posti in continuazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Ulteriore specificazione normativa del reato di stupefacenti oggetto di uno dei fatti riconosciuti in continuazione.
art. 81 c.p. (comma finale)
Principio della continuazione tra reati: la norma sostanziale invocata e la cui corretta applicazione è stata contestata; la Corte evidenzia che per operare la continuazione bisogna dimostrare un unico programma criminoso, distinto dalla semplice propensione a delinquere.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede di esecuzione, la prova di concreti indicatori che colleghino i reati in un unico programma criminoso e non può fondarsi su affermazioni apodittiche.
- L'omogeneità materiale dei reati (es. tutti di stupefacenti) non è di per sé sufficiente: bisogna valutare anche contiguità spazio-temporale, modalità, cause, sistematicità e abitudini programmate di vita.
- Un lungo intervallo temporale tra i reati è, di per sé, un indizio negativo rispetto all'esistenza di un medesimo disegno criminoso e aumenta la necessità di ulteriori elementi probatori che dimostrino la programmabilità dei reati fin dall'inizio.
- La riconducibilità a un 'programma di vita' dedito al reato (abitualità, professionalità) è concetto distinto dalla continuazione; la prima giustifica istituti sfavorevoli (recidiva, abitualità), mentre la continuazione opera in favore dell'imputato (favor rei) se i reati erano parte di un unico progetto criminoso.
- In caso di dubbio o motivazione insufficiente, il provvedimento che riconosce la continuazione può essere annullato e rinviato per nuovo esame; la corte non ha obbligo di fissare un limite temporale assoluto oltre il quale escludere la continuazione, perché il tempo è solo uno degli indicatori da valutare.
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