Cassazione Civile, Ordinanza n. 27706/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un comune ha impugnato la sentenza del tribunale resa in sede di rinvio, che aveva riconosciuto a favore di un avvocato il compenso per attività professionale svolta in favore dell'ente per la difesa in una controversia relativa al fallimento di una villa. Il giudizio di legittimità nasce dopo una precedente cassazione che aveva chiesto al giudice di rinvio di verificare se l'incarico per cui era richiesto il pagamento rientrasse oppure no nella convenzione di assistenza legale stipulata tra le parti. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe travalicato i limiti del rinvio e avrebbe erroneamente ritenuto non rilevata o non cassata la questione della nullità della convenzione del 1993, nella parte in cui derogava ai minimi tariffari. Con il secondo e il terzo motivo ha svolto censure cumulate e promiscue, denunciando violazione dell'art. 24 l. n. 749/1942, di varie altre norme e omesso esame di fatti decisivi, ma senza distinguere chiaramente i singoli vizi e le singole questioni.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo ritenendolo infondato: il giudice di rinvio si era limitato a compiere la valutazione richiesta dalla precedente sentenza di cassazione, ossia verificare se l'attività professionale richiesta rientrasse o fosse eccedente rispetto alla convenzione. La questione della nullità della convenzione o del giudicato sul punto è stata reputata irrilevante rispetto alla ratio della decisione. I secondi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché formulati in modo promiscuo, con mescolanza di vizi eterogenei e senza specifica separazione delle singole censure. In conclusione, il ricorso è stato rigettato. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre disposto l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
delimita i poteri del giudice di rinvio; nel caso concreto non è stata ravvisata alcuna violazione perché il tribunale si è attenuto al compito affidatogli dalla precedente cassazione.
art. 360 c.p.c.
i motivi che cumulano in modo indistinto errores in iudicando, errores in procedendo e vizi motivazionali sono inammissibili se non consentono di isolare le singole doglianze.
art. 24 L. 749/1942
richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma senza che la Corte ne esamini il merito per l'inammissibilità della censura cumulativa.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
consente l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto e al perimetro devoluto dalla sentenza di cassazione; non vi è violazione dell'art. 384 c.p.c. se il giudice si limita a svolgere la verifica fattuale e giuridica specificamente richiesta.
- La questione dell'eventuale nullità di una convenzione o del giudicato su tale nullità è irrilevante se la domanda azionata in giudizio riguarda il compenso pattuito o richiesto in base a un diverso titolo e il giudice deve soltanto stabilire se l'attività professionale rientri o meno nell'incarico convenzionale.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli e sovrapponga censure eterogenee senza distinguere con chiarezza i singoli vizi denunciati, lasciando alla Corte il compito di selezionare e ricostruire le doglianze.
- La deduzione congiunta e indistinta di errores in iudicando, errores in procedendo e vizi motivazionali non soddisfa l'onere di specificità del ricorso per cassazione.
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