Sentenza n. 1281/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento del provvedimento di diniego dell'abilitazione scientifica nazionale per professore di II fascia nel settore concorsuale 01/A3, "Analisi matematica, probabilità̀ e statistica matematica", emesso dalla Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale per professore di II fascia per settore concorsuale 01/A3 "Analisi matematica, probabilità e statistica matematica" in data 18.6.2025 (doc. 1), nonché di ogni altro atto presupposto e collegato e/o provvedimento ulteriore, antecedente, successivo, connesso e lesivo degli interessi del ricorrente, con la consequenziale CONDANNA dell’Amministrazione resistente a rivalutare il ricorrente, previa nomina di una nuova e diversa Commissione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 01/A3
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione ASN, deducendo principalmente: difetto e contraddittorietà della motivazione, poiché aveva superato i valori-soglia previsti dal D.M. n. 589/2018 e alcuni giudizi individuali avevano riconosciuto la coerenza delle pubblicazioni con il settore concorsuale, la loro complessiva buona qualità e l'apprezzabilità di taluni lavori; contraddittorietà tra giudizi individuali e giudizio collegiale quanto alla coerenza tematica delle pubblicazioni; omessa valutazione analitica della qualità, originalità, innovatività e rilevanza delle singole pubblicazioni; erronea valutazione della continuità temporale della produzione scientifica, ritenuta limitata e discontinua nonostante il ricorrente la reputasse adeguata; erronea considerazione della mancanza di lavori a nome singolo, sebbene fosse stato presentato almeno un lavoro individuale; violazione dell'art. 4 del D.M. n. 120/2016 in relazione all'apporto individuale nei lavori in collaborazione; applicazione di un parametro di maturità scientifica più elevato di quello richiesto per la seconda fascia, proprio della prima fascia; disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ai quali sarebbe stata concessa l'abilitazione pur in presenza di valori-soglia inferiori o di una produzione meno visibile e continuativa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che il superamento dei valori-soglia relativi all'impatto della produzione scientifica costituisce soltanto uno dei requisiti necessari per l'abilitazione e non determina, da solo, l'esito positivo né impone una motivazione rafforzata. L'art. 6 del D.M. n. 120/2016 richiede cumulativamente il possesso di almeno tre titoli, il raggiungimento dei valori-soglia richiesti e una valutazione positiva delle pubblicazioni, complessivamente giudicate di qualità elevata. La Commissione conserva discrezionalità tecnica nella valutazione qualitativa della produzione scientifica, sindacabile soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, il giudizio collegiale aveva indicato che la qualità, l'originalità e il carattere innovativo delle pubblicazioni erano discreti ma non adeguati alla seconda fascia, che la produzione era poco continua, che la collocazione editoriale era generalmente discreta e che la visibilità nella comunità scientifica non era adeguata. La valutazione è stata ritenuta sorretta da adeguata istruttoria, considerando le nove pubblicazioni prodotte in nove anni e i vuoti produttivi del 2017 e del 2023. È stata esclusa la necessità di un'analisi dettagliata di ogni singola pubblicazione, essendo sufficiente una valutazione complessiva purché sia riconoscibile il percorso motivazionale, anche mediante il coordinamento tra giudizio collegiale e giudizi individuali. Sono stati respinti anche i motivi relativi all'applicazione dei criteri della prima fascia, non risultando tale applicazione da alcun passaggio della valutazione, che richiamava espressamente la maturità scientifica richiesta per la seconda fascia. Infine, è stata esclusa la configurabilità della disparità di trattamento, poiché la procedura ASN non è concorsuale e non comporta un numero limitato o predeterminato di posti né un confronto competitivo tra candidati. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 16 l. 240/2010
la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori
L'abilitazione scientifica nazionale attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso alle funzioni di professore di prima e seconda fascia ed è rilasciata da una commissione nazionale mediante giudizio motivato.
art. 3 D.M. 7 giugno 2016, n. 120
La Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati
La valutazione deve riguardare titoli e pubblicazioni e deve accertare risultati scientifici significativi riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento.
art. 4 D.M. 7 giugno 2016, n. 120
la coerenza con le tematiche del settore concorsuale; l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; la qualità della produzione scientifica; la collocazione editoriale; il numero e il tipo delle pubblicazioni nonché la continuità della produzione scientifica; la rilevanza delle pubblicazioni
I criteri delimitano la discrezionalità tecnica della Commissione nella valutazione qualitativa delle pubblicazioni e della maturità scientifica.
art. 5 D.M. 7 giugno 2016, n. 120
la Commissione ... sceglie ... almeno sei titoli ... e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione
La valutazione dei titoli comprende l'impatto della produzione scientifica e il possesso di almeno tre titoli tra quelli selezionati dalla Commissione.
art. 6 D.M. 7 giugno 2016, n. 120
l'abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni
Il superamento dei valori-soglia è requisito necessario ma non sufficiente: occorre anche il possesso dei titoli richiesti e una valutazione positiva delle pubblicazioni, complessivamente di qualità elevata.
art. 7 D.M. 7 giugno 2016, n. 120
Le pubblicazioni presentate sono valutate secondo i criteri dell'art. 4 del medesimo decreto.
D.M. 8 agosto 2018, n. 589
I valori-soglia degli indicatori bibliometrici costituiscono un parametro quantitativo per la valutazione dell'impatto della produzione scientifica, ma non esauriscono il giudizio qualitativo sulle pubblicazioni.
Massime di principio
- Nella procedura di abilitazione scientifica nazionale, il superamento dei valori-soglia relativi all'impatto della produzione scientifica è requisito necessario ma non sufficiente per il conseguimento dell'abilitazione: devono sussistere cumulativamente anche il possesso dei titoli richiesti e una valutazione positiva, complessivamente di qualità elevata, delle pubblicazioni.
- La Commissione ASN esercita discrezionalità tecnica nella valutazione qualitativa di titoli e pubblicazioni; il giudizio è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria.
- Ai fini della motivazione del giudizio ASN non è necessaria l'analisi analitica di ogni singola pubblicazione, purché dalla valutazione collegiale e, ove occorra, dai giudizi individuali emerga in modo riconoscibile il percorso motivazionale e siano esaminati complessivamente gli aspetti positivi e le criticità della produzione scientifica.
- Il giudizio sulla continuità temporale, sul numero e sul tipo delle pubblicazioni rientra nei criteri di valutazione previsti dall'art. 4 del D.M. n. 120/2016 e può concorrere, insieme agli altri elementi qualitativi, a fondare il diniego dell'abilitazione.
- Nella procedura ASN, che non è una procedura concorsuale a posti limitati o predeterminati, il candidato non può invocare la disparità di trattamento sulla base del confronto con le valutazioni espresse nei confronti di altri candidati.
- La valutazione della maturità scientifica per la seconda fascia deve riferirsi al livello richiesto per tale fascia; tuttavia, il mero dissenso del candidato sulla severità del giudizio non dimostra l'applicazione dei criteri propri della prima fascia in assenza di specifici elementi testuali nella valutazione della Commissione.
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