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direttiva

Direttiva 2000/20

Direttiva 2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

Normativa europea32000L0020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2000/20/CE modifica in modo mirato la direttiva 64/432/CEE per risolvere difficoltà applicative nei movimenti intracomunitari di bovini e suini e per coordinare la disciplina sanitaria con i sistemi di identificazione e registrazione dei bovini. Introduce una deroga transitoria fino al 31 dicembre 2000 per taluni bovini giovani destinati alla produzione di carne, a condizioni sanitarie e di controllo rigorose. Rafforza inoltre il potere della Commissione di adottare misure transitorie e aggiorna le norme sul comitato veterinario permanente secondo la decisione 1999/468/CE. Il recepimento da parte degli Stati membri doveva avere effetto dal 1 dicembre 1999.

Modifica temporanea della direttiva 64/432/CEE sugli scambi intracomunitari di bovini e suini, con misure transitorie e adeguamenti in materia di identificazione e certificazione sanitaria dei bovini.

Ambito di applicazione

Si applica agli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina disciplinati dalla direttiva 64/432/CEE, con particolare incidenza sui bovini di età inferiore a trenta mesi destinati alla produzione di carne e sugli Stati membri coinvolti negli scambi tra territori con la medesima qualifica sanitaria per tubercolosi e brucellosi. Incide anche sui sistemi nazionali di identificazione e registrazione dei bovini, sui certificati sanitari e sui controlli ufficiali. La direttiva è rivolta agli Stati membri, che devono recepirla; le misure transitorie della nuova lettera e) dell'articolo 6, paragrafo 2, sono limitate fino al 31 dicembre 2000, mentre le disposizioni di recepimento devono produrre effetto dal 1 dicembre 1999.

Modifica temporanea della disciplina sugli scambi intracomunitari di bovini e suini

La direttiva 2000/20/CE interviene sulla direttiva 64/432/CEE, che disciplina i problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina. Il provvedimento nasce dall'esigenza di risolvere difficoltà applicative e di coordinare la normativa sanitaria con i sistemi di identificazione e registrazione dei bovini, consentendo al contempo una transizione ordinata verso le nuove regole.

Obiettivi e finalità

La direttiva mira a evitare perturbazioni negli scambi di animali vivi, introducendo misure transitorie e rinviando l'entrata in vigore di alcune disposizioni della direttiva 64/432/CEE. I considerando evidenziano anche la necessità di garantire coerenza con il regolamento (CE) n. 820/97 sull'identificazione e registrazione dei bovini e sull'etichettatura delle carni bovine.

Ambito di applicazione

L'intervento riguarda gli scambi intracomunitari di bovini e suini, ma la parte sostanziale della modifica si concentra sui bovini. In particolare, sono interessati i bovini di età inferiore a trenta mesi destinati alla produzione di carne, nonché gli Stati membri e, per la deroga sanitaria, le regioni con identica qualifica sanitaria per tubercolosi o brucellosi. La direttiva incide inoltre sui certificati sanitari, sui controlli ufficiali e sui sistemi di identificazione dei bovini.

Deroga sanitaria transitoria per bovini destinati alla carne

L'articolo 1, punto 1, inserisce nell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 64/432/CEE una nuova lettera e), valida fino al 31 dicembre 2000. Fino a tale data, i bovini di età inferiore a trenta mesi destinati alla produzione di carne non sono assoggettati alle prove previste alle lettere a) o b), purché:

  • provengano da aziende ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi;
  • siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello 1 dell'allegato F, con il paragrafo 7 della sezione A debitamente completato;
  • rimangano sotto sorveglianza fino alla macellazione;
  • non siano entrati in contatto durante il trasporto con bovini non provenienti da allevamenti ufficialmente indenni.

La deroga è subordinata a ulteriori condizioni:

  • gli scambi devono avvenire solo tra Stati membri o regioni con la stessa qualifica sanitaria per tubercolosi o brucellosi;
  • lo Stato membro di destinazione deve adottare misure per evitare il contagio degli allevamenti indigeni;
  • gli Stati membri devono introdurre controlli a campione, ispezioni e verifiche efficaci;
  • la Commissione deve vigilare sulla corretta applicazione della normativa.

Misure transitorie e ruolo della Commissione

La direttiva rafforza il potere della Commissione di adottare misure transitorie. Il nuovo articolo 16, paragrafo 3, consente alla Commissione, quando necessario per facilitare il passaggio alle nuove disposizioni, di adottare misure transitorie applicabili per un periodo non superiore a due anni, secondo la procedura di comitato prevista dall'articolo 17 bis.

Comitato veterinario permanente e procedura di esecuzione

La disciplina comitologica viene aggiornata con la sostituzione dell'articolo 17 e l'inserimento dell'articolo 17 bis. In entrambi i casi la Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito con la decisione 68/361/CEE. Si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE; il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, è fissato a tre mesi. L'articolo 17 bis precisa inoltre che la procedura si svolge nel rispetto dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Adeguamenti tecnici degli allegati

La direttiva aggiorna anche gli allegati della direttiva 64/432/CEE per renderli coerenti con il nuovo regime:

  • nell'allegato A, parte I, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, viene inserita la congiunzione "o" tra i punti 1) e 2);
  • nell'allegato A, parte I, paragrafo 4, e nell'allegato A, parte II, paragrafo 7, la lettera b) è sostituita per prevedere che ciascun bovino sia identificato secondo la normativa comunitaria;
  • nel modello 1 dell'allegato F, sezione A, è aggiunto un nuovo paragrafo 7 che certifica la natura dell'animale, la sua destinazione alla produzione di carne, la provenienza da allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi e la spedizione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e).

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

Gli Stati membri devono adottare entro il diritto interno le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva con effetto dal 1 dicembre 1999 e informarne immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale; inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Deroga transitoria per bovini giovani destinati alla carne

All'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 64/432/CEE è inserita la lettera e), che fino al 31 dicembre 2000 esenta dalle prove previste alle lettere a) o b) i bovini di età inferiore a trenta mesi destinati alla produzione di carne, purché provengano da aziende ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi, siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello 1 dell'allegato F con il paragrafo 7 della sezione A compilato, rimangano sotto sorveglianza fino alla macellazione e non siano entrati in contatto durante il trasporto con bovini non provenienti da allevamenti ufficialmente indenni.

Condizioni e limiti della deroga

La deroga opera solo per scambi tra Stati membri o regioni con la stessa qualifica sanitaria per tubercolosi o brucellosi. Lo Stato membro di destinazione deve adottare misure per evitare il contagio degli allevamenti indigeni. Gli Stati membri devono introdurre sistemi adeguati di controlli a campione, ispezioni e verifiche per garantire l'effettiva applicazione. La Commissione deve controllare la corretta applicazione della direttiva.

Proroga della data di riferimento all'articolo 6, paragrafo 3

All'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, la data 31 dicembre 1999 è sostituita dalla data 31 dicembre 2000, allineando così il regime transitorio alla nuova scadenza.

Misure transitorie adottabili dalla Commissione

All'articolo 16 è aggiunto il paragrafo 3, che consente alla Commissione, quando necessario per facilitare la transizione verso le nuove disposizioni, di adottare misure transitorie applicabili per un periodo non superiore a due anni, secondo la procedura di cui all'articolo 17 bis.

Comitologia e comitato veterinario permanente

L'articolo 17 è sostituito e viene inserito l'articolo 17 bis. In entrambi i casi la Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito con la decisione 68/361/CEE; si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6. L'articolo 17 bis richiama inoltre il rispetto dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Adeguamenti degli allegati sulla identificazione bovina e sul certificato sanitario

Nell'allegato A, parte I, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, viene inserita la congiunzione 'o' tra i punti 1) e 2). Nell'allegato A, parte I, paragrafo 4, e nell'allegato A, parte II, paragrafo 7, la lettera b) è sostituita prevedendo che ciascun bovino sia identificato secondo la normativa comunitaria. Nell'allegato F, modello 1, sezione A, è aggiunto il paragrafo 7, che attesta che l'animale è di età inferiore a trenta mesi, destinato alla produzione di carne, proveniente da allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi e spedito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), con licenza numerata.

Recepimento da parte degli Stati membri

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva con effetto dal 1 dicembre 1999 e comunicarle immediatamente alla Commissione. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati in sede di pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalescambi intracomunitariidentificazione degli animalicontrolli veterinaridiritto alimentare

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