Direttiva 2000/32
Direttiva 2000/32/CE della Commissione, del 19 maggio 2000, recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene come adeguamento tecnico della direttiva 67/548/CEE, aggiornandone allegati classificativi, frasi di rischio e prudenza, metodi di prova e prescrizioni sugli imballaggi. L’obiettivo è allineare il sistema europeo di classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose al progresso scientifico e tecnico, nonché correggere alcune versioni linguistiche. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1º giugno 2001 e comunicare alla Commissione le misure nazionali adottate.
Ventiseiesimo adeguamento tecnico della direttiva 67/548/CEE sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, con aggiornamento di allegati e metodi di prova.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla modifica della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose e dei relativi metodi di prova. Incide sui produttori, importatori e operatori che immettono sul mercato sostanze e preparati pericolosi, in particolare per le categorie di pericolo richiamate negli allegati modificati; rileva inoltre per le prescrizioni sugli imballaggi con chiusure di sicurezza per bambini e dispositivi tattili di avvertimento. Sono espressamente richiamate specifiche esclusioni o casi particolari negli allegati, ad esempio per talune formulazioni aerosol o con dispositivo di nebulizzazione sigillato e per alcune versioni linguistiche corrette tecnicamente.
Ventiseiesimo adeguamento tecnico della direttiva 67/548/CEE sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose
La direttiva costituisce un adeguamento tecnico della disciplina comunitaria sulle sostanze pericolose, motivato dall’esigenza di allineare gli allegati della direttiva 67/548/CEE alle conoscenze scientifiche e tecniche aggiornate. Interviene inoltre per correggere alcune versioni linguistiche e per aggiornare prescrizioni di sicurezza connesse all’immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi.
Obiettivi e finalità
L’atto mira a:
- aggiornare gli elenchi e le note classificatorie delle sostanze pericolose;
- correggere frasi di rischio e di prudenza;
- adeguare e modernizzare i metodi di prova;
- rafforzare alcune misure di sicurezza dell’imballaggio, in particolare per il rischio di aspirazione e per la protezione dei bambini;
- garantire uniformità applicativa nel mercato interno e nel SEE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alla direttiva 67/548/CEE e, quindi, alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. Le modifiche producono effetti per gli operatori economici che immettono sul mercato sostanze e preparati soggetti a classificazione e alle relative prescrizioni di etichettatura e imballaggio.
Le disposizioni dell’allegato IX si applicano ai recipienti di qualsiasi capacità contenenti sostanze con rischio di aspirazione (Xn; R65), classificate ed etichettate ai sensi del paragrafo 3.2.3 dell’allegato VI, con esclusione delle sostanze commercializzate come aerosol o in recipienti con dispositivo di nebulizzazione sigillato.
Modifiche agli allegati classificativi
L’articolo 1 dispone una serie di sostituzioni e integrazioni nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE:
- sostituzione della nota Q nella prefazione;
- sostituzione di righe della tabella A;
- sostituzione di voci esistenti;
- inserimento di nuove voci.
La nota Q è particolarmente rilevante per la classificazione di talune fibre: la classificazione come cancerogene può essere omessa quando siano soddisfatte specifiche condizioni sperimentali di biopersistenza o di assenza di cancerogenicità in test appropriati.
Frasi di rischio e consigli di prudenza
La direttiva sostituisce una frase di rischio dell’allegato III e aggiorna l’allegato IV, con sostituzione di frasi di prudenza e di frasi combinate di prudenza.
Dai testi allegati emergono, tra l’altro, alcune correzioni linguistiche e tecniche relative a:
- R65, per i liquidi che presentano pericolo di aspirazione;
- R38, irritazione cutanea;
- S28 e S29, consigli di prudenza relativi al lavaggio della pelle e al divieto di scarico in fognatura.
Metodi di prova e allegato V
L’allegato V è integralmente aggiornato nella parte rilevante ai metodi di prova. Il testo inserisce o sostituisce protocolli di prova mutuati da metodi OECD e riguarda, in particolare:
- mutagenicità: test di aberrazione cromosomica in vitro su cellule di mammifero, test di aberrazione cromosomica in vivo sul midollo osseo, test sui micronuclei in vivo, test di reversione su batteri, test in vitro di mutazione genica su cellule di mammifero, test di aberrazione cromosomica sugli spermatogoni, test UDS su cellule epatiche di mammifero;
- criteri di conduzione, controllo, analisi e refertazione di tali saggi;
- parametri tecnici quali concentrazioni massime, controlli positivi/negativi, attivazione metabolica, numero minimo di cellule/animali/piastre e criteri di interpretazione dei risultati.
I testi allegati enfatizzano che i risultati positivi o negativi devono essere valutati tenendo conto della rilevanza biologica, della dose-risposta e della citotossicità; la significatività statistica non è, da sola, sufficiente a determinare l’esito.
Chiusure di sicurezza per bambini e dispositivi tattili
L’allegato IX, parte A, introduce l’obbligo di chiusure di sicurezza per bambini per i contenitori di sostanze con rischio di aspirazione (R65). Sono previste regole distinte per:
- imballaggi richiudibili, conformi alla norma ISO 8317 (1º luglio 1989);
- imballaggi non richiudibili, conformi alla norma CEN EN 862 (marzo 1997).
La direttiva prevede anche che, in casi particolari, l’autorità nazionale possa richiedere un attestato di laboratorio sulla conformità o sulla non necessità dei saggi. La parte B richiede dispositivi di rilevazione tattile del pericolo conformi alla norma EN ISO 11683 (1997).
Recepimento
Gli Stati membri devono adottare entro il 1º giugno 2001 le misure necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione le principali misure nazionali adottate e una tabella di corrispondenza.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.
Implicazioni operative per i professionisti
Per avvocati, consulenti e commercialisti operanti nel settore chimico, l’atto è rilevante perché:
- impone di verificare la corretta classificazione ed etichettatura delle sostanze alla luce degli allegati aggiornati;
- richiede adeguamenti di packaging e chiusure di sicurezza per prodotti con rischio di aspirazione;
- incide sulla documentazione tecnica e sulle prove di conformità;
- rende necessario monitorare il recepimento nazionale e le eventuali norme interne di coordinamento.
Osservazione sul carattere della direttiva
Trattandosi di direttiva, l’atto vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. Il contenuto operativo dipende quindi dal recepimento nazionale, fermo restando il termine del 1º giugno 2001.
Disposizioni principali
Modifiche alla direttiva 67/548/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica della direttiva 67/548/CEE tramite sostituzione e integrazione di parti dell’allegato I, sostituzione di una frase di rischio dell’allegato III, aggiornamento delle frasi di prudenza dell’allegato IV, modifica dell’allegato V sui metodi di prova e adeguamento dell’allegato IX sulle chiusure di sicurezza per bambini. Le modifiche includono anche correzioni linguistiche in alcune versioni della direttiva e degli allegati.
Aggiornamento delle note e delle voci dell’allegato I
Nell’allegato I sono sostituite la nota Q nella prefazione e le righe/voci corrispondenti nella tabella A, con inserimento di nuove voci. La nota Q prevede che la classificazione come cancerogeno possa essere omessa per fibre che dimostrino, al ricorrere di specifiche prove, tempi di emivita ponderata inferiori a 10 giorni per inalazione o inferiori a 40 giorni per instillazione intratracheale, oppure assenza di effetto cancerogeno in adeguati test intraperitoneali o di inalazione a lungo termine.
Revisione delle frasi di rischio e di prudenza
La direttiva sostituisce una frase di rischio dell’allegato III e aggiorna le frasi di prudenza dell’allegato IV, includendo frasi combinate di prudenza. Tra le correzioni linguistiche figurano, nella parte allegata, riferimenti a frasi come R65, R38, S28 e S29 in alcune versioni linguistiche, con precisazioni sul loro ambito di applicazione e sulle condizioni di uso.
Aggiornamento dei metodi di prova dell’allegato V
L’allegato V è aggiornato con nuovi testi tecnici che sostituiscono o integrano i metodi di prova per la valutazione delle proprietà fisico-chimiche, della tossicità e dell’ecotossicità. In particolare sono riportati o sostituiti metodi OECD per prove di mutagenicità in vitro e in vivo, compresi aberrazione cromosomica su cellule di mammifero, test sui micronuclei, reversione batterica, mutazione genica su cellule di mammifero, spermatogoni e UDS su cellule epatiche.
Chiusure di sicurezza per bambini e avvertimenti tattili
L’allegato IX, parte A, impone per i recipienti contenenti sostanze con rischio di aspirazione (Xn; R65), classificati ai sensi del paragrafo 3.2.3 dell’allegato VI, l’adozione di chiusure di sicurezza per bambini, salvo aerosol e recipienti con dispositivo di nebulizzazione sigillato. Le chiusure devono conformarsi alla norma ISO 8317 per imballaggi richiudibili e alla norma CEN EN 862 per imballaggi non richiudibili; la certificazione è richiamata come rilasciabile da laboratori conformi alle norme EN serie 45 000. La parte B richiede dispositivi tattili di pericolo conformi alla norma EN ISO 11683 (1997).
Recepimento e comunicazioni degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 1º giugno 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri definiscono le modalità del riferimento. Devono inoltre comunicare le principali disposizioni nazionali adottate e trasmettere una tabella di corrispondenza tra la direttiva e tali disposizioni.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri ne sono destinatari.
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