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Direttiva 2000/25

Direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio

Normativa europea32000L0025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva introduce valori limite e procedure di prova per ridurre le emissioni inquinanti gassose e il particolato prodotti dai motori dei trattori agricoli o forestali. Essa si innesta sul sistema di omologazione già previsto dalla direttiva 74/150/CEE e richiama ampiamente la direttiva 97/68/CE per definizioni, prove, conformità della produzione e adeguamento tecnico. Gli Stati membri devono recepirla entro il 29 settembre 2000 e applicarla dal 31 dicembre 2000, con divieti e scadenze progressive per l’immissione sul mercato e la nuova omologazione dei motori non conformi.

Misure armonizzate contro le emissioni gassose e di particolato dei motori destinati ai trattori agricoli o forestali, con regole di omologazione e scadenze progressive di applicazione

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai trattori agricoli o forestali, come definiti dalla direttiva 74/150/CEE, e ai motori a combustione interna destinati alla loro propulsione, in particolare ai motori ad accensione per compressione. Riguarda sia l’omologazione CE dei tipi o delle famiglie di motori in quanto entità tecnica, sia l’omologazione CE dei tipi di trattore equipaggiati con tali motori, nonché le condizioni per la libera immissione sul mercato, la vendita, la prima messa in circolazione e l’uso. Restano previste deroghe specifiche per motori destinati all’esportazione verso paesi terzi, per la sostituzione del motore nei trattori già in circolazione e per talune proroghe nazionali consentite dalla direttiva.

Misure contro le emissioni dei motori per trattori agricoli o forestali

La direttiva 2000/25/CE istituisce un quadro armonizzato per limitare le emissioni gassose e il particolato prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali. Essa si colloca nel sistema di omologazione dei trattori già disciplinato dalla direttiva 74/150/CEE e richiama la direttiva 97/68/CE per definizioni tecniche, prove, conformità della produzione e adeguamento al progresso tecnico.

Finalità e logica dell’intervento

Il testo persegue un duplice obiettivo: tutela dell’ambiente e buon funzionamento del mercato interno. I considerando spiegano che l’armonizzazione tecnica è necessaria per evitare frammentazioni nazionali, mentre la riduzione progressiva dei limiti di emissione deve avvenire sulla base di studi e ricerche sulle possibilità tecnologiche e sul rapporto costi/benefici. La direttiva mira quindi a fissare standard vincolanti e progressivi, lasciando alla Commissione un ruolo di aggiornamento tecnico entro un quadro procedurale predeterminato.

Ambito di applicazione e definizioni

La disciplina riguarda:

  • i trattori agricoli o forestali, come definiti dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 74/150/CEE;
  • i motori a combustione interna destinati alla loro propulsione;
  • l’omologazione CE dei tipi o delle famiglie di motori;
  • l’omologazione CE dei tipi di trattore equipaggiati con motori ad accensione per compressione.

Ai sensi dell’articolo 1, il termine "emissioni inquinanti" comprende monossido di carbonio, idrocarburi, ossidi di azoto e particolato inquinante. La nozione di "famiglia di motori" consente di raggruppare motori di progettazione analoga con caratteristiche comparabili di emissione.

Procedura di omologazione e fonti richiamate

L’articolo 2 rinvia alla direttiva 74/150/CEE per la procedura di omologazione e per le condizioni di libera immissione sul mercato. La direttiva, quindi, non costruisce un sistema autonomo, ma innesta requisiti ambientali nel procedimento generale di omologazione dei trattori.

Gli allegati I e II dettagliano rispettivamente:

  • la domanda di omologazione di un tipo o di una famiglia di motori;
  • la domanda di omologazione di un tipo di trattore, sia con motore da omologare sia con motore già omologato;
  • le prove da svolgere secondo le prescrizioni della direttiva 97/68/CE;
  • la documentazione tecnica da presentare in triplice copia;
  • la marcatura dei motori e il numero di identificazione dell’omologazione CE;
  • la conformità della produzione, verificata secondo la direttiva 97/68/CE e, per quanto richiamato, nel contesto dell’articolo 8 della direttiva 74/150/CEE.

Obblighi sostanziali di conformità

L’articolo 3 stabilisce l’obbligo di risultato centrale della direttiva:

  • ogni tipo o famiglia di motori deve rispettare le prescrizioni dell’allegato I;
  • ogni tipo di trattore deve rispettare le prescrizioni dell’allegato II.

Per l’omologazione dei trattori è inoltre riconosciuta la conformità dei motori già omologati secondo l’allegato I o secondo le ipotesi equivalenti dell’allegato III. Ciò evita duplicazioni procedurali e consente di fondare l’omologazione del trattore sul riconoscimento dell’omologazione del motore.

Calendario di applicazione e divieti progressivi

L’articolo 4 contiene le scadenze più rilevanti per i professionisti del settore.

Dal 30 settembre 2000 gli Stati membri non possono, per motivi di inquinamento atmosferico, rifiutare omologazioni CE o nazionali, né vietare vendita, messa in circolazione o uso, se il motore o il motore installato sul trattore rispetta la direttiva.

Quanto alle nuove omologazioni di motori o trattori non conformi:

  • fase I: dopo il 31 dicembre 2000 per i motori delle categorie B e C;
  • fase II: dopo il 31 dicembre 2000 per le categorie D ed E;
  • dopo il 31 dicembre 2001 per la categoria F;
  • dopo il 31 dicembre 2002 per la categoria G.

Quanto alla prima messa in circolazione dei motori e dei trattori non conformi:

  • dopo il 30 giugno 2001 per le categorie A, B e C;
  • dopo il 31 dicembre 2001 per D ed E;
  • dopo il 31 dicembre 2002 per F;
  • dopo il 31 dicembre 2003 per G.

Per i trattori muniti di motori delle categorie E o F, tali scadenze sono prorogate di 6 mesi.

Deroghe e flessibilità riconosciute agli Stati membri

La direttiva lascia un margine di discrezionalità limitato agli Stati membri.

In particolare, l’articolo 4 consente:

  • un differimento fino a due anni delle date del paragrafo 3 per i motori prodotti prima della data interessata;
  • altre deroghe secondo le condizioni dell’articolo 10 della direttiva 97/68/CE.

Non si applicano inoltre le restrizioni sulla prima messa in circolazione ai motori destinati a trattori da esportare in paesi terzi e alla sostituzione del motore dei trattori già in circolazione.

Equivalenza con altre omologazioni

L’articolo 5 impone agli Stati membri di riconoscere come conformi, ai fini dell’omologazione CE, le omologazioni rilasciate secondo l’allegato III e i corrispondenti marchi di omologazione.

L’allegato III individua le equivalenze:

  • per la fase I, omologazioni ai sensi della direttiva 97/68/CE, della direttiva 88/77/CEE che soddisfino determinate prescrizioni, e del regolamento UNECE n. 96;
  • per la fase II, omologazioni ai sensi della direttiva 97/68/CE fase II per i motori delle categorie D, E, F e G.

Questa previsione è rilevante per l’accesso ai mercati extra-UE e per il coordinamento con sistemi internazionali di omologazione.

Aggiornamento tecnico e futura riduzione dei limiti

L’articolo 6 prevede un meccanismo di allineamento automatico: quando il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le disposizioni dell’articolo 19 della direttiva 97/68/CE, la Commissione deve adeguare senza indugio i valori limite e le scadenze della direttiva 2000/25/CE tramite la procedura dell’articolo 13 della direttiva 74/150/CEE.

L’articolo 7 estende la medesima procedura a tutte le modifiche necessarie per il progresso tecnico degli allegati.

Recepimento e decorrenza

L’articolo 9 impone il recepimento entro il 29 settembre 2000 e la applicazione delle disposizioni nazionali dal 31 dicembre 2000. Le norme nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate agli Stati membri.

Implicazioni operative per professionisti

Per avvocati e commercialisti il testo è rilevante soprattutto per:

  • omologazione e commercializzazione di motori e trattori agricoli/forestali;
  • programmazione delle immissioni sul mercato in relazione alle scadenze di fase I e fase II;
  • verifica delle deroghe per esportazione, sostituzioni e motori prodotti prima della data rilevante;
  • coordinamento tra omologazioni nazionali, CE ed equivalenze internazionali;
  • gestione documentale e di marcatura richiesta dagli allegati.

La direttiva non lascia agli Stati membri libertà di scegliere se conseguire o meno il risultato ambientale: li vincola a recepire e applicare un sistema armonizzato, pur consentendo un limitato margine su modalità di attuazione, riferimento normativo nazionale e talune deroghe temporali previste espressamente.

Disposizioni principali

Definizioni e oggetto tecnico della disciplina

L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "trattore agricolo o forestale", "motore", "omologazione di un tipo di una famiglia di motori in quanto entità tecnica", "omologazione di un tipo di trattore per quanto riguarda le emissioni inquinanti" e "famiglia di motori". La nozione di emissioni inquinanti comprende gli inquinanti gassosi (monossido di carbonio, idrocarburi, ossidi di azoto) e il particolato inquinante.

Procedura di omologazione e rinvio alla direttiva 74/150/CEE

L’articolo 2 stabilisce che la procedura di omologazione dei motori e dei trattori e le condizioni per la libera immissione sul mercato sono disciplinate dalla direttiva 74/150/CEE. La presente direttiva integra dunque il quadro generale di omologazione dei trattori agricoli o forestali.

Obblighi di conformità per motori e trattori

L’articolo 3 impone che ogni tipo o famiglia di motori risponda alle prescrizioni dell’allegato I, fatte salve le disposizioni dell’articolo 5, e che ogni tipo di trattore risponda alle prescrizioni dell’allegato II. Ai fini dell’omologazione dei trattori sono riconosciute le omologazioni dei tipi o delle famiglie di motori rilasciate secondo l’allegato I o secondo l’allegato III.

Calendario di divieti e scadenze progressive

L’articolo 4 fissa le principali date di applicazione. Dal 30 settembre 2000 gli Stati membri non possono rifiutare omologazioni né vietare vendita, messa in circolazione o uso per motivi ambientali se le emissioni rispettano la direttiva. Non possono più rilasciare omologazioni per motori o trattori non conformi dopo il 31 dicembre 2000 per i motori delle categorie B e C (fase I) e per le categorie D e E (fase II), dopo il 31 dicembre 2001 per la categoria F e dopo il 31 dicembre 2002 per la categoria G. La prima messa in circolazione è vietata, per i motori non conformi, dal 30 giugno 2001 per le categorie A, B e C, dal 31 dicembre 2001 per D ed E, dal 31 dicembre 2002 per F e dal 31 dicembre 2003 per G; per i trattori muniti di motori delle categorie E o F le scadenze sono differite di 6 mesi.

Deroghe e differimenti nazionali

Sempre l’articolo 4 consente agli Stati membri di differire di due anni le date del paragrafo 3 per i motori prodotti prima della data rilevante. Sono inoltre ammesse altre deroghe alle condizioni dell’articolo 10 della direttiva 97/68/CE. Le prescrizioni sul divieto di prima messa in circolazione non si applicano ai motori destinati a trattori da esportare in paesi terzi né alla sostituzione del motore dei trattori in circolazione.

Riconoscimento dell’equivalenza di altre omologazioni

L’articolo 5 impone alle autorità nazionali che concedono l’omologazione CE di riconoscere come conformi le omologazioni rilasciate secondo l’allegato III e i relativi marchi di omologazione. L’allegato III individua, per la fase I, equivalenze tra omologazioni rilasciate ai sensi della direttiva 97/68/CE, della direttiva 88/77/CEE e del regolamento UNECE n. 96; per la fase II, riconosce equivalenti le omologazioni ai sensi della direttiva 97/68/CE fase II per le categorie D, E, F e G.

Adeguamento dei valori limite e progresso tecnico

L’articolo 6 prevede che, una volta adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio le disposizioni dell’articolo 19 della direttiva 97/68/CE, la Commissione allinei senza indugio, secondo la procedura dell’articolo 13 della direttiva 74/150/CEE, i valori limite e le scadenze della presente direttiva a quelli adottati in base a tale articolo 19. L’articolo 7 dispone che tutte le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico siano adottate con la stessa procedura.

Modifica della direttiva 74/150/CEE

L’articolo 8 modifica l’allegato II della direttiva 74/150/CEE inserendo il punto 2.8.2: "Emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante dei motori: DP".

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

L’articolo 9 impone agli Stati membri di adottare entro il 29 settembre 2000 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di applicarle dal 31 dicembre 2000. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. L’articolo 10 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; l’articolo 11 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasportimercato internoomologazione tecnicaindustria motoristica

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