Direttiva 2000/14
Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva armonizza le regole europee sull’emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature da usare all’aperto, sostituendo una pluralità di direttive settoriali precedenti. Introduce limiti di potenza sonora per numerose categorie di prodotti, una marcatura CE con indicazione del livello di rumore garantito e specifiche procedure di valutazione della conformità. Prevede inoltre obblighi di documentazione tecnica, raccolta e pubblicazione dei dati sul rumore, vigilanza degli Stati membri e possibilità di misure nazionali sull’uso in aree particolarmente protette.
Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, con regole su limiti, marcatura CE, valutazione della conformità e vigilanza del mercato.
Ambito di applicazione
Si applica alle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto elencate negli articoli 12 e 13 e definite nell'allegato I, immesse in commercio o messe in servizio come unità complete per l'uso previsto. Sono esclusi gli accessori privi di motore immessi separatamente, salvo i martelli demolitori azionati a mano e idraulici, nonché tutte le macchine destinate essenzialmente al trasporto di merci o passeggeri su strada, su rotaia, per via aerea o navigabile e le macchine progettate specificamente per fini militari, di polizia e per servizi di emergenza. La direttiva si applica nell'ambito del mercato interno dell'Unione e riguarda sia la fase di immissione in commercio sia quella di messa in servizio; lascia impregiudicate le prescrizioni di protezione dei lavoratori sull’uso delle macchine.
Direttiva 2000/14/CE sull’emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto
La direttiva istituisce un quadro armonizzato per limitare e dichiarare l’emissione acustica ambientale di numerose macchine e attrezzature impiegate all’aperto, con l’obiettivo di evitare ostacoli al mercato interno e di tutelare salute, benessere delle persone e ambiente. Essa sostituisce un complesso di direttive settoriali preesistenti e combina limiti di potenza sonora, marcatura CE, valutazione della conformità e vigilanza del mercato.
Obiettivi e contesto normativo
La direttiva si fonda sull’articolo 95 CE e richiama la strategia di armonizzazione tecnica e la decisione 93/465/CEE sui moduli di valutazione della conformità. I considerando sottolineano che l’inquinamento acustico è un problema ambientale urgente, che i cittadini e gli utenti devono poter disporre di informazioni affidabili sul rumore dei prodotti e che la riduzione delle emissioni deve essere accompagnata da una procedura uniforme di misura e controllo.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto, come definite nell’allegato I, solo quando sono immesse in commercio o messe in servizio come unità complete per l’uso previsto. Sono esclusi gli accessori privi di motore venduti separatamente, salvo i martelli demolitori azionati a mano e idraulici, nonché i mezzi destinati essenzialmente al trasporto di persone o merci su strada, rotaia, via aerea o navigabile e quelli progettati specificamente per scopi militari, di polizia o di emergenza. L’uso all’interno di strutture che non alterano significativamente la trasmissione sonora è equiparato all’uso all’aperto.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 definisce le nozioni chiave per l’intero sistema: macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto, procedure di valutazione della conformità, marcatura CE con indicazione del livello di potenza sonora garantito, livello di potenza sonora LWA, livello rilevato e livello garantito. Quest’ultimo deve includere le incertezze dovute alle variazioni di produzione e alle misurazioni ed essere confermato dal fabbricante o dal mandatario stabilito nella Comunità.
Obblighi per immissione in commercio, marcatura e dichiarazione
Nessuna macchina o attrezzatura rientrante nell’ambito di applicazione può essere immessa in commercio o messa in servizio prima che il fabbricante, o il suo mandatario, abbia garantito la conformità ai requisiti della direttiva, completato le procedure di valutazione della conformità e apposto la marcatura CE, l’indicazione del livello di potenza sonora garantito e la dichiarazione CE di conformità. Se fabbricante e mandatario non sono stabiliti nella Comunità, gli obblighi ricadono sul soggetto che immette il prodotto nel mercato UE.
La marcatura deve essere visibile, leggibile e indelebile; è vietato apporre segni idonei a trarre in inganno sulla natura della marcatura CE o sul significato dell’indicazione sonora. La direttiva contiene anche modelli grafici nell’allegato IV e richiede che la marcatura CE abbia un’altezza minima di 5 mm.
Valori limite e categorie di prodotti
L’articolo 12 individua le macchine soggette a valori limite di potenza sonora garantita. Tra queste figurano, in particolare, macchine da cantiere e movimento terra, mezzi di compattazione, motocompressori, martelli demolitori tenuti a mano, gru e apparecchi di sollevamento, macchine per il verde, autobetoniere, gruppi elettrogeni e altri prodotti elencati puntualmente con rinvio alle definizioni dell’allegato I e ai metodi dell’allegato III.
Per alcuni prodotti la direttiva prevede una riduzione dei limiti in due fasi. I considerando e l’articolo 22 chiariscono che i livelli ridotti della fase II diventano efficaci dal 3 gennaio 2006; il testo richiama espressamente tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici come categorie per cui la Commissione deve verificare, con relazione dedicata entro il 3 luglio 2002, la possibilità di ulteriori riduzioni.
Prodotti soggetti alla sola marcatura di rumorosità
L’articolo 13 elenca numerose macchine e attrezzature per le quali non sono stabiliti limiti massimi, ma è richiesta soltanto la marcatura del livello sonoro garantito. Si tratta di prodotti molto eterogenei, dai decespugliatori alle seghe per cantieri, dalle idropulitrici ai veicoli per la raccolta rifiuti, dalle frese da asfalto ai gruppi elettrogeni di saldatura. Per questi prodotti la conformità è verificata tramite controllo interno di fabbricazione.
Valutazione della conformità e ruolo degli organismi notificati
Per i prodotti dell’articolo 12 il fabbricante può scegliere tra tre moduli: controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici, verifica dell’esemplare unico, oppure garanzia di qualità totale. Per i prodotti dell’articolo 13 si applica invece il solo controllo interno di fabbricazione.
Gli organismi notificati, designati dagli Stati membri e conformi ai criteri dell’allegato IX, intervengono nei moduli più complessi: verificano la documentazione tecnica prima dell’immissione sul mercato, possono eseguire o far eseguire prove, svolgono controlli periodici o a campione durante la produzione e, nei casi previsti, rilasciano certificati di conformità. La direttiva richiede imparzialità, competenza tecnica, indipendenza e copertura assicurativa o equivalente responsabilità pubblica.
Documentazione tecnica e conservazione
Gli allegati V, VI, VII e VIII impongono una documentazione tecnica molto dettagliata: identificazione del fabbricante, descrizione del prodotto, marca, denominazione commerciale, tipo e numeri di identificazione, dati tecnici necessari, rinvio alla direttiva, relazione tecnica sulle misurazioni del rumore e valutazione delle incertezze produttive. La documentazione e la dichiarazione CE vanno conservate per almeno 10 anni dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare, e devono essere messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
Metodi di prova e allegato III
L’allegato III è il cuore tecnico della direttiva. Stabilisce le norme di base per la misurazione del rumore trasmesso per via aerea, principalmente mediante EN ISO 3744:1995 ed EN ISO 3746:1995, e disciplina le condizioni operative di prova per ciascuna categoria di macchina. In molti casi le prove si svolgono a macchina ferma, a vuoto o a carico, con tempi minimi di osservazione normalmente pari ad almeno 15 secondi, ma con variazioni significative per categorie specifiche (ad esempio 30 secondi per gli spurgatubi ad alta pressione).
L’allegato definisce anche regole generali su ventole, alimentazione elettrica, macchine a batteria, numero minimo di misurazioni, arrotondamenti, posizionamento dei microfoni e correzione del rumore ambientale K2A. Per numerose macchine sono richiamate norme tecniche ulteriori, come ISO 6395:1988, ISO 11094:1991, ISO 8528-10:1998, EN 500-4 rev. 1 1998, ISO 9207:1995, ISO 7960:1995, EN 791:1995 e ISO 10884:1995.
Dati sul rumore e pubblicazione
Gli Stati membri devono assicurare che il fabbricante o il mandatario trasmetta una copia della dichiarazione CE di conformità all’autorità competente nazionale e alla Commissione per ciascun tipo di prodotto. La Commissione raccoglie i dati relativi a tutte le macchine e attrezzature e li pubblica periodicamente, preferibilmente ogni anno, includendo almeno potenza netta installata o altri valori pertinenti, livello rilevato, livello garantito, descrizione, fabbricante o marca e numero o nome del modello. Questo meccanismo serve sia all’informazione degli utenti sia alla futura valutazione del progresso tecnologico.
Vigilanza, non conformità e mezzi di impugnazione
Se uno Stato membro accerta non conformità, deve imporre al fabbricante la messa a norma del prodotto. Se persistono violazioni o sono superati i valori limite dell’articolo 12, deve limitare o vietare l’immissione in commercio o la messa in servizio, oppure imporre il ritiro dal commercio, informando immediatamente Commissione e altri Stati membri. Ogni misura restrittiva deve essere motivata e notificata all’interessato, con indicazione dei rimedi giurisdizionali o amministrativi disponibili e delle relative scadenze.
Termini di recepimento, applicazione e abrogazione delle direttive precedenti
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 3 luglio 2001. Tali misure diventano efficaci il 3 gennaio 2002, salvo che i fabbricanti possano già avvalersi della direttiva dal 3 luglio 2001. Per i livelli ridotti di potenza sonora ammissibili della fase II l’efficacia decorre dal 3 gennaio 2006.
Dal 3 gennaio 2002 sono abrogate le direttive settoriali precedenti in materia di rumore per macchine da cantiere e tosaerba, ma gli attestati di esame del tipo e le misure già effettuate secondo quelle direttive possono ancora essere usati per la nuova documentazione tecnica.
Osservazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva comporta impatti rilevanti su conformità di prodotto, fascicolo tecnico, gestione della marcatura CE, rapporti con organismi notificati e responsabilità del fabbricante o importatore. In pratica, occorre verificare per ciascun prodotto se esso rientri nell’articolo 12 o 13, quale modulo di valutazione si applichi, quali prove fonometriche siano richieste e se la documentazione tecnica sia completa e conservata per il periodo previsto. Le imprese operanti nella filiera devono inoltre presidiare l’aggiornamento delle specifiche tecniche, delle dichiarazioni di conformità e dei processi di sorveglianza interna, tenendo conto della possibile introduzione di restrizioni nazionali nell’uso in aree particolarmente protette.
Disposizioni principali
Obiettivi e finalità
L’articolo 1 stabilisce il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di norme sull’emissione acustica, procedure di valutazione della conformità, marcatura, documentazione tecnica e rilevazione dei dati. La finalità è il funzionamento omogeneo del mercato interno, con tutela della salute e del benessere delle persone.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’articolo 2 limita l’applicazione alle macchine e attrezzature all’aperto di cui agli articoli 12 e 13 e all’allegato I, solo se immesse in commercio o messe in servizio come unità complete. Restano esclusi gli accessori privi di motore venduti separatamente, salvo i martelli demolitori azionati a mano e idraulici, e i mezzi destinati essenzialmente al trasporto su strada, rotaia, via aerea o navigabile, nonché quelli per usi militari, di polizia ed emergenza.
Definizioni chiave
L’articolo 3 definisce, tra l’altro, le macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura CE integrata dall’indicazione del livello di potenza sonora garantito, il livello di potenza sonora LWA, il livello rilevato e il livello garantito. Le definizioni tecniche rinviano alla direttiva 98/37/CE e alle norme EN ISO 3744:1995 e EN ISO 3746:1995.
Immissione in commercio e obblighi del fabbricante
L’articolo 4 vieta l’immissione in commercio o la messa in servizio prima che il fabbricante, o il mandatario stabilito nella Comunità, garantisca conformità ai requisiti della direttiva, completamento delle procedure di valutazione della conformità e apposizione della marcatura CE, dell’indicazione del livello di potenza sonora garantito e della dichiarazione CE di conformità. Se fabbricante e mandatario non sono stabiliti nella Comunità, gli obblighi gravano su chi immette in commercio o mette in servizio il prodotto nell’Unione.
Vigilanza sul mercato e libera circolazione
L’articolo 5 impone agli Stati membri di adottare misure per consentire l’immissione in commercio o la messa in servizio solo di prodotti conformi, marcati e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità, prevedendo assistenza reciproca tra autorità. L’articolo 6 vieta restrizioni nazionali per i prodotti conformi, ma consente l’esposizione di prodotti non conformi in fiere e dimostrazioni solo se chiaramente segnalati come non conformi e non commerciabili finché non siano resi conformi.
Presunzione di conformità, dichiarazione e conservazione documentale
L’articolo 7 prevede la presunzione di conformità per i prodotti muniti di marcatura CE, indicazione del livello di potenza sonora garantito e dichiarazione CE di conformità. L’articolo 8 disciplina il contenuto della dichiarazione CE di conformità, che può essere richiesta in lingua ufficiale nazionale, e impone la conservazione della dichiarazione e della documentazione tecnica per 10 anni dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare.
Non conformità, ritiro e garanzie procedurali
L’articolo 9 obbliga lo Stato membro a imporre al fabbricante la rimessa in conformità dei prodotti non conformi; se sono superati i valori limite dell’articolo 12 o persiste la non conformità, lo Stato membro deve limitare o vietare l’immissione in commercio o la messa in servizio, oppure ritirare il prodotto dal commercio, informando Commissione e altri Stati membri. La Commissione consulta le parti interessate e decide se il provvedimento è giustificato. L’articolo 10 impone che ogni misura restrittiva sia motivata e notificata all’interessato con indicazione dei mezzi di impugnazione.
Marcatura CE e indicazione del livello sonoro
L’articolo 11 stabilisce che i prodotti conformi devono recare la marcatura CE e l’indicazione del livello di potenza sonora garantito, in modo visibile, leggibile e indelebile. È vietato apporre segni fuorvianti; se altri atti UE prevedono la marcatura CE, essa indica anche la conformità a tali atti, con precisazioni nei documenti quando vi siano periodi transitori o opzioni normative.
Prodotti soggetti a limiti di emissione acustica
L’articolo 12 elenca le categorie di macchine e attrezzature soggette a valori limite di potenza sonora garantita, tra cui montacarichi per materiali da cantiere, mezzi di compattazione, motocompressori, martelli demolitori tenuti a mano, argani da cantiere, apripista, dumper, escavatori, terne, motolivellatrici, centraline idrauliche, compattatori di rifiuti con pala caricatrice, tosaerba, carrelli elevatori con carico a sbalzo, pale caricatrici, gru mobili, motozappe, vibrofinitrici, gruppi elettrogeni, gru a torre e gruppi elettrogeni di saldatura. La disposizione rinvia alle definizioni dell’allegato I e ai metodi di misura dell’allegato III.
Prodotti soggetti alla sola marcatura di rumorosità
L’articolo 13 elenca le macchine e attrezzature che non sono assoggettate a limiti massimi ma solo alla marcatura del livello sonoro, tra cui decespugliatori, seghe per cantieri, motoseghe, betoniere, pompe, idropulitrici, tagliasiepi, aspiratori e soffiatori di fogliame, altri carrelli elevatori a sbalzo entro 10 t, veicoli di raccolta rifiuti, frese da asfalto, scarificatori, trituratrici, frese da neve, autospazzatrici, veicoli per aspirazione reflui, scavatrincee, autobetoniere, motopompe e altri. Anche in questo caso valgono le definizioni dell’allegato I e i metodi di prova dell’allegato III.
Valutazione della conformità
L’articolo 14 distingue le procedure: per i prodotti dell’articolo 12 si applica una delle tre procedure di cui agli allegati VI, VII e VIII; per i prodotti dell’articolo 13 si applica il controllo interno di cui all’allegato V. È inoltre previsto l’obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione, su richiesta motivata, le informazioni e la documentazione tecnica usate nella valutazione.
Organismi notificati
L’articolo 15 impone agli Stati membri di designare organismi conformi ai criteri dell’allegato IX, notificandoli alla Commissione e agli altri Stati membri. La Commissione pubblica e aggiorna l’elenco degli organismi notificati; la notifica va revocata se l’organismo non soddisfa più i criteri.
Rilevazione e pubblicazione dei dati sul rumore
L’articolo 16 impone al fabbricante o mandatario di trasmettere copia della dichiarazione CE di conformità all’autorità competente dello Stato membro e alla Commissione per ciascun tipo di macchina o attrezzatura. La Commissione raccoglie e pubblica periodicamente, preferibilmente ogni anno, i dati essenziali sul rumore, inclusi potenza netta installata o altri valori pertinenti, livello rilevato e garantito, descrizione, fabbricante/marca e numero o nome del modello.
Uso in aree protette e protezione degli utenti
L’articolo 17 lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di adottare, nel rispetto del trattato, misure per disciplinare l’uso delle macchine e attrezzature in aree particolarmente protette, anche limitando gli orari di utilizzo, e requisiti necessari per la protezione degli utilizzatori, purché i prodotti non siano modificati in modo non previsto dalla direttiva.
Comitato, adeguamenti tecnici e relazioni
Gli articoli 18 e 19 istituiscono un comitato di assistenza alla Commissione, con regolamentazione della procedura comitologica e funzioni di scambio informazioni, adeguamento tecnico dell’allegato III e consulenza sulle relazioni periodiche. L’articolo 20 impone relazioni della Commissione entro il 3 gennaio 2005 e poi ogni quattro anni, oltre a una relazione specifica entro il 3 luglio 2002 sulla riduzione dei limiti per tosaerba e tagliaerba/tagliabordi elettrici.
Abrogazione delle direttive precedenti
L’articolo 21 abroga dal 3 gennaio 2002 le direttive 79/113/CEE, 84/532/CEE, 84/533/CEE, 84/534/CEE, 84/535/CEE, 84/536/CEE, 84/537/CEE, 84/538/CEE e 86/662/CEE. Sono però utilizzabili gli attestati di esame del tipo e le misure eseguite ai sensi di tali direttive per la documentazione tecnica richiesta dalla nuova disciplina.
Recepimento, applicazione e fase II
L’articolo 22 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 3 luglio 2001 e di informarne la Commissione. Le misure diventano efficaci il 3 gennaio 2002, ma i fabbricanti possono avvalersi della direttiva già dal 3 luglio 2001; per i livelli ridotti di potenza sonora ammissibili della fase II, l’efficacia decorre dal 3 gennaio 2006. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva e devono essere comunicate alla Commissione.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 23 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 24 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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