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Direttiva 2000/29

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Normativa europea32000L0029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica e sostituisce la precedente disciplina fitosanitaria europea, fissando un sistema comune di prevenzione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi. Essa combina divieti, controlli ufficiali, certificati fitosanitari, passaporto delle piante e regole speciali per zone protette e per taluni territori dell’Unione. La normativa si accompagna a procedure di urgenza, cooperazione tra Commissione e Stati membri e a due strumenti di partecipazione finanziaria comunitaria per rafforzare i controlli e affrontare focolai di organismi nocivi.

Misure fitosanitarie per prevenire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altre voci, con disciplina di certificazione, controlli, passaporto delle piante, zone protette e interventi finanziari comunitari.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle misure di protezione contro l’introduzione negli Stati membri, da altri Stati membri o da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nonché, dal 1° giugno 1993, alla diffusione interna nell’ambito degli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci all’interno di uno Stato membro. Si applica anche ai dipartimenti francesi d’oltremare e alle isole Canarie, con discipline specifiche e temporanee; non si applica a Ceuta e Melilla. Sono previsti obblighi per autorità competenti, produttori, importatori, operatori commerciali e servizi ufficiali di controllo; talune deroghe valgono per piccoli quantitativi destinati a uso non commerciale, per prove e scopi scientifici, per selezione varietale e, in casi determinati, per produzioni di frontiera o per specifiche zone/territori.

Direttiva 2000/29/CE sulle misure di protezione fitosanitaria

La direttiva codifica la disciplina comunitaria volta a prevenire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. Il testo sostituisce la precedente direttiva 77/93/CEE e costruisce un sistema armonizzato di divieti, controlli ufficiali, certificazione, passaporto delle piante, disciplina delle zone protette e meccanismi di cooperazione e sostegno finanziario tra Stati membri e Commissione.

Finalità e logica del sistema

La direttiva si fonda sull’esigenza di proteggere la produzione vegetale, considerata economicamente essenziale, dai danni causati dagli organismi nocivi. I considerando evidenziano che, in uno spazio senza frontiere interne, la sola lotta interna non è sufficiente: occorrono misure preventive all’ingresso nella Comunità, controlli sui movimenti interni, regole comuni sui certificati e un sistema di reazione rapida in caso di rischio immediato.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda:

  • l’introduzione negli Stati membri di organismi nocivi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi;
  • dal 1° giugno 1993, la diffusione interna connessa agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci;
  • le movimentazioni tra Francia metropolitana e dipartimenti francesi d’oltremare, nonché tra Spagna e isole Canarie, con regole particolari.

Non si applica a Ceuta e Melilla. Per i dipartimenti francesi d’oltremare e per le isole Canarie sono previste misure supplementari e differimenti temporali specifici per l’applicazione di talune disposizioni sugli allegati e sugli obblighi operativi.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 fornisce definizioni centrali per la pratica professionale:

  • "vegetali" comprende piante vive, parti vive e sementi botaniche, con specificazioni puntuali;
  • "prodotti vegetali" riguarda prodotti di origine vegetale non trasformati o trattati in modo semplice;
  • "organismi nocivi" include nemici dei vegetali di origine animale o vegetale, virus, micoplasmi e altri agenti patogeni;
  • "passaporto delle piante" è l’etichetta ufficiale che attesta il rispetto delle norme fitosanitarie;
  • "zona protetta" è una parte della Comunità che necessita di protezione speciale perché priva di specifici organismi nocivi o esposta a rischio particolare.

Il medesimo articolo limita inoltre la disciplina del legname ai casi espressamente indicati, includendo anche legname da imballaggio o casseratura quando presenti rischi fitosanitari.

Divieti fondamentali e allegati tecnici

Gli allegati I e II elencano gli organismi nocivi la cui introduzione e diffusione devono essere vietate in tutti gli Stati membri, con distinzione tra organismi non presenti e organismi già presenti ma di interesse comunitario. Le parti B degli allegati individuano gli organismi rilevanti per specifiche zone protette.

L’articolo 3 impone il divieto di introduzione degli organismi elencati e, se associati a taluni vegetali o prodotti vegetali, il divieto di introduzione di tali merci contaminate. Dal 1° giugno 1993 i divieti si estendono anche alla diffusione interna tramite spostamenti nel territorio nazionale. Sono inoltre possibili, secondo procedura comunitaria, aggiornamenti della classificazione negli allegati e l’introduzione di divieti o autorizzazioni speciali per organismi non ancora elencati, con attenzione anche alle norme sugli OGM.

Divieti per origine geografica e requisiti particolari

L’articolo 4 vieta l’introduzione di taluni vegetali, prodotti vegetali e altre voci originari di paesi specifici indicati nell’allegato III, parte A. Per le zone protette, dal 1° giugno 1993, il divieto si estende alle merci dell’allegato III, parte B.

L’articolo 5 disciplina i requisiti particolari dell’allegato IV. Tali requisiti devono essere rispettati per l’introduzione e, dal 1° giugno 1993, anche per gli spostamenti interni. Sono previste eccezioni per piccoli quantitativi destinati a uso non commerciale, per prove scientifiche e selezione varietale, oltre a deroghe di frontiera per lavorazioni in prossimità del confine con paesi terzi, purché non sussista rischio di diffusione.

Controlli ufficiali, registrazione e passaporto delle piante

L’articolo 6 è una delle norme centrali della direttiva. Esso richiede controlli ufficiali al luogo di produzione sui prodotti dell’allegato V, parte A, per verificare assenza di organismi nocivi, conformità ai requisiti particolari e, se necessario, anche lo stato dei mezzi di trasporto.

Per garantire il sistema, i produttori interessati devono essere iscritti in registri ufficiali; per talune categorie di merci, anche centri di raccolta e spedizione sono soggetti a registrazione. Gli Stati membri possono esentare piccoli produttori e spostamenti locali, purché non vi sia rischio fitosanitario.

Quando il controllo ha esito favorevole, dal 1° giugno 1993, la libera circolazione nel mercato interno avviene mediante passaporto delle piante, che sostituisce il certificato per i movimenti interni. L’articolo 10 disciplina anche il passaporto sostitutivo nei casi di suddivisione, aggregazione o mutamento della situazione fitosanitaria.

Certificati fitosanitari e rispedizione

Per gli scambi tra Stati membri, gli articoli 7 e 8 prevedono il certificato fitosanitario e il certificato fitosanitario di rispedizione. Il certificato deve seguire il modello dell’allegato VII, essere redatto in una lingua ufficiale della Comunità e non può essere compilato oltre 14 giorni prima della partenza.

Il certificato di rispedizione si applica quando una partita, dopo essere stata introdotta in uno Stato membro, viene frazionata, depositata o reimballata e poi inviata a un terzo Stato membro, purché il secondo Stato abbia verificato che non vi siano rischi che compromettano i requisiti fitosanitari.

Importazioni da paesi terzi

L’articolo 13 disciplina l’ingresso nella Comunità delle merci dell’allegato V, parte B. È richiesta un’ispezione ufficiale, accompagnamento da certificati fitosanitari, controlli documentali e di identità alla prima introduzione, nonché controlli fitosanitari in luoghi di entrata o, in casi particolari, nel luogo di destinazione.

Per tali importazioni sono previste regole specifiche per le zone protette e per la prima introduzione nel territorio comunitario. Gli importatori devono essere registrati. La direttiva prevede anche la possibilità di effettuare ispezioni nel paese terzo con accordi tecnici e di sostenere finanziariamente gli Stati membri per i valichi esterni.

Zone protette e deroghe controllate

La direttiva riconosce un regime speciale per le zone protette: alcune merci e alcuni organismi sono vietati solo in relazione a specifiche aree comunitarie, quando il rischio fitosanitario è localizzato. Le zone protette devono essere riconosciute secondo la procedura dell’articolo 18 e sono soggette a indagini ufficiali periodiche.

Sono previste deroghe motivate per determinate attività di frontiera o per casi specifici, ma sempre senza rischio di diffusione e con obblighi documentali e di comunicazione verso la Commissione.

Misure in caso di non conformità e emergenze fitosanitarie

Se i controlli non sono soddisfacenti, il passaporto non viene rilasciato e si applicano misure ufficiali: trattamento, spostamento controllato, destinazione a trasformazione industriale o distruzione. In caso di rischio accertato durante i controlli ufficiali, gli Stati membri possono sospendere attività del produttore e adottare misure conservative.

L’articolo 16 impone inoltre l’obbligo di notifica immediata alla Commissione e agli altri Stati membri quando compaiono organismi nocivi rilevanti o nuovi organismi non elencati. La Commissione può intervenire attraverso il comitato fitosanitario permanente e, in urgenza, adottare misure provvisorie o definitive con le procedure degli articoli 17, 18 e 19.

Cooperazione amministrativa e controlli comunitari

La direttiva costruisce un modello di cooperazione stretta tra Stati membri e Commissione. L’articolo 21 consente alla Commissione di inviare esperti per controlli, sorveglianza e indagini, in collaborazione con le organizzazioni nazionali di protezione fitosanitaria. Gli Stati membri devono garantire accesso, collaborazione e mezzi materiali necessari.

Sono inoltre previste reti di comunicazione, programmi di formazione comunitaria e relazioni periodiche della Commissione sull’efficacia del sistema.

Partecipazione finanziaria comunitaria

La direttiva contiene due distinti meccanismi di sostegno finanziario:

  • una partecipazione per rafforzare le infrastrutture di ispezione ai confini esterni e nei centri di ispezione;
  • una partecipazione per le misure di lotta fitosanitaria quando si verifica la comparsa di un organismo nocivo in una zona della Comunità.

Nel secondo caso, la copertura può arrivare fino al 50 % delle spese direttamente connesse alle misure necessarie; in casi eccezionali di preponderante interesse comunitario, fino al 70 % per il miglioramento di strumenti e impianti ai sensi dell’articolo 25. Sono fissati termini per la domanda, limiti di durata delle misure, verifiche della Commissione e regole di recupero delle somme in caso di mancata conformità o uso improprio.

Rapporti con altre norme e abrogazione della direttiva precedente

L’articolo 20 stabilisce che la direttiva non pregiudica altre disposizioni comunitarie in materia fitosanitaria, salvo l’ipotesi di requisiti più rigorosi espressamente ammessi. Gli Stati membri possono inoltre adottare misure particolari contro organismi che colpiscono vegetali immagazzinati.

L’articolo 27 abroga la direttiva 77/93/CEE, mantenendo però salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione e applicazione indicati nell’allegato VIII, parte B. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è destinata agli Stati membri.

Allegati tecnici

Gli allegati svolgono un ruolo essenziale:

  • allegati I e II: elenchi degli organismi nocivi vietati;
  • allegato III: vegetali e prodotti vegetali vietati in ragione dell’origine;
  • allegato IV: requisiti particolari;
  • allegato V: merci soggette a ispezione fitosanitaria e, in parte, a passaporto delle piante;
  • allegato VI: prodotti che possono essere sottoposti a regime particolare;
  • allegato VII: modelli di certificati;
  • allegati VIII e IX: abrogazione della normativa precedente e tavola di concordanza.

Per il professionista, il nucleo operativo della direttiva è dato dalla combinazione di controlli al luogo di produzione, registrazione degli operatori, certificazione, passaporti per la circolazione interna, regole speciali per importazioni e zone protette, nonché dall’obbligo di gestione immediata dei focolai e delle non conformità con possibili misure correttive o distruttive.

Disposizioni principali

Obiettivo, ambito territoriale e autorità centrale

L’articolo 1 definisce l’oggetto della direttiva: protezione contro l’introduzione negli Stati membri di organismi nocivi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi e, dal 1° giugno 1993, contro la loro diffusione interna mediante spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci. Ogni Stato membro deve istituire o designare un’autorità unica e centrale responsabile del coordinamento fitosanitario, preferibilmente quella competente ai sensi della CIPV. Sono previste applicazioni particolari per dipartimenti francesi d’oltremare e isole Canarie, con possibile adozione di misure supplementari ai sensi della procedura dell’articolo 18.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 definisce vegetali, prodotti vegetali, piantagione, vegetali destinati alla piantagione, organismi nocivi, passaporto delle piante, organismi ufficiali responsabili, zona protetta, constatazione o misura ufficiale. La definizione di passaporto delle piante rinvia a un’etichetta ufficiale normalizzata a livello comunitario. Il medesimo articolo limita inoltre la disciplina del legname ai casi espressamente previsti e al materiale da imballaggio o casseratura con rischio fitosanitario.

Divieti di introduzione e diffusione di organismi nocivi

L’articolo 3 impone agli Stati membri di vietare l’introduzione degli organismi nocivi elencati nell’allegato I, parte A, e dei vegetali/prodotti vegetali dell’allegato II, parte A, se contaminati dagli organismi indicati. Dal 1° giugno 1993 tali divieti si estendono anche alla diffusione interna tramite spostamenti all’interno dello Stato membro. Per le zone protette è previsto un divieto specifico riguardante gli organismi e i vegetali/prodotti vegetali elencati negli allegati I e II, parte B. L’articolo disciplina anche la classificazione degli organismi negli allegati e la possibilità di vietare o sottoporre ad autorizzazione taluni organismi non elencati, inclusi casi di OGM non coperti da norme più specifiche.

Divieti di introduzione per origine geografica

L’articolo 4 vieta l’introduzione nel territorio nazionale di vegetali, prodotti vegetali e altre voci dell’allegato III, parte A, quando originari dei paesi indicati, e dal 1° giugno 1993 vieta l’introduzione nelle zone protette dei prodotti dell’allegato III, parte B. È prevista una deroga per i prodotti originari della Comunità e, in casi specifici e senza rischio di diffusione, una deroga per lavorazioni in aree di frontiera con paese terzo, con obbligo di indicare luogo, operatore e documentazione di origine.

Requisiti particolari di introduzione e movimento

L’articolo 5 impone che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci dell’allegato IV, parte A, rispettino requisiti particolari per l’introduzione nel territorio; dal 1° giugno 1993 gli stessi requisiti valgono anche per gli spostamenti interni. Per le zone protette, dal 1° giugno 1993, valgono requisiti specifici dell’allegato IV, parte B. Sono previste eccezioni per piccoli quantitativi a uso privato, per prove/scopi scientifici e selezione varietale, nonché per casi di frontiera senza rischio fitosanitario.

Controlli ufficiali, registrazione dei produttori e passaggio dal certificato al passaporto

L’articolo 6 stabilisce controlli ufficiali minuziosi, al luogo di produzione, sui vegetali dell’allegato V, parte A, con verifica di assenza di organismi nocivi, conformità ai requisiti speciali e, se necessario, ispezione dei veicoli e degli imballaggi. I produttori soggetti a controllo devono essere iscritti in un registro ufficiale; per taluni prodotti ulteriori produttori e centri di raccolta/spedizione sono anch’essi registrati. Gli Stati membri possono prevedere esenzioni per piccoli produttori e spostamenti locali. Dal 1° giugno 1993, quando i controlli sono soddisfacenti, in luogo dei certificati fitosanitari si utilizza il passaporto delle piante per la circolazione interna, con modalità applicative adottabili secondo l’articolo 18.

Certificato fitosanitario e certificato di rispedizione

L’articolo 7 prevede il rilascio del certificato fitosanitario, conforme all’allegato VII, parte A, quando i controlli dimostrano il rispetto delle condizioni richieste. I prodotti dell’allegato V, parte A, possono essere introdotti in un altro Stato membro solo se accompagnati da tale certificato, compilato non oltre 14 giorni prima della partenza. L’articolo 8 disciplina l’esenzione da nuovi controlli in caso di circolazione tra Stati membri e il certificato fitosanitario di rispedizione, con validità anche per movimenti successivi in più Stati membri e con documenti di accompagnamento specifici.

Certificati per requisiti particolari e zone protette

L’articolo 9 stabilisce che, per i prodotti soggetti ai requisiti particolari dell’allegato IV, parte A, il certificato è rilasciato nel paese d’origine, salvo i casi espressamente previsti, e la stessa logica si applica ai prodotti dell’allegato IV, parte B destinati a Stati membri indicati in tale allegato. L’articolo 10 prevede che, dal 1° giugno 1993, il passaporto delle piante sostituisca i certificati per gli spostamenti interni quando i controlli abbiano esito positivo; per i prodotti destinati a zone protette il passaporto è valido solo per tali zone. È disciplinata anche la sostituzione del passaporto in caso di frazionamento, combinazione di partite o variazione della situazione fitosanitaria.

Esito negativo dei controlli e misure ufficiali

L’articolo 11 prevede il mancato rilascio del passaporto quando i controlli non siano soddisfacenti, salvo la parte non a rischio della produzione. In tale evenienza sono previste misure ufficiali: trattamento, autorizzazione allo spostamento verso luoghi senza rischi ulteriori o verso trasformazioni industriali, oppure distruzione; può inoltre essere sospesa in tutto o in parte l’attività del produttore finché il rischio non sia eliminato. Le stesse logiche si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti registrati di cui all’articolo 6, paragrafo 6.

Divieti di dichiarazioni aggiuntive, timbro di entrata e controlli sul mercato interno

L’articolo 12 vieta agli Stati membri di esigere dichiarazioni supplementari sui certificati fitosanitari. Se solo una parte di una partita è contaminata, l’altra può essere introdotta se non vi è sospetto di contaminazione residua. I certificati devono essere timbrati all’entrata con indicazione del servizio e della data. Dal 1° gennaio 1993 gli Stati membri devono organizzare controlli ufficiali a campione e senza discriminazione sull’origine, anche presso aziende, trasporti e compratori commerciali; gli acquirenti commerciali devono conservare i passaporti per almeno un anno. In caso di rischio, si applicano le misure dell’articolo 11.

Importazioni da paesi terzi e controlli alla prima introduzione nella Comunità

L’articolo 13 disciplina l’ingresso di prodotti dell’allegato V, parte B, da paesi terzi. Sono richiesti ispezione ufficiale, certificati fitosanitari o di rispedizione, controlli documentali e di identità alla prima introduzione nella Comunità, eventuali controlli fitosanitari in luoghi di entrata o, in casi particolari, nel luogo di destinazione. Dal 1° giugno 1993 si applicano regole speciali per zone protette e per la prima introduzione nella Comunità; gli importatori devono essere registrati. È prevista una partecipazione finanziaria comunitaria fino al 50 % per il rafforzamento delle infrastrutture di ispezione ai valichi esterni, con possibile aumento fino al 70 % in casi eccezionali di preponderante interesse comunitario ai sensi dell’articolo 25.

Modifica degli allegati e deroghe

L’articolo 14 attribuisce al Consiglio, su proposta della Commissione, il potere di modificare gli allegati, con alcune categorie adottabili secondo la procedura dell’articolo 17. L’articolo 15 consente deroghe, anche in urgenza, a diversi divieti e requisiti, purché sia dimostrata l’assenza di rischio di diffusione tramite origine, trattamento o precauzioni specifiche. Ogni deroga richiede una dichiarazione ufficiale e va comunicata alla Commissione, che la trasmette annualmente agli altri Stati membri.

Notifica di focolai e misure di emergenza

L’articolo 16 impone la notifica immediata alla Commissione e agli altri Stati membri della presenza o comparsa di organismi nocivi elencati negli allegati I e II, nonché di organismi non elencati. Lo Stato membro deve adottare misure di eradicazione o contenimento e, per i rischi imminenti da paesi terzi, misure immediate di protezione. La Commissione esamina la situazione in comitato fitosanitario permanente e, tramite la procedura dell’articolo 19, adotta le misure necessarie, che restano in vigore fino a decisione comunitaria.

Comitato fitosanitario permanente e procedure decisionali

Gli articoli 17, 18 e 19 disciplinano il funzionamento del comitato fitosanitario permanente e tre procedure diverse: ordinaria, accelerata e d’urgenza. La Commissione adotta le misure quando sono conformi al parere del comitato; in caso contrario o in assenza di parere, propone al Consiglio, che decide a maggioranza qualificata entro termini diversi a seconda della procedura (tre mesi per l’articolo 17 e 18, quindici giorni per l’articolo 19). Se il Consiglio non decide entro i termini, la Commissione adotta le misure, salvo voto contrario del Consiglio a maggioranza semplice nei casi previsti.

Rapporti con altri atti e disposizioni nazionali aggiuntive

L’articolo 20 precisa che la direttiva non pregiudica altre disposizioni comunitarie fitosanitarie, salvo requisiti più rigorosi espressamente previsti, e consente agli Stati membri di adottare disposizioni particolari contro organismi che attaccano i vegetali immagazzinati, in particolare per i prodotti dell’allegato VI. L’articolo 27 abroga la direttiva 77/93/CEE, con salvezza dei termini di attuazione e applicazione dell’allegato VIII, parte B.

Controlli comunitari da parte di esperti

L’articolo 21 autorizza la Commissione a far eseguire controlli, in loco o meno, da esperti propri o degli Stati membri, per verificare la corretta applicazione della direttiva. Gli esperti possono sorvegliare controlli, eseguire ispezioni, svolgere indagini e assistere la Commissione; gli Stati membri devono collaborare e garantire accesso, mezzi e condizioni operative. La Commissione deve inoltre istituire una rete di comunicazione e presentare al Consiglio una relazione sull’esperienza acquisita entro il 31 dicembre 1994.

Partecipazione finanziaria per la lotta contro organismi nocivi

Gli articoli 22, 23, 24 e 25 istituiscono una partecipazione finanziaria comunitaria per misure di lotta fitosanitaria contro focolai reali o sospetti causati da introduzione o diffusione nell’Unione. Il sostegno può coprire fino al 50 % delle spese direttamente connesse alle misure necessarie e, in casi eccezionali di preponderante interesse comunitario, fino al 70 % per il miglioramento di strumenti e impianti. Sono previsti termini di domanda, limiti temporali di due anni per le misure, regole su restituzioni, interessi e perdita del contributo in caso di mancata esecuzione o non conformità.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 28 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; l’articolo 29 indica gli Stati membri come destinatari. La direttiva lascia impregiudicati i termini di attuazione e applicazione indicati nell’allegato VIII, parte B.

Come è indicizzato

Materieagricolturafitosanitariomercato internocommercio internazionaleaiuti finanziari comunitari

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