Direttiva 2000/27
Direttiva 2000/27/CE del Consiglio, del 2 maggio 2000, che modifica la direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2000/27/CE modifica la direttiva 93/53/CEE per adattare le misure comunitarie minime di lotta contro alcune malattie dei pesci, soprattutto l’anemia infettiva del salmone. Introduce la possibilità di rimuovere i pesci secondo un piano approvato dalla Commissione, consente in via derogatoria la vaccinazione in caso di focolaio di malattia dell’elenco I e precisa i criteri per i programmi di vaccinazione. Aggiorna inoltre il sistema di adozione delle misure attuative tramite procedura di regolamentazione e fissa il termine di recepimento al 31 dicembre 2000, con applicazione dal 1º gennaio 2001.
Modifica della direttiva 93/53/CEE sulle misure minime di lotta contro talune malattie dei pesci, con particolare riferimento all’anemia infettiva del salmone, alla rimozione dei pesci, alla vaccinazione e alle procedure di esecuzione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri quanto al recepimento e all’attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 93/53/CEE in materia di sanità animale e lotta alle malattie dei pesci. Le misure riguardano in particolare i focolai di anemia infettiva del salmone, le aziende infette o soggette a misure di controllo, le zone riconosciute e non riconosciute, le zone infette e, se del caso, le zone cuscinetto. La disciplina incide anche sui programmi di vaccinazione, sui piani di rimozione dei pesci e sulle procedure di comitologia per l’adozione delle misure di attuazione.
Direttiva 2000/27/CE: modifica della disciplina UE sulle malattie dei pesci
La direttiva interviene sulla direttiva 93/53/CEE, che stabilisce misure comunitarie minime per la lotta contro talune malattie dei pesci. Il considerando evidenzia l’esigenza di aggiornare il quadro alla luce dell’esperienza maturata con l’anemia infettiva del salmone, in particolare dopo i casi registrati in Scozia nel 1998, e di introdurre strumenti più flessibili ma efficaci per l’eradicazione e il contenimento dei focolai.
Obiettivi e ratio dell’intervento
La modifica persegue tre finalità principali:
- consentire una rimozione dei pesci più flessibile, tramite un piano approvato, senza compromettere l’eradicazione del focolaio;
- introdurre una possibilità di vaccinazione in via derogatoria in caso di focolaio di malattia dell’elenco I;
- aggiornare le procedure di esecuzione e comitologia alla luce della decisione 1999/468/CE.
I considerando richiamano anche l’opportunità di un’indagine approfondita sulla fonte della malattia, sulla sua possibile diffusione e sull’interscambio tra salmoni di allevamento e salmoni selvatici, nonché il dato che non era stato previsto un compenso comunitario per il ritiro obbligatorio degli allevamenti.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva non disciplina ex novo la sanità dei pesci, ma modifica puntualmente la direttiva 93/53/CEE. Le innovazioni riguardano in particolare:
- i focolai di anemia infettiva del salmone;
- le aziende infette o sottoposte a misure di controllo;
- le zone riconosciute e non riconosciute, le zone infette e le eventuali zone cuscinetto;
- i programmi di vaccinazione;
- le procedure di adozione delle misure tecniche di attuazione.
Rimozione dei pesci e piano approvato
L’articolo 1, punto 1, sostituisce il primo trattino dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 93/53/CEE. La novità è che tutti i pesci devono essere rimossi secondo un piano:
- stabilito dal servizio ufficiale;
- approvato dalla Commissione;
- secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
La modifica recepisce l’esperienza pratica richiamata nei considerando, secondo cui la rimozione può essere scaglionata nel tempo senza pregiudicare l’eradicazione.
Divieto di vaccinazione e deroga in caso di focolaio
L’articolo 1, punto 2, sostituisce l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 93/53/CEE. La regola generale è il divieto di vaccinazione:
- contro le malattie dell’elenco II nelle zone riconosciute;
- contro le malattie dell’elenco II nelle aziende riconosciute ubicate nelle zone non riconosciute;
- contro le malattie dell’elenco II nelle zone o aziende che abbiano già avviato le procedure di riconoscimento previste dalla direttiva 91/67/CEE;
- contro le malattie dell’elenco I.
È però prevista una deroga: in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia dell’elenco I, la vaccinazione può essere autorizzata, purché:
- le modalità di vaccinazione siano precisate nei piani d’intervento approvati ai sensi dell’articolo 15;
- siano rispettati i criteri fissati nell’allegato E.
Criteri minimi per i programmi di vaccinazione
L’allegato E, aggiunto dalla direttiva, indica il contenuto minimo dei programmi di vaccinazione. Essi devono comprendere almeno:
- la situazione della malattia che giustifica la richiesta di vaccinazione;
- informazioni sulle zone costiere e continentali, sulle località e sulle aziende in cui la vaccinazione può essere eseguita;
- le specifiche del vaccino da utilizzare, incluso il tipo o i tipi di vaccino;
- le condizioni di impiego, la frequenza di vaccinazione e i limiti operativi (quali pesci, quali gabbie, ecc.);
- i criteri di sospensione della vaccinazione;
- disposizioni per la tenuta di un registro delle operazioni di vaccinazione;
- disposizioni per limitare i movimenti dei pesci nella zona di vaccinazione e per garantire che possano lasciare tale zona solo per l’abbattimento e il consumo umano oppure, se necessario, per essere distrutti;
- ogni altra disposizione necessaria in caso di vaccinazione.
È inoltre stabilito che le zone interessate dalla vaccinazione non possano in nessun caso estendersi oltre i limiti della zona infetta e, se necessario, della zona cuscinetto creata intorno alla zona infetta.
Misure di esecuzione e comitologia
Con il nuovo articolo 18 bis, le misure necessarie per l’attuazione della direttiva relative agli articoli 5, paragrafo 2; 6; 10, paragrafi 1 e 2; 12; 15; 16; e 18, secondo comma, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
L’articolo 19 viene sostituito e prevede che:
- la Commissione sia assistita dal comitato veterinario permanente istituito con decisione 68/361/CEE;
- nei casi di rinvio si applichino gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE;
- il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sia fissato a tre mesi;
- il comitato adotti il proprio regolamento interno.
Recepimento, applicazione e obblighi di notifica
Gli Stati membri devono:
- mettere in vigore entro il 31 dicembre 2000 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva;
- applicare tali disposizioni dal 1º gennaio 2001;
- informare immediatamente la Commissione delle misure adottate;
- inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità definite dagli stessi Stati membri;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e gli Stati membri ne sono i destinatari.
Osservazioni operative per il professionista
Per il pratico, la direttiva è rilevante soprattutto perché:
- introduce un modello più elastico di gestione del focolaio, fondato su piani approvati;
- apre, in casi rigorosamente delimitati, alla vaccinazione come strumento di contenimento;
- impone un coordinamento stretto con la Commissione nelle misure di esecuzione;
- richiede agli Stati membri un recepimento rapido, con termine al 31 dicembre 2000 e applicazione dal 1º gennaio 2001.
La direttiva lascia agli Stati membri un margine di scelta nella forma e nei mezzi del recepimento, ma non sull’obiettivo di risultato: adeguare il diritto interno alle modifiche della disciplina UE sulla lotta alle malattie dei pesci.
Disposizioni principali
Modifica del regime di rimozione dei pesci in caso di focolaio
All’articolo 6, lettera a), primo trattino, della direttiva 93/53/CEE, è previsto che tutti i pesci siano rimossi secondo un piano stabilito dal servizio ufficiale e approvato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2. La modifica attenua l’impostazione originaria che presupponeva la rimozione immediata, consentendo una gestione pianificata della rimozione senza pregiudicare l’eradicazione.
Disciplina della vaccinazione
L’articolo 14, paragrafo 1, è sostituito per vietare la vaccinazione contro le malattie dell’elenco II nelle zone riconosciute, nelle aziende riconosciute ubicate nelle zone non riconosciute o nelle zone/aziende che abbiano già avviato le procedure di riconoscimento previste dalla direttiva 91/67/CEE, nonché contro le malattie dell’elenco I. In deroga, la vaccinazione può essere autorizzata in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia dell’elenco I, se le modalità sono precisate nei piani d’intervento approvati ai sensi dell’articolo 15 e nel rispetto dei criteri dell’allegato E.
Criteri per i programmi di vaccinazione
È aggiunto l’allegato E, che stabilisce i contenuti minimi dei programmi di vaccinazione: situazione della malattia, individuazione delle zone/località/aziende interessate, caratteristiche del vaccino, condizioni e frequenza di impiego, criteri di sospensione, registrazione delle operazioni, limitazione dei movimenti dei pesci e ulteriori disposizioni necessarie. Le aree di vaccinazione non possono estendersi oltre i limiti della zona infetta e, se necessario, della zona cuscinetto.
Procedure di adozione delle misure di esecuzione
È inserito l’articolo 18 bis, che assoggetta alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, le misure attuative relative agli articoli 5, paragrafo 2; 6; 10, paragrafi 1 e 2; 12; 15; 16; e 18, secondo comma. L’articolo 19 è sostituito: la Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente e, nei casi di rinvio, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE; il termine dell’articolo 5, paragrafo 6, della stessa decisione è fissato a tre mesi.
Termine di recepimento e obblighi di informazione
Gli Stati membri devono adottare entro il 31 dicembre 2000 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1º gennaio 2001. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate.
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