Direttiva 2000/26
Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un sistema coordinato per facilitare il risarcimento delle persone lese in incidenti stradali avvenuti fuori dal proprio Stato di residenza. Prevede un diritto di azione diretta contro l'assicuratore, la designazione di un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro, centri d'informazione nazionali e un organismo d'indennizzo per i casi di mancata risposta o di impossibilità di identificare veicolo o assicuratore. La direttiva impone inoltre agli Stati membri di recepire le misure entro termini precisi e di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
Ravvicinamento delle legislazioni sugli incidenti stradali transfrontalieri: azione diretta, mandatari per la liquidazione dei sinistri, centri d'informazione e organismo d'indennizzo per l'assicurazione RC auto.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone lese aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza, causati da veicoli assicurati e stazionanti abitualmente in uno Stato membro. Si applica anche, con limiti specifici, ai sinistri avvenuti in paesi terzi aderenti al sistema della carta verde, quando siano coinvolti veicoli assicurati e stazionanti abitualmente in uno Stato membro. Gli articoli 4 e 6 operano solo per incidenti causati da veicoli assicurati tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa e stazionanti abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa. L'articolo 7 si estende anche agli incidenti provocati da veicoli di paesi terzi rientranti negli articoli 6 e 7 della direttiva 72/166/CEE.
Quarta direttiva assicurazione autoveicoli
La direttiva 2000/26/CE completa il sistema europeo di tutela delle vittime di incidenti stradali transfrontalieri, colmando le difficoltà incontrate quando il sinistro avviene in uno Stato diverso da quello di residenza della persona lesa. Il legislatore unionale mira a garantire un trattamento equivalente delle vittime in tutta la Comunità, senza incidere sul diritto sostanziale applicabile né sulla competenza giurisdizionale, ma rafforzando gli strumenti pratici di liquidazione e recupero del danno.
Finalità e contesto
I considerando evidenziano che le differenze tra le discipline nazionali ostacolano la libera circolazione delle persone e dei servizi assicurativi. Il sistema degli Uffici Carta verde assicura la liquidazione dei sinistri nel paese di residenza della vittima, ma non risolve i casi in cui la persona lesa debba far valere i propri diritti all'estero, con problemi di lingua, procedura e tempi di definizione. Per questo la direttiva introduce un meccanismo fondato su azione diretta, mandatario locale, centri d'informazione e organismo d'indennizzo.
Ambito di applicazione
L'articolo 1 si riferisce ai sinistri che causano danni a persone o cose e che avvengono in uno Stato membro diverso da quello di residenza della vittima, quando sono provocati da veicoli assicurati e stazionanti abitualmente in uno Stato membro. La direttiva si estende anche a taluni sinistri occorsi in paesi terzi aderenti al sistema della carta verde, purché siano coinvolti veicoli assicurati e stazionanti abitualmente in uno Stato membro. Restano salve la disciplina dei paesi terzi in tema di responsabilità civile e le regole di diritto internazionale privato.
Gli articoli 4 e 6 operano soltanto se il veicolo è assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della vittima e se il veicolo staziona abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa. L'articolo 7 si applica inoltre ai veicoli di paesi terzi nei casi richiamati dagli articoli 6 e 7 della direttiva 72/166/CEE.
Definizioni rilevanti
L'articolo 2 rinvia alle definizioni già presenti nelle direttive precedenti: impresa di assicurazione autorizzata, stabilimento, veicolo, persona lesa e Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente. Il sistema è dunque costruito in continuità con il quadro normativo europeo già esistente in materia di RC auto.
Azione diretta
L'articolo 3 impone agli Stati membri di riconoscere alla persona lesa un diritto di azione diretta contro l'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile del sinistro. Si tratta di un obbligo di risultato: ogni ordinamento nazionale deve assicurare che la vittima possa rivolgersi direttamente all'assicuratore, senza essere costretta a fondare la propria pretesa solo sul responsabile materiale del danno.
Mandatario per la liquidazione dei sinistri
L'articolo 4 è il cuore operativo della direttiva. Ogni Stato membro deve imporre alle imprese di assicurazione che coprono i rischi del ramo 10, esclusa la responsabilità civile del vettore, di designare un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ciascuno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione amministrativa.
Il mandatario:
- deve risiedere o essere stabilito nello Stato membro per il quale è designato;
- è scelto liberamente dall'impresa di assicurazione, senza limiti nazionali a tale scelta;
- può operare per una o più imprese;
- raccoglie le informazioni necessarie e compie gli atti utili per la liquidazione;
- deve avere poteri sufficienti per rappresentare l'impresa nei confronti della vittima e soddisfare integralmente le sue richieste;
- deve essere in grado di esaminare il caso nella o nelle lingue ufficiali dello Stato di residenza della persona lesa.
La nomina del mandatario non esclude il ricorso diretto della vittima o della sua assicurazione contro il responsabile o il suo assicuratore. Inoltre, la designazione del mandatario non costituisce apertura di succursale né stabilimento ai fini delle direttive e della convenzione di Bruxelles richiamate dal testo.
Sul piano dei tempi, entro tre mesi dalla presentazione della richiesta di indennizzo all'assicuratore o al mandatario, l'impresa o il mandatario devono:
- presentare un'offerta motivata se la responsabilità non è contestata e il danno è quantificato; oppure
- formulare una risposta motivata se la responsabilità è negata, non chiaramente accertata o il danno non è interamente quantificato.
Se l'offerta non è presentata nel termine, l'importo dell'indennizzo offerto o riconosciuto dal giudice deve produrre interessi. La Commissione deve riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione di tali regole entro il 20 gennaio 2006.
Centri d'informazione
L'articolo 5 impone a ciascuno Stato membro di istituire o riconoscere un centro d'informazione, incaricato di agevolare l'identificazione dell'assicuratore e del mandatario e di assistere la vittima nella richiesta di risarcimento.
Il centro deve conservare un registro con:
- numero di immatricolazione di ogni autoveicolo stazionante abitualmente nel territorio;
- numeri delle polizze e, se del caso, data di cessazione della copertura assicurativa;
- numero della carta verde o della polizza di frontiera, nei casi pertinenti;
- imprese di assicurazione responsabili e mandatari designati;
- elenco dei veicoli esentati dall'obbligo assicurativo;
- autorità o organismo incaricato dell'indennizzo nei casi di deroga;
- organismo che copre il veicolo nello Stato di immatricolazione, per le ipotesi di deroga pertinenti.
Le informazioni su immatricolazione, polizza e assicuratore devono essere conservate per sette anni dopo la cessazione dell'immatricolazione o la scadenza del contratto. Le imprese di assicurazione devono notificare ai centri il nome e l'indirizzo dei mandatari designati in ciascuno Stato membro.
Per sette anni dall'incidente, la persona lesa ha diritto a ottenere senza indugio dal centro di informazione del proprio Stato di residenza, dello Stato di stazionamento abituale del veicolo o dello Stato del sinistro:
- nome e indirizzo dell'impresa di assicurazione;
- numero della polizza;
- nome e indirizzo del mandatario nel paese di residenza della vittima.
Il centro comunica inoltre, se la vittima ha un interesse giuridicamente tutelato, nome e indirizzo del proprietario, del conducente abituale o del detentore del veicolo. Il trattamento dei dati personali deve rispettare le norme nazionali attuative della direttiva 95/46/CE; il nome e indirizzo del conducente abituale sono comunicati solo se la legge nazionale lo consente.
Organismo d'indennizzo
L'articolo 6 introduce un organismo d'indennizzo in ciascuno Stato membro, concepito come rimedio residuale quando il meccanismo ordinario non funziona.
La persona lesa può rivolgersi all'organismo del proprio Stato di residenza se:
- l'assicuratore o il mandatario non hanno fornito una risposta motivata entro tre mesi dalla richiesta presentata all'assicuratore o al mandatario; oppure
- l'assicuratore non ha designato un mandatario nello Stato di residenza della vittima.
Non è ammesso il ricorso all'organismo se la vittima ha già promosso un'azione giudiziaria diretta contro l'assicuratore. L'organismo deve intervenire entro due mesi dalla notifica della domanda e cessare il proprio intervento se successivamente interviene la risposta motivata dell'assicuratore o del mandatario.
L'organismo deve informare immediatamente l'assicuratore, l'organismo dello Stato dello stabilimento dell'impresa e, se noto, il responsabile del sinistro. Gli Stati membri possono configurare l'intervento come sussidiario, ma non possono subordinare il pagamento a condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla direttiva, come la prova dell'insolvenza del responsabile.
Una volta indennizzata la vittima, l'organismo del paese di residenza acquisisce un credito verso l'organismo dello Stato di stabilimento dell'assicuratore, il quale è surrogato nei diritti della vittima verso il responsabile o il suo assicuratore. L'efficacia dell'articolo dipende da un accordo fra organismi di indennizzo e dalla fissazione di una data da parte della Commissione. La Commissione deve inoltre presentare una relazione entro il 20 luglio 2005.
Veicolo o assicuratore non identificabili
L'articolo 7 copre l'ipotesi in cui non sia possibile identificare il veicolo o, entro due mesi dal sinistro, l'impresa di assicurazione. In tali casi la vittima può chiedere l'indennizzo all'organismo del proprio Stato di residenza, con applicazione dell'articolo 1 della direttiva 84/5/CEE.
L'organismo che paga acquisisce un credito, alle condizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, verso:
- il fondo di garanzia dello Stato in cui il veicolo staziona abitualmente, se l'assicuratore non è identificabile;
- il fondo di garanzia dello Stato del sinistro, se il veicolo non è identificato;
- il fondo di garanzia dello Stato del sinistro, per i veicoli di paesi terzi.
Modifiche alle direttive assicurative precedenti
Le modifiche agli atti esistenti sono funzionali all'effettività del nuovo sistema. La direttiva 73/239/CEE è integrata con obblighi di comunicazione del nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri in ciascuno Stato membro diverso da quello di autorizzazione. La direttiva 88/357/CEE è modificata per consentire che, in mancanza di rappresentante, il mandatario nominato ai sensi della presente direttiva possa svolgere la relativa funzione, nei limiti indicati dal testo.
Recepimento, applicazione e margini nazionali
L'articolo 10 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 20 luglio 2002 e di applicarle entro il 20 gennaio 2003. Gli Stati devono inoltre istituire o riconoscere l'organismo d'indennizzo entro il 20 gennaio 2002.
Se non è concluso un accordo tra gli organismi di indennizzo entro il 20 luglio 2002, la Commissione deve proporre misure per assicurare l'efficacia degli articoli 6 e 7 entro il 20 gennaio 2003. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli alla persona lesa. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale.
Sanzioni
L'articolo 12 lascia agli Stati membri la determinazione del regime sanzionatorio per le violazioni delle norme nazionali di recepimento, imponendo però che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Le relative disposizioni e ogni modifica successiva devono essere notificate alla Commissione entro il 20 luglio 2002.
Indicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per la gestione di sinistri RC auto con elementi transfrontalieri. I profili chiave sono: individuazione rapida dell'assicuratore tramite i centri d'informazione, azione diretta contro l'impresa di assicurazione, monitoraggio del termine di tre mesi per risposta/offerta motivata, attivazione dell'organismo d'indennizzo nei casi previsti e possibile recupero nei confronti degli organismi omologhi o dei fondi di garanzia. Il testo lascia agli Stati membri margini di attuazione sulle forme organizzative e sul regime sanzionatorio, ma vincola il risultato sostanziale: accesso effettivo e tempestivo al risarcimento della vittima.
Disposizioni principali
Obiettivo e campo di applicazione
L'articolo 1 disciplina le persone lese in sinistri transfrontalieri con veicoli assicurati e stazionanti abitualmente in uno Stato membro; include anche alcuni sinistri avvenuti in paesi terzi aderenti alla carta verde. Gli articoli 4 e 6 si applicano solo ai casi in cui il veicolo sia assicurato tramite uno stabilimento in uno Stato membro diverso da quello di residenza della vittima e stazioni abitualmente in un altro Stato membro. L'articolo 7 copre anche i veicoli di paesi terzi nei casi previsti dagli articoli 6 e 7 della direttiva 72/166/CEE.
Definizioni
L'articolo 2 rinvia alle definizioni di impresa di assicurazione, stabilimento, veicolo, persona lesa e Stato membro di stazionamento abituale già contenute nelle direttive 73/239/CEE, 88/357/CEE e 72/166/CEE.
Azione diretta contro l'assicuratore
L'articolo 3 impone agli Stati membri di garantire alla persona lesa un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile del sinistro.
Mandatario per la liquidazione dei sinistri
L'articolo 4 obbliga gli Stati membri a imporre alle imprese di assicurazione che coprono i rischi del ramo 10, esclusa la responsabilità civile del vettore, la designazione di un mandatario in ogni altro Stato membro. Il mandatario, residente o stabilito nello Stato designato, raccoglie informazioni, conduce la liquidazione e ha poteri sufficienti per rappresentare l'impresa nei confronti della vittima; la vittima può comunque agire direttamente contro responsabile e assicuratore. Entro tre mesi dalla richiesta, l'assicuratore o il mandatario devono presentare un'offerta motivata se la responsabilità non è contestata e il danno è quantificato, oppure una risposta motivata negli altri casi. Se l'offerta non è presentata in tempo, l'indennizzo produce interessi. La Commissione deve presentare una relazione entro il 20 gennaio 2006. La nomina del mandatario non vale come apertura di succursale né come stabilimento ai fini delle direttive e della convenzione richiamate.
Centri d'informazione
L'articolo 5 impone a ogni Stato membro di istituire o riconoscere un centro informazioni che registri dati su immatricolazione, polizze, assicuratori, mandatari, veicoli esentati dall'obbligo assicurativo e soggetti responsabili dell'indennizzo nei casi di deroga. I dati relativi a immatricolazione, polizza e assicuratore vanno conservati per sette anni dopo la cessazione dell'immatricolazione o la scadenza del contratto. La persona lesa ha diritto, per sette anni dall'incidente, ad ottenere senza indugio i dati essenziali sull'assicuratore e sul mandatario. Il centro comunica inoltre, se sussiste un interesse giuridicamente tutelato, nome e indirizzo del proprietario, del conducente abituale o del detentore del veicolo. Il trattamento dei dati personali resta soggetto alla direttiva 95/46/CE.
Organismo d'indennizzo
L'articolo 6 obbliga gli Stati membri a costituire o riconoscere un organismo d'indennizzo cui la persona lesa può rivolgersi se l'assicuratore o il suo mandatario non rispondono motivatamente entro tre mesi oppure se l'assicuratore non ha designato un mandatario nello Stato di residenza della vittima. L'organismo interviene entro due mesi dalla notifica della domanda e ne informa assicuratore, organismo omologo e, se noto, il responsabile. L'indennizzo può essere considerato sussidiario secondo il diritto nazionale, ma non possono essere imposte condizioni ulteriori, come la prova dell'insolvenza del responsabile. L'organismo che indennizza acquisisce un credito verso l'organismo dello Stato dello stabilimento dell'assicuratore, con surrogazione nei diritti della vittima; l'articolo diventa efficace dopo un accordo fra organismi e una presa d'atto della Commissione. La Commissione deve riferire entro il 20 luglio 2005.
Caso di veicolo o assicuratore non identificabili
L'articolo 7 consente alla persona lesa di chiedere l'indennizzo all'organismo del proprio Stato di residenza se il veicolo non è identificabile o se l'assicuratore non è identificabile entro due mesi dal sinistro. Il risarcimento avviene secondo l'articolo 1 della direttiva 84/5/CEE. L'organismo ottiene un credito, alle condizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, verso il fondo di garanzia competente: nello Stato di stazionamento abituale se l'assicuratore non è identificabile, nello Stato del sinistro se il veicolo non è identificato, e nello Stato del sinistro per i veicoli di paesi terzi.
Modifiche alle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE
Gli articoli 8 e 9 integrano gli obblighi informativi e di autorizzazione per le imprese di assicurazione, imponendo la comunicazione del nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri in ciascuno Stato membro e consentendo, in assenza di un rappresentante, che il mandatario svolga la funzione di rappresentante ai sensi della direttiva 88/357/CEE.
Recepimento, applicazione e flessibilità nazionale
L'articolo 10 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 20 luglio 2002 e di applicarle dal 20 gennaio 2003. Gli Stati devono istituire o riconoscere l'organismo d'indennizzo entro il 20 gennaio 2002; se non vi è accordo tra gli organismi entro il 20 luglio 2002, la Commissione deve proporre misure per rendere efficaci gli articoli 6 e 7 entro il 20 gennaio 2003. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli alla persona lesa e devono notificare alla Commissione il testo delle norme interne adottate.
Sanzioni e destinatari
L'articolo 12 obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali attuative, che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e a notificarle alla Commissione entro il 20 luglio 2002. L'articolo 13 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
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