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Ordinanza

Ordinanza del 28/06/2017 n. 20477 - Corte di Cassazione

Processo civile - Impugnazioni - Ricorso per Cassazione - Motivi - Violazione e falsa applicazione di norme di diritto - Omessa, insufficienze o contraddittoria motivazione - fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la decisione della CTR Puglia, ritenendo adeguate le prove offerte dal contribuente per dimostrare la provenienza non reddituale delle risorse utilizzate per sostenere le spese e mantenere i beni considerati nel redditometro. La Corte ha ribadito che la violazione di legge riguarda l’erronea interpretazione della fattispecie astratta, mentre la contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove attiene al merito e può rilevare solo come vizio di motivazione. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100, oltre Euro 200 per esborsi, contributo per spese generali del 15% e accessori di legge.

Rigetto del ricorso dell’Agenzia delle entrate in materia di accertamento redditometrico e limiti del sindacato della Cassazione sulla valutazione delle prove.

Accertamento redditometrico e rigetto del ricorso

La Corte di cassazione, con decisione assunta il 28 giugno 2017 e depositata il 28 agosto 2017, ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia relativa a un avviso di accertamento IRPEF e altre imposte per l’anno 2008. La CTR aveva confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente, ritenendo idonee le prove fornite per superare la presunzione redditometrica posta a fondamento dell’accertamento.

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’11 gennaio 2016, la CTR Puglia aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 653/15/14, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e dell’art. 2697 c.c. Il contribuente ha resistito con controricorso.

Motivo di ricorso e norme richiamate

L’Agenzia sosteneva che la CTR avesse erroneamente ritenuto adeguate le allegazioni e le prove offerte dal contribuente per contrastare la presunzione legale relativa prevista dall’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di accertamento sintetico del reddito.

La censura è stata proposta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., disposizione relativa alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Presunzione redditometrica e prova contraria

La Corte ha ribadito i principi applicabili all’accertamento sintetico dei redditi ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, nella versione applicabile ratione temporis. La disponibilità di un’abitazione e di un’autovettura costituisce, secondo la disciplina vigente, un elemento indicativo di capacità contributiva e integra una presunzione legale ai sensi dell’art. 2728 c.c.

Una volta accertata l’effettiva disponibilità dei beni considerati dall’Ufficio, il giudice tributario non può eliminare il valore presuntivo attribuito loro direttamente dalla legge. Può, invece, esaminare la prova fornita dal contribuente in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per acquistare, mantenere o utilizzare tali beni.

La prova contraria non riguarda soltanto l’esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche:

  • l’entità dei redditi o delle risorse disponibili;
  • la durata del relativo possesso;
  • la concreta compatibilità tra tali risorse e le spese o gli incrementi patrimoniali contestati.

Tali elementi possono dimostrare che le spese sono state sostenute proprio mediante risorse già tassate, esenti o assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Prove valutate nel caso concreto

La CTR ha ritenuto che il contribuente avesse fornito una dimostrazione concreta e sufficiente della provenienza delle risorse finanziarie utilizzate. In particolare, è stato accertato che:

  • il contribuente aveva accumulato nel tempo risorse finanziarie già sottoposte a tassazione;
  • l’immobile considerato nell’accertamento era stato ricevuto in donazione;
  • l’immobile era stato parzialmente locato e i relativi proventi erano destinati alla copertura delle spese inerenti al bene;
  • nel 2006 era stato effettuato un disinvestimento di rilevante importo, pari a Euro 60.000;
  • una delle due autovetture considerate nell’applicazione del redditometro era stata acquistata proprio nel 2006;
  • l’altra autovettura era di risalente immatricolazione e comportava spese manutentive minime.

Secondo la Corte, tali circostanze erano idonee a dimostrare la compatibilità tra le risorse finanziarie del contribuente e i beni e le spese valorizzati dall’Ufficio nell’accertamento sintetico.

Distinzione tra violazione di legge e valutazione dei fatti

La Corte ha precisato che il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto consiste nell’erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma e implica un problema di interpretazione della disposizione legislativa.

Diversamente, la denuncia di un’erronea ricostruzione della fattispecie concreta sulla base delle risultanze processuali riguarda la valutazione dei fatti e delle prove, che appartiene al giudice di merito. Tale valutazione non può essere trasformata in una censura di violazione di legge.

In sede di legittimità, la Corte di cassazione non può riesaminare il merito della controversia né sostituire la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale della motivazione, restando riservato al giudice di merito il potere di:

  • individuare le fonti del proprio convincimento;
  • valutare attendibilità e concludenza delle prove;
  • selezionare, tra le risultanze processuali, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti controversi.

Nel caso esaminato, la valutazione della CTR è stata ritenuta coerente con i principi in materia di prova contraria al redditometro e, pertanto, non ulteriormente sindacabile in cassazione.

Esito e spese

Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia ricorrente e liquidate in:

  • Euro 4.100 per compensi;
  • Euro 200 per esborsi;
  • 15% per contributo alle spese generali;
  • accessori di legge.

La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, poiché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

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