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Ordinanza

Ordinanza del 23/06/2017 n. 15781 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo nullo l’avviso di accertamento sottoscritto in forza di una delega impersonale e riferita a persona incerta. La delega deve indicare nominativamente il soggetto delegato, le ragioni del conferimento e il termine di validità. L’Agenzia è condannata alle spese del giudizio.

Ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate contro l’annullamento di un avviso di accertamento per illegittimità della delega di firma.

Nullità dell’avviso di accertamento per delega illegittima

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di B.L. L’annullamento era stato disposto perché l’atto risultava sottoscritto sulla base di una delega ritenuta illegittima.

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi:

  • violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42;
  • violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

La parte intimata si è costituita mediante controricorso. La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli infondati.

Requisiti della delega di sottoscrizione

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento interpretativo sull’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973. L’avviso di accertamento è nullo quando non sia sottoscritto dal capo dell’ufficio oppure da altro impiegato della carriera direttiva validamente delegato.

La delega può essere conferita mediante atto proprio o ordine di servizio, ma deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con certezza il suo ambito e il destinatario. In particolare, devono essere indicati:

  • le ragioni della delega, quali carenza di personale, assenza, vacanza o malattia;
  • il termine di validità della delega;
  • il nominativo del soggetto delegato.

Non è sufficiente indicare soltanto la qualifica professionale del destinatario, senza precisare le generalità della persona che riveste concretamente tale qualifica. Il requisito dell’indicazione nominativa è necessario sia nel caso di delega di firma sia nel caso di delega di funzione.

Illegittimità delle deleghe impersonali

Sono illegittime le deleghe impersonali, comprese quelle conferite “ratione officii”, quando non contengano l’indicazione nominativa del soggetto delegato. Una delega rilasciata a una persona incerta non consente di verificare la sussistenza del potere di sottoscrizione dell’atto impositivo.

L’illegittimità della delega si riflette sulla validità dell’avviso di accertamento, determinandone la nullità. La Corte richiama, in proposito, Cass. n. 25017/2015.

Onere della prova a carico dell’Amministrazione

In caso di contestazione, spetta all’Amministrazione finanziaria fornire la prova dell’esistenza e della validità della delega conferita al soggetto che ha sottoscritto l’avviso di accertamento. Il principio è stato affermato, tra le altre, nelle pronunce Cass. n. 18758/2014, Cass. n. 12781/2016, Cass. n. 9736/2016 e Cass. n. 22800/2015.

Decisione della Corte

La Commissione tributaria regionale si è uniformata ai principi sopra richiamati, ritenendo illegittima la delega rilasciata a persona incerta. Secondo la Corte di cassazione, tale valutazione è sufficiente per respingere le censure formulate dall’Agenzia delle Entrate.

Il ricorso viene pertanto rigettato.

Spese di giudizio

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Agenzia delle Entrate. La Corte liquida in favore della controricorrente:

  • Euro 3.500,00 per compensi;
  • Euro 100,00 per esborsi;
  • spese generali nella misura del 15% dei compensi;
  • oltre accessori di legge.

La decisione è stata assunta a Roma l’11 maggio 2017 e depositata in cancelleria il 23 giugno 2017. La motivazione è qualificata come semplificata.

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