Ordinanza del 04/07/2017 n. 1081 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Misure cautelari - Sentenza di primo grado che rigetti integralmente il ricorso per ragioni processuali o perché infondato - Carenza d'interesse - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza di primo grado che rigetta integralmente il ricorso, per motivi processuali o per infondatezza nel merito, ha natura dichiarativa e non modifica l’efficacia dell’atto amministrativo impugnato. Di conseguenza, la richiesta di sospensione della sentenza è inammissibile per carenza di interesse.
Inammissibilità dell’istanza cautelare contro una sentenza di primo grado integralmente sfavorevole al contribuente
Inammissibilità della sospensione della sentenza di primo grado
Il documento enuncia il principio secondo cui non sussiste un interesse cautelare a chiedere la sospensione di una sentenza di primo grado che abbia integralmente rigettato il ricorso del contribuente.
Presupposti della decisione
La sentenza di primo grado può avere rigettato il ricorso:
- per ragioni processuali;
- perché il ricorso è stato ritenuto infondato nel merito.
In entrambe le ipotesi, la pronuncia mantiene carattere dichiarativo. Essa non dispone un autonomo mutamento della situazione giuridica prodotta dall’atto amministrativo impugnato.
Effetti sull’atto amministrativo impugnato
Poiché la sentenza di rigetto lascia inalterata l’operatività propria dell’atto amministrativo impugnato, la sospensione della sentenza non produrrebbe un’utilità concreta e autonoma per il contribuente. Gli effetti dell’atto amministrativo, infatti, non derivano dalla sentenza di rigetto, ma continuano a operare in forza dell’atto stesso.
Esito processuale
L’istanza di sospensione avente a oggetto una sentenza di primo grado integralmente sfavorevole è pertanto dichiarata inammissibile per carenza d’interesse. L’inammissibilità deriva dall’assenza di una concreta utilità cautelare conseguibile attraverso la sospensione della pronuncia.
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