Ordinanza del 27/06/2017 n. 15984 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione accoglie il primo motivo dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo nulla per motivazione apparente la sentenza della CTR del Lazio che aveva annullato una cartella IVA 2006 emessa nei confronti di ILSAP S.r.l. La sentenza viene cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, mentre il secondo motivo è dichiarato assorbito.
Cassazione della sentenza tributaria per motivazione apparente in una controversia relativa alla cartella IVA 2006
Cassazione della sentenza sulla cartella IVA 2006
La Corte di cassazione esamina il ricorso n. 11253/2016 proposto dall’Agenzia delle Entrate contro ILSAP S.r.l., relativo alla sentenza n. 5730/39/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, depositata il 2 novembre 2015. La controversia riguarda una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno 2006.
La Corte decide in camera di consiglio il 19 aprile 2017, con motivazione semplificata, e deposita l’ordinanza il 27 giugno 2017.
Oggetto della controversia e precedenti di merito
La Commissione tributaria provinciale di Latina aveva accolto il ricorso proposto da ILSAP S.r.l. contro la cartella IVA 2006. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza del 17 settembre 2015, aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado.
Secondo la CTR:
- il credito richiesto mediante la cartella non era fondato;
- il comportamento fiscale della società contribuente doveva ritenersi corretto;
- l’Ufficio aveva dapprima riconosciuto un credito IVA e successivamente ne aveva contestato l’utilizzo;
- l’emissione di cinque avvisi bonari evidenziava un comportamento dell’Amministrazione non condivisibile;
- la società aveva agito in buona fede, anche perché il maggior credito IVA era stato riconosciuto dall’Ufficio dopo tre controlli della dichiarazione e dopo l’esame della documentazione disponibile.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza per cassazione deducendo due motivi. ILSAP S.r.l. ha resistito con controricorso e ha successivamente depositato memoria.
Validità della notificazione tramite PEC
In via preliminare, la Corte respinge l’eccezione di nullità del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, notificato tramite posta elettronica certificata presso il difensore domiciliatario della società contribuente.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui tale modalità di notificazione è consentita dalla normativa secondaria e dai relativi provvedimenti attuativi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, in particolare dal D.M. n. 44 del 2011 e dal provvedimento del Ministero della giustizia – Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del 16 aprile 2014.
Viene inoltre ribadito il principio secondo cui l’irritualità della notificazione di un atto tramite PEC non determina la nullità quando la consegna telematica abbia comunque consentito al destinatario di conoscere l’atto e abbia raggiunto lo scopo legale della notificazione. Nel caso concreto, tale scopo è stato raggiunto, poiché la società ha ampiamente esercitato il proprio diritto di difesa mediante controricorso.
La Corte precisa anche che il precedente richiamato dalla società nella memoria, relativo alle notifiche tramite posta elettronica certificata nel processo tributario, non è pertinente, poiché riguarda una fattispecie diversa.
Primo motivo: nullità della sentenza per motivazione apparente
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., l’Agenzia delle Entrate denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. L’Agenzia sostiene che la motivazione della CTR sia meramente apparente.
La Corte ritiene fondata la censura. Richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, ha ridotto il controllo di legittimità sulla motivazione al cosiddetto “minimo costituzionale”.
Sono quindi denunciabili in cassazione, quando risultano dal testo della sentenza, le anomalie motivazionali che incidono sull’esistenza stessa della motivazione, ossia:
- la mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale o grafico;
- la motivazione apparente;
- il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili;
- la motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile.
Non è invece sufficiente un semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Valutazione della motivazione della CTR
La motivazione della sentenza regionale viene ritenuta inferiore al minimo costituzionale e meramente apparente. La CTR si era limitata ad affermare, in termini generici, che l’appello era infondato, che l’Ufficio aveva dapprima riconosciuto un credito IVA e poi ne aveva contestato l’utilizzo e che la società aveva agito correttamente e in buona fede.
Secondo la Corte, tali affermazioni non consentono di comprendere in modo effettivo il ragionamento seguito dal giudice per giungere alla decisione. La motivazione è solo graficamente esistente, ma non espone argomentazioni idonee a rendere percepibile il fondamento della pronuncia, lasciando all’interprete il compito di integrarla mediante congetture.
La Corte richiama inoltre la sentenza delle Sezioni Unite n. 22232 del 3 novembre 2016, secondo cui la motivazione è apparente quando, pur formalmente presente, contiene argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il percorso logico seguito dal giudice.
Viene richiamato anche l’orientamento secondo cui è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., la sentenza della CTR che:
- non illustra le critiche mosse dall’appellante alla decisione di primo grado;
- non espone le ragioni per cui tali critiche vengono disattese;
- si limita a richiamare o condividere la sentenza impugnata;
- non consente di individuare il thema decidendum e le ragioni poste a fondamento del dispositivo.
Nel caso concreto, la CTR aveva confermato la decisione di primo grado senza confrontarsi effettivamente con i motivi di appello dell’Agenzia delle Entrate. La mera adesione alla motivazione della sentenza impugnata non dimostra che il giudice regionale abbia esaminato e valutato l’infondatezza delle censure.
Esito del ricorso e rinvio
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, ritenendo che il vizio di motivazione sia già sufficiente a determinare la cassazione della sentenza impugnata.
La sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, viene quindi cassata e la causa viene rinviata alla medesima Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
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