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Ordinanza

Ordinanza del 04/07/2017 n. 1079 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Misure cautelari - Gravi e fondati motivi - Danno grave e irreparabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata richiede gravi e fondati motivi, mentre la sospensione dell’esecuzione dell’atto presuppone un danno grave e irreparabile. La valutazione deve considerare il fumus in diritto, il pregiudizio concreto e attuale, l’irreparabilità del danno e la possibilità di rateizzare o dilazionare il pagamento, secondo un bilanciamento complessivo degli interessi contrapposti.

Criteri per la sospensione cautelare ai sensi dell’art. 52, comma 2, d.lgs. 546/1992

Criteri per la sospensione cautelare nel processo tributario

L’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992 disciplina la sospensione cautelare distinguendo tra sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e sospensione dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio. La norma non richiama congiuntamente i tradizionali requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma richiede, rispettivamente, la presenza di “gravi e fondati motivi” oppure di un “danno grave e irreparabile”.

Sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata

La sospensione dell’esecutività della sentenza presuppone la sussistenza di gravi e fondati motivi. La valutazione del collegio si concentra principalmente su una delibazione in diritto, che deve tenere conto anche della fondatezza della motivazione posta a base dell’impugnazione.

La gravità, in questo ambito, riguarda quindi la consistenza delle censure formulate contro la sentenza e la plausibilità dell’esito favorevole del giudizio di impugnazione, senza che sia necessario fare riferimento in modo autonomo e cumulativo ai concetti di fumus boni iuris e periculum in mora.

Sospensione dell’esecuzione dell’atto

La sospensione dell’esecuzione dell’atto richiede la dimostrazione di un danno grave e irreparabile. La valutazione si svolge mediante una prognosi in fatto, accompagnata dall’esame dell’irreparabilità del pregiudizio in relazione all’attività concretamente esercitata dal soggetto che presenta l’istanza.

Il collegio deve verificare l’esistenza di un rischio effettivo derivante dall’esecuzione dell’atto e stabilire se tale rischio sia idoneo a produrre conseguenze non reintegrabili, neppure mediante il successivo accoglimento del ricorso.

Bilanciamento tra gravità e fondatezza dei motivi e danno cautelare

La verifica dei presupposti cautelari deve essere effettuata attraverso un bilanciamento complessivo degli interessi contrapposti, secondo la metafora dei “vasi comunicanti”.

Il maggiore rilievo di uno degli elementi può compensare il minore rilievo dell’altro. Pertanto, la valutazione non deve essere necessariamente basata su una pari intensità di tutti i presupposti, ma deve considerare nel loro insieme:

  • la gravità e la fondatezza delle ragioni dedotte;
  • l’entità del pregiudizio derivante dall’esecuzione;
  • la concreta irreparabilità delle conseguenze;
  • gli interessi dell’amministrazione e del contribuente;
  • la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi o meno pregiudizievoli.

Nozione di danno grave

È grave il danno che eccede il pregiudizio necessariamente subito dal debitore in conseguenza dell’esecuzione della sentenza. La gravità ricorre quando l’esecuzione determina un inaccettabile squilibrio tra i vantaggi conseguiti dall’esecutore e i sacrifici imposti all’esecutato.

La valutazione deve considerare anche la possibilità di attenuare il pregiudizio mediante strumenti alternativi, tra cui:

  • la richiesta di dilazione della prestazione;
  • la rateizzazione del pagamento;
  • altre misure idonee a rendere sostenibile l’adempimento.

Ne consegue che l’esistenza di un obbligo di pagamento non è, di per sé, sufficiente a dimostrare la gravità del danno, dovendo essere illustrato lo squilibrio concreto prodotto dall’esecuzione.

Nozione di danno irreparabile

È irreparabile il danno derivante dall’esecuzione quando essa determina la perdita o la distruzione delle qualità essenziali o delle funzioni economiche del bene, senza possibilità di reintegro in natura o per equivalente nel caso di successivo accoglimento del ricorso.

L’irreparabilità richiede quindi che il pregiudizio non possa essere adeguatamente eliminato attraverso la restituzione del bene, il ripristino della situazione precedente o il risarcimento equivalente. La valutazione deve essere collegata alle caratteristiche concrete del bene o dell’attività interessata dall’esecuzione.

Onere di allegazione e prova

La prova del danno grave e irreparabile non può fondarsi esclusivamente sull’entità dell’importo da pagare. L’istante deve illustrare rischi concreti e attuali riferiti ai diritti primari della persona oppure alla sopravvivenza dell’attività economica.

Devono essere rappresentate le conseguenze specifiche dell’esecuzione e la loro incidenza effettiva sulla situazione personale o patrimoniale dell’istante, prendendo in esame anche la possibilità di sostenere l’obbligazione attraverso la rateizzazione del pagamento. L’ammontare del debito può assumere rilievo soltanto se collegato a elementi concreti dai quali emerga il rischio di un pregiudizio non recuperabile o di una compromissione dell’attività economica.

Indicazioni applicative

Ai fini della decisione cautelare, il collegio deve quindi procedere a una valutazione concreta e non meramente astratta, verificando se l’esecuzione produca un sacrificio eccedente quello normalmente connesso all’adempimento della sentenza o dell’atto. L’istanza deve essere sostenuta da allegazioni e prove relative alla situazione effettiva dell’istante, alla natura del bene o dell’attività coinvolta e all’assenza di rimedi idonei, quali dilazioni o rateizzazioni, a evitare il pregiudizio.

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