Ordinanza del 03/07/2017 n. 840 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria esamina il ricorso per revocazione proposto da T. s.n.c. contro una sentenza della CRT di Bologna, fondato sull’asserito errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., relativo alla presunta mancata produzione di fatture di vendita. Richiamata la disciplina degli artt. 64 del D.Lgs. n. 546/1992 e 398 c.p.c., ritiene che la revocazione sia incentrata su una diversa valutazione delle prove e non su un errore revocatorio percepibile, escludendo quindi la non manifesta infondatezza necessaria per sospendere il termine o il procedimento di Cassazione. L’istanza viene rigettata; la fissazione dell’udienza di merito è riservata a separato decreto.
Rigetto dell’istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per Cassazione nell’ambito di un giudizio di revocazione tributaria.
Rigetto della sospensione del termine per il ricorso per Cassazione
Il documento riguarda l’istanza proposta da T. s.n.c. per ottenere la sospensione del termine di proposizione del ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c., mentre è pendente un ricorso per revocazione contro la sentenza n. xxx della Commissione tributaria regionale di Bologna, depositata il 17 gennaio 2017. La sentenza impugnata aveva deciso l’appello contro una pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Modena.
La società sostiene che la decisione sia affetta da errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., per avere ritenuto non prodotte le fatture di vendita richieste dall’ufficio. La Commissione è chiamata, nella fase considerata, a stabilire esclusivamente se sussistano i presupposti per sospendere il termine o il procedimento relativo al ricorso per Cassazione, ossia se la revocazione non sia manifestamente infondata.
Disciplina della revocazione nel processo tributario
La Commissione richiama l’origine e la struttura normativa dell’istituto. La revocazione, già prevista dall’art. 41 del D.P.R. n. 636/1972, è disciplinata nel processo tributario dalla sezione IV del D.Lgs. n. 546/1992 e deve essere integrata, in forza degli artt. 1 e 49 del medesimo decreto, dalle norme del codice di procedura civile comprese tra gli artt. 395 e 403.
L’art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che sono revocabili le sentenze delle commissioni tributarie che riguardano accertamenti di fatto e che, sul punto controverso, non siano ulteriormente impugnabili o non siano state impugnate. Il comma 2 prevede inoltre che le sentenze per le quali sia scaduto il termine per l’appello possano essere impugnate per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c., quando la scoperta del dolo o della falsità, il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza rilevante siano successivi alla scadenza del termine per l’appello.
Secondo la ricostruzione della Commissione:
- la revocazione tributaria è proponibile contro sentenze non impugnate o non più impugnabili;
- per le sentenze passate in giudicato, il rimedio riguarda i motivi occulti di revocazione straordinaria previsti dai nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c.;
- i fatti che legittimano la revocazione straordinaria devono essere conosciuti dopo il passaggio in giudicato, salvo il differimento del termine previsto per l’appello quando tali fatti si verifichino durante il periodo utile per proporlo.
La sentenza ancora appellabile non è, in linea generale, suscettibile di revocazione, poiché i relativi vizi devono essere fatti valere mediante l’appello, quale mezzo ordinario di impugnazione. In questo ambito la Commissione ravvisa una piena alternatività tra appello e revocazione.
Rapporto tra revocazione e ricorso per Cassazione
La Commissione distingue il rapporto tra revocazione e ricorso per Cassazione. La revocazione riguarda vizi attinenti al merito e agli accertamenti di fatto, mentre il ricorso per Cassazione è diretto a denunciare violazioni di legittimità. Per tale ragione, viene richiamato l’art. 398 c.p.c., secondo cui la proposizione della revocazione non sospende automaticamente il termine per proporre il ricorso per Cassazione né il relativo procedimento.
La stessa disposizione consente tuttavia al giudice davanti al quale è stata proposta la revocazione, su istanza di parte, di sospendere il termine o il procedimento fino alla comunicazione della sentenza sulla revocazione, qualora ritenga che quest’ultima non sia manifestamente infondata.
La Commissione prende in considerazione la possibile esistenza di un rapporto di alternatività anche tra revocazione e ricorso per Cassazione, richiamando l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 13026 del 24 luglio 2012. In tale precedente, la Suprema Corte ha affermato che, nel contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, la revocazione è ammessa soltanto contro sentenze riguardanti accertamenti di fatto che non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o che non siano state impugnate nei termini. Di conseguenza, la revocazione è inammissibile quando la sentenza sia ancora impugnabile o sia stata già impugnata con i mezzi ordinari.
La Commissione osserva però che tale orientamento deve essere interpretato alla luce delle peculiarità del caso esaminato dalla Corte. In quel giudizio, infatti, la revocazione non denunciava un effettivo travisamento del fatto, ma una diversa valutazione degli elementi probatori, senza specifici elementi di prova a sostegno della tesi del contribuente. La declaratoria di inammissibilità risultava pertanto collegata alla coincidenza sostanziale tra i motivi dedotti con la revocazione e quelli sottoposti alla Cassazione.
Nozione di errore di fatto revocatorio
Viene richiamata anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 13413 del 27 luglio 2012, relativa alla revocazione delle sentenze della stessa Corte.
Secondo il principio riportato, l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre quando la decisione si fonda, in tutto o in parte, su un’affermazione relativa all’esistenza o all’inesistenza di un fatto che la realtà effettiva, documentata negli atti, induce rispettivamente a escludere o ad affermare. Il fatto deve essere stato percepito ed essere emerso nel giudizio, nonché risultare decisivo per l’argomentazione logico-giuridica adottata dal giudice.
La Commissione utilizza tale criterio per verificare se la doglianza della società abbia natura propriamente revocatoria oppure si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.
Valutazione della revocazione proposta da T. s.n.c.
A giudizio della Commissione, nella fase cautelare non emergono elementi sufficienti per ritenere la revocazione non manifestamente infondata. La censura appare infatti diretta a ottenere una diversa valutazione dello stesso fatto controverso, anziché a denunciare un errore percettivo o un travisamento oggettivo risultante dagli atti.
In particolare, il ricorso sembra contestare:
- la presunta mancata produzione delle fatture di vendita richieste dall’ufficio, indicata a pagina 5;
- l’erronea supposizione di acquiescenza del contribuente rispetto ai motivi riguardanti l’assolvimento dell’onere della prova;
- l’infondatezza, nel merito, della ricostruzione indiretta di maggiori ricavi, quantificati inizialmente in euro 85.108,00 e successivamente ridotti dall’ufficio a euro 43.194,00, come indicato a pagina 8.
Secondo la Commissione, tali doglianze riguardano principalmente la valutazione delle prove e la ricostruzione del merito della controversia. Esse non dimostrano, almeno nella prospettiva sommaria propria della fase cautelare, l’esistenza di un errore revocatorio riconducibile all’art. 395, n. 4, c.p.c.
La Commissione rileva inoltre che la riproduzione nel ricorso per revocazione di tutti i precedenti motivi di impugnazione degli avvisi di accertamento amplia impropriamente l’oggetto del giudizio revocatorio. Tale impostazione rende evidente l’impossibilità di utilizzare la fase cautelare per questioni che appartengono più propriamente al giudizio di Cassazione o alla valutazione ordinaria del merito.
Decisione sull’istanza cautelare
Per le ragioni esposte, la Commissione ritiene insussistente il requisito della non manifesta infondatezza della revocazione, necessario per sospendere il termine o il procedimento relativo al ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 398 c.p.c.
L’istanza di sospensione viene pertanto rigettata. La successiva fissazione dell’udienza di merito sul ricorso per revocazione viene riservata ed è rimessa a separato decreto.
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