Ordinanza del 04/07/2017 n. 1108 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Misure cautelari - Danno grave e irreparabile - Definizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che il danno grave consiste in un pregiudizio eccedente quello normalmente derivante dall’esecuzione della sentenza e idoneo a creare uno squilibrio tra i vantaggi di una parte e i sacrifici dell’altra. Il danno irreparabile riguarda invece la distruzione o perdita delle qualità essenziali di un bene non fungibile, senza possibilità di completo recupero o reintegrazione in caso di accoglimento dell’appello. Tale requisito non ricorre per le condanne pecuniarie, poiché il denaro è fungibile e consente la reintegrazione per equivalente; anche la possibilità di rateizzare il pagamento esclude l’irreparabilità.
Definizione di danno grave e irreparabile ai fini delle misure cautelari
Misure cautelari: danno grave e irreparabile
Il documento definisce i presupposti del danno grave e irreparabile rilevante ai fini della concessione di misure cautelari connesse all’esecuzione di una sentenza.
Danno grave
È grave il danno che supera il pregiudizio normalmente e fisiologicamente sopportato dal debitore in conseguenza dell’esecuzione della sentenza. La gravità ricorre quando l’esecuzione determina uno squilibrio tra i vantaggi conseguiti da una parte e i sacrifici imposti all’altra.
Il danno, quindi, non è grave per il solo fatto di derivare dall’esecuzione della decisione, ma deve presentare un’intensità ulteriore rispetto alle conseguenze ordinarie dell’esecuzione e incidere in modo sproporzionato sulla posizione del debitore.
Danno irreparabile
Il danno è irreparabile quando l’esecuzione comporta la distruzione o la disintegrazione di una cosa non fungibile, con conseguente cessazione dell’esistenza del bene oppure perdita delle qualità essenziali che ne caratterizzano l’individualità o la funzione.
L’irreparabilità presuppone che, in caso di accoglimento dell’appello, non sia possibile ottenere un completo recupero o una piena reintegrazione della situazione precedente. Il requisito riguarda, pertanto, i pregiudizi non adeguatamente eliminabili mediante una successiva restituzione o reintegrazione.
Condanne al pagamento di somme di denaro
Il presupposto del danno irreparabile non sussiste in caso di condanna al pagamento di una somma di denaro. Il denaro è infatti un bene fungibile e, qualora l’appello venga accolto, il pregiudizio può essere reintegrato per equivalente mediante la restituzione della somma o il relativo ristoro economico.
La mera esecuzione di una condanna pecuniaria non integra quindi, di per sé, un danno irreparabile.
Rateazione del pagamento
Anche la possibilità di chiedere la rateazione del pagamento esclude che il danno possa essere qualificato come irreparabile. La dilazione consente infatti di attenuare l’impatto dell’esecuzione e conferma l’assenza di un pregiudizio non recuperabile o non reintegrabile.
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