Sentenza n. 758/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento: - della nota prot. n. 13884 del 17.03.2025, con cui la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria ha comunicato che “il provvedimento di Autorizzazione Unica, emesso con DDS prot. 23401 rep.378 del 30.05.2023, risulta privo di efficacia, così come disposto dal’art.1 comma 5 della L.R. n. 20/2024”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente; - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024, nonché di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. o), w), x), z) punto 12, e bb), per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. o), w), x), z) punto 12, e bb); - in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota regionale che aveva dichiarato priva di efficacia l’Autorizzazione Unica già rilasciata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente impugnava la nota regionale con cui, in applicazione dell’art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20/2024, era stata dichiarata priva di efficacia l’Autorizzazione Unica rilasciata nel 2023 per un impianto fotovoltaico situato all’interno del Polo industriale di Oristano, nel Comune di Santa Giusta, poiché ricadente in un’area qualificata come non idonea dalla disciplina regionale sopravvenuta. La società deduceva l’illegittimità costituzionale e unionale della legge regionale, per contrasto con l’art. 117 Cost., con le norme dello Statuto speciale della Sardegna, con la disciplina statale in materia di aree idonee e con i principi europei di massima diffusione dell’energia da fonti rinnovabili. In via subordinata contestava anche alcune disposizioni del d.m. 21 giugno 2024, nella parte in cui consentivano alle Regioni di individuare aree non idonee e di salvaguardare determinate aree idonee. Nelle more del giudizio, la Corte costituzionale, con sentenza n. 184/2025, dichiarava l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della l.r. n. 20/2024. Successivamente la Regione comunicava che, venuto meno il presupposto normativo della perdita di efficacia, l’Autorizzazione Unica doveva ritenersi valida ed efficace. La ricorrente dichiarava tuttavia di mantenere interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, ai sensi degli artt. 34, comma 3, e 73 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento, in considerazione della sopravvenuta comunicazione regionale che aveva riconosciuto la validità e l’efficacia dell’Autorizzazione Unica. Ha però accolto la domanda di accertamento proposta ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., dichiarando illegittima la nota regionale che aveva sospeso gli effetti dell’autorizzazione. Il giudice ha ritenuto sufficiente, per procedere all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, la dichiarazione di interesse formulata dalla parte nei termini processuali, senza necessità di specificare i presupposti della futura domanda risarcitoria, di proporla nello stesso giudizio o di anticiparne la fondatezza. Nel merito, l’illegittimità derivava dal fatto che la nota applicava la l.r. n. 20/2024, disciplina successivamente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale proprio nella parte in cui vietava, in modo generalizzato, la realizzazione di impianti FER su una parte prevalente del territorio regionale, compresa l’area interessata. La Corte costituzionale aveva chiarito che l’individuazione regionale delle aree non idonee non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico. Le spese sono state compensate per la complessità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice, quando la domanda di annullamento diviene improcedibile, di accertare l’illegittimità dell’atto se la parte dichiara di avere interesse ai fini risarcitori.
art. 73 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La dichiarazione dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità è stata formulata nelle forme e nei termini processuali previsti per le memorie.
art. 117, commi 1 e 3, Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Parametri costituzionali rispetto ai quali la disciplina regionale sulle aree non idonee è stata ritenuta incostituzionale, in relazione ai principi europei sulle energie rinnovabili e alla disciplina statale di riferimento.
art. 20 d.lgs. n. 199/2021
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disciplina statale sulle aree idonee costituisce parametro interposto e non consente che la qualificazione regionale di aree come non idonee si trasformi in un divieto assoluto e aprioristico.
art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024
“I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia”
Disposizione applicata dalla Regione per privare di efficacia l’Autorizzazione Unica, poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale nella parte rilevante per la controversia.
d.m. 21 giugno 2024
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Decreto interministeriale richiamato quale disciplina attuativa in materia di individuazione delle superfici e aree idonee e non idonee; la sentenza ne considera le disposizioni come parametro interposto della censura costituzionale.
direttiva UE 2018/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamata quale fonte europea dei principi sulla massima diffusione dell’energia da fonti rinnovabili.
direttiva UE 2023/2413
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamata, anche quale parametro interposto dell’art. 117 Cost., per il principio di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione riconosce la validità e l’efficacia dell’atto originariamente contestato, la domanda di annullamento può divenire improcedibile; tuttavia, il giudice deve accertare l’illegittimità dell’atto, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., se il ricorrente dichiara tempestivamente di avere interesse a fini risarcitori.
- Ai fini dell’accertamento dell’illegittimità ex art. 34, comma 3, c.p.a., è sufficiente la dichiarazione dell’interesse risarcitorio formulata nelle forme e nei termini processuali; non è necessario specificare preventivamente i presupposti della futura domanda di risarcimento, proporla nello stesso giudizio o dimostrarne già la fondatezza.
- Il potere regionale di individuare aree non idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non può essere esercitato mediante divieti assoluti e aprioristici estesi a intere porzioni del territorio, salvo le esigenze di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità evidenziate dalla disciplina di settore.
- È illegittimo il provvedimento amministrativo che priva di efficacia un’autorizzazione già rilasciata per un impianto da fonti rinnovabili sulla sola base di una disciplina regionale sopravvenuta dichiarata incostituzionale, quando tale disciplina aveva trasformato la qualificazione dell’area come non idonea in un divieto generalizzato di realizzazione dell’impianto.
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