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Interpello

Risposta n. 93 del 2/04/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l’istante non viene prospettata una soluzione interpretativa.

Regime IVA per acquisti di beni da parte di viaggiatori extra-UE e obbligo di fattura ex articolo 38-quater DPR 633/1972

Il quesito

Il contribuente chiede se, per beni acquistati in Italia e trasportati nel bagaglio personale fuori dall’Unione europea, possa ottenere dal rivenditore la fattura e il rimborso integrale dell’IVA senza ricorrere a società tax free, e se il rivenditore possa rifiutare l’emissione della fattura e opporsi alla restituzione dell’imposta.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia chiarisce che, se l’acquirente extra-UE richiede la fattura prima dello scontrino, il cedente deve emetterla e non può rifiutarla. L’articolo 38-quater consente però due modalità: vendita senza IVA oppure vendita con IVA e successivo rimborso, lasciando al cedente la scelta operativa e al cessionario la facoltà di avvalersi o meno di intermediari tax free per un rimborso più rapido.

Regime IVA per acquisti extra-UE e emissione della fattura

L’interpello riguarda il trattamento IVA degli acquisti effettuati in Italia da un cittadino italiano iscritto all’AIRE e residente fuori dall’Unione europea, che intende trasportare i beni nel proprio bagaglio personale oltre i confini UE. Il tema centrale è se il rivenditore nazionale debba emettere fattura e restituire integralmente l’IVA senza l’intervento di società tax free convenzionate.

Fattispecie e quesito del contribuente

L’istante rappresenta la frequente esigenza di recuperare l’IVA sugli acquisti di beni presso rivenditori italiani destinati a essere esportati nel bagaglio personale fuori dall’Unione europea. Chiede in particolare:

  • se possa ottenere direttamente dal rivenditore l’emissione della fattura e il riaccredito integrale dell’IVA pagata, senza utilizzare i servizi di società tax free;
  • se il rivenditore possa rifiutare di emettere la fattura ai sensi dell’articolo 38-quater del DPR 633/1972 e opporsi alla restituzione dell’IVA.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama l’articolo 38-quater del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, relativo allo sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea. La disposizione si applica ai "privati consumatori" extra-UE che acquistano nel territorio dello Stato beni per uso personale o familiare, destinati a essere esportati nei bagagli personali, per importi superiori a 154,94 euro IVA inclusa.

La ratio della disciplina è evitare una doppia imposizione: i beni, altrimenti, scontano l’IVA nel Paese di acquisto e potrebbero essere tassati anche all’importazione nel Paese di residenza del compratore.

Modalità operative previste dall’articolo 38-quater

L’Agenzia evidenzia che la norma prevede due modalità alternative:

  • comma 1: vendita in regime di non imponibilità, con emissione della fattura senza IVA;
  • comma 2: applicazione dell’IVA al momento dell’acquisto e successivo rimborso dell’imposta.

Nel primo caso il cedente emette fattura senza IVA, indicandovi gli estremi del passaporto o di documento equipollente del cessionario. La fattura deve poi tornare al cedente, vistata dall’Ufficio doganale di uscita dall’Unione europea, entro il quarto mese successivo all’operazione. Il trasporto dei beni fuori dall’UE nel bagaglio personale del cessionario deve avvenire entro il terzo mese successivo a quello dell’operazione. Se i beni non sono esportati o la fattura vistata non torna al cedente nei termini, quest’ultimo deve regolarizzare l’operazione entro il mese successivo mediante nota di variazione ex articolo 26 del DPR 633/1972.

Nel secondo caso il cedente addebita l’IVA e la restituisce al viaggiatore extra-UE quando questi dimostri l’uscita dei beni dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo e consegni l’esemplare vistato della fattura. Il cedente recupera poi l’imposta mediante nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26 del DPR 633/1972, con annotazione nel registro di cui all’articolo 25 del medesimo decreto.

Ruolo della fattura e delle società tax free

L’Agenzia sottolinea che, in entrambi i casi, il presupposto per accedere all’agevolazione è la richiesta dell’acquirente di ottenere la fattura, anziché il solo scontrino fiscale. La fattura deve contenere, oltre agli elementi dell’articolo 21 del DPR 633/1972, anche gli estremi del documento di riconoscimento del viaggiatore.

Le società di tax refund/tax free possono inserirsi nella procedura di rimborso anticipando l’IVA al viaggiatore, che riceve subito il dovuto, al netto di una commissione, senza doversi occupare direttamente della restituzione della fattura.

Digitalizzazione della procedura e OTELLO 2.0

Dal 1° settembre 2018 le fatture relative a queste cessioni devono essere emesse in modalità elettronica tramite il sistema OTELLO 2.0, in base all’articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, come modificato dall’articolo 1, comma 1088, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La procedura è stata introdotta con il provvedimento congiunto del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 54088/RU del 22 maggio 2018.

La procedura opera così:

  • il cedente emette e invia la fattura tramite OTELLO 2.0 all’Agenzia delle dogane, che la riceve in tempo reale;
  • il cessionario prova l’uscita dei beni dal territorio UE non più con il visto cartaceo, ma con il visto digitale/codice univoco generato dal sistema, oppure con la documentazione doganale estera se l’uscita avviene tramite altro Stato membro;
  • il cedente può verificare online il rilascio del visto e, se aveva addebitato l’IVA, può restituirla al cessionario ed emettere nota di variazione.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia afferma che, se la fattura è richiesta dall’acquirente prima dell’emissione dello scontrino, il cedente deve emetterla e non può rifiutarsi di farlo. Tuttavia, la disciplina dell’articolo 38-quater lascia al cedente la scelta tra:

  • applicare il prezzo al netto dell’IVA, seguendo la procedura di non imponibilità;
  • applicare l’IVA e restituirla solo dopo la prova dell’effettiva uscita dei beni dall’Unione europea.

Resta invece al cessionario la facoltà di scegliere se avvalersi o meno delle società tax free per ottenere un rimborso più veloce.

Conclusioni operative

L’interpello conferma che il rivenditore nazionale non può rifiutare l’emissione della fattura quando richiesta nei termini e prima dello scontrino. Non esiste, però, un diritto del cliente a ottenere automaticamente il rimborso immediato dell’IVA dal cedente senza seguire la procedura prevista dall’articolo 38-quater: il rimborso può avvenire secondo le modalità della norma, anche tramite intermediari tax free, oppure direttamente dal cedente dopo la prova dell’uscita dei beni e nel rispetto dei termini previsti.

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