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Sentenza

Sentenza n. 329/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento: del provvedimento protocollo n. -OMISSIS-(all.2), nonché della richiamata nota protocollo n. -OMISSIS- (all.3) con la quale si rigetta la richiesta di assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato temporaneo protocollata in data -OMISSIS-, nonché di ogni atto preordinato, consequenziale e connesso.

Giustizia amministrativa202500650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell'assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato temporaneo e provvedimento richiamato di precedente diniego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (persona con disabilità)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune di Scilla ha respinto la richiesta di assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato presso la propria abitazione utilizzata nel periodo estivo. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 381, comma 5, d.P.R. 495/1992 e degli artt. 22 e 24 l. 241/1990, nonché eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione. In particolare, ha sostenuto che ricorrevano le particolari condizioni di invalidità, l'assenza di uno spazio privato accessibile e fruibile e l'alta densità di traffico, e che il Comune non poteva negare il beneficio sulla base della mancata residenza anagrafica, della disponibilità di parcheggi pubblici o a pagamento gratuiti per i titolari di contrassegno, del numero già esistente di stalli riservati e di un asserito rapporto massimo tra posti ordinari e posti per disabili. Il ricorrente ha inoltre dedotto che la disciplina non limita lo stallo personalizzato al luogo di residenza, potendo riguardare anche un'abitazione di dimora temporanea abitualmente frequentata. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il preavviso di rigetto relativo alla prima istanza non era stato impugnato e che i successivi dinieghi ne riproducevano la motivazione; nel merito ha invocato il regolamento comunale, la mancata residenza, il carattere temporaneo delle precedenti assegnazioni, la scarsità degli stalli e la disponibilità di parcheggi gratuiti o a pagamento.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 è un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo e non deve essere autonomamente impugnato. Inoltre, i provvedimenti del 2024 e del 2025 hanno effettuato una nuova e autonoma valutazione degli interessi e dei fatti, sicché erano autonomamente impugnabili; il ricorso è stato tempestivamente proposto contro il diniego del 2025 e quello del 2024 richiamato. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Comune ha illegittimamente attribuito rilievo decisivo alla residenza anagrafica senza indicare la specifica disposizione regolamentare che la prevederebbe. Anche un'eventuale disposizione regolamentare in tal senso sarebbe incompatibile con l'art. 381, comma 5, d.P.R. 495/1992, che tutela l'accesso agevolato al luogo di abitazione, dimora o lavoro e non soltanto al luogo di residenza. Il TAR ha inoltre chiarito che lo stallo personalizzato costituisce una misura speciale di sostegno, autonoma rispetto alla disponibilità di stalli generici o alla gratuità della sosta nei parcheggi a pagamento. Le misure generali previste dall'art. 381, comma 5, secondo periodo, non sostituiscono lo stallo ad personam. Il rapporto di un posto ogni cinquanta riguarda la riserva di posti nelle aree di parcheggio e non introduce un limite massimo al numero degli stalli personalizzati. La presenza di altri stalli, generici o personalizzati, non esclude di per sé l'accoglimento di una nuova richiesta, né può giustificare un diniego privo di un'istruttoria concreta sulle condizioni di viabilità e sicurezza e di criteri oggettivi e predeterminati. Il Comune dovrà rivalutare l'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza alla luce dei principi enunciati. I provvedimenti impugnati sono stati annullati e il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 381, comma 5, d.P.R. 495/1992

    Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne.

    La disposizione richiede, per lo stallo personalizzato, particolari condizioni di invalidità, l'assenza di uno spazio privato accessibile e fruibile e la collocazione in una zona ad alta densità di traffico. La discrezionalità comunale è limitata alla verifica, mediante specifica istruttoria e motivazione, di eventuali impedimenti oggettivi connessi alla viabilità e alla sicurezza. La norma tutela l'accesso agevolato al luogo di abitazione, dimora o lavoro, senza imporre la residenza anagrafica e senza stabilire un numero massimo di stalli personalizzati.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

    Il preavviso di rigetto ha natura endoprocedimentale e non è immediatamente lesivo; pertanto non deve essere autonomamente impugnato.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    L'annullamento comporta l'effetto conformativo dell'obbligo per l'amministrazione di adottare un nuovo provvedimento entro il termine fissato dal giudice, rivalutando l'istanza secondo i principi enunciati.

  • art. 11, comma 5, d.P.R. 503/1996

    Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.

    Il rapporto minimo di un posto ogni cinquanta riguarda la riserva generale di posti nelle aree di parcheggio e non costituisce un limite massimo agli stalli personalizzati disciplinati dall'art. 381, comma 5, d.P.R. 495/1992.

  • punto 8.2.3. D.M. 236/1989

    Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m. 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

    La previsione riguarda i posti riservati nelle aree di parcheggio e non limita la possibilità di assegnare stalli personalizzati in presenza dei presupposti speciali previsti dall'art. 381, comma 5, d.P.R. 495/1992.

  • artt. 2 e 3 Cost.

    La disciplina dello stallo personalizzato è interpretata in coerenza con la finalità di integrazione della persona con disabilità e con la tutela del diritto alla libertà di movimento e al pieno sviluppo della persona.

Massime di principio

  • L'assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato ai sensi dell'art. 381, comma 5, d.P.R. 495/1992 presuppone particolari condizioni di invalidità, l'assenza di uno spazio di sosta privato accessibile e fruibile e la collocazione in una zona ad alta densità di traffico.
  • La residenza anagrafica nel Comune non costituisce requisito necessario per l'assegnazione dello stallo personalizzato quando la richiesta riguarda un luogo di abitazione o dimora, anche temporanea, abitualmente frequentato dalla persona con disabilità.
  • La disponibilità di stalli generici per disabili o la gratuità della sosta negli spazi a pagamento non sostituisce né esclude l'obbligo dell'amministrazione di esaminare la specifica richiesta di stallo personalizzato, poiché le misure generali e lo stallo ad personam hanno presupposti e finalità distinti.
  • Il rapporto minimo di un posto riservato ogni cinquanta posti disponibili previsto per le aree di parcheggio non costituisce un limite massimo al numero degli stalli personalizzati assegnabili ai sensi dell'art. 381, comma 5, d.P.R. 495/1992.
  • Il diniego di uno stallo personalizzato deve fondarsi su una specifica istruttoria relativa alle concrete condizioni di viabilità e sicurezza e su criteri oggettivi e predeterminati, adeguatamente esplicitati nella motivazione; il generico richiamo a un regolamento comunale o alla scarsità degli spazi non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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