Cassazione Penale, Sentenza n. 4448/2022 del 08/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imputato ha impugnato la sentenza con richiesta di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.), deducendo violazione di legge per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; contestava inoltre il riconoscimento della recidiva reiterata nonostante nelle precedenti sentenze non fosse stata dichiarata la recidiva; lamentava infine un errore nel calcolo della pena, ossia l'aumento della pena base prima per continuazione e poi per recidiva invece che invertendo l'ordine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Milano abbia recepito esattamente la richiesta congiunta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., escludendo quindi difetto di correlazione. Quanto alla recidiva reiterata, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva in altra sentenza per poter riconoscere la recidiva reiterata. Infine, ha ritenuto irrilevante un eventuale errore nel metodo di calcolo della pena, atteso che, secondo la giurisprudenza, gli errori nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata non sono deducibili in cassazione se il risultato finale corrisponde a quanto concordato dalle parti e non determina una pena illegale. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma che individua il reato per il quale è stata applicata la pena; nel testo è richiamata per indicare il capo di imputazione originario.
art. 444 cod. proc. pen.
Regola la procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ha rilevato che il Tribunale ha recepito esattamente la richiesta congiunta delle parti ex art. 444.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza sul supposto difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; la Corte ha osservato che, anche dopo l'introduzione di questa disposizione (legge 23 giugno 2017, n. 103), non sono deducibili in cassazione gli errori nelle operazioni di calcolo della pena concordata se il risultato finale corrisponde a quanto pattuito e non è illegale.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Norma di riforma che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; citata nel contesto della limitazione del sindacato di cassazione sugli errori di calcolo della pena nel patteggiamento.
art. 616 cod. proc. pen.
Disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito recepisce esattamente la richiesta congiunta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la Cassazione è generalmente poco propensa a ritenere esistente un difetto di correlazione salvo chiara discrepanza tra istanza e pronuncia.
- Il riconoscimento della recidiva reiterata non richiede necessariamente che una precedente sentenza abbia espressamente dichiarato la recidiva; la valutazione può essere compiuta anche in sede di sentenza corrente alla luce delle precedenti condanne.
- Errori formali o metodologici nelle operazioni di calcolo della pena (es. ordine degli aumenti) non costituiscono motivo di cassazione se il risultato finale coincide con la pena concordata dalle parti e non è illegale.
- Le modifiche normative (es. introduzione dell'art. 448, comma 2-bis) hanno rafforzato il limite al sindacato di Cassazione sulle questioni meramente aritmetiche o formali connesse al patteggiamento.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese del procedimento e somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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