Cassazione Civile, Ordinanza n. 02554/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dall’acquisto di un’autovettura di lusso con contratto del 12 marzo 2004 e prezzo di euro 165.000,00, la cui consegna era attesa entro luglio 2004. L’acquirente ha agito per ottenere il risarcimento dei danni da ritardo nella consegna, quantificati nelle spese sostenute per noleggiare, nei mesi successivi, una vettura sostitutiva di pari prestigio. Il venditore ha resistito, contestando sia l’esistenza e la prova del danno sia la propria responsabilità, sostenendo anche che il ritardo fosse dipeso da una richiesta dell’acquirente di cambiare il colore dell’auto e che, comunque, il risarcimento dovesse essere ridotto perché comprensivo dell’IVA detraibile. In appello la condanna è stata ridotta sottraendo l’IVA. In Cassazione, l’acquirente ha censurato tale detrazione, deducendo violazione di norme tributarie e processuali, oltre a sostenere che il venditore non potesse introdurre in appello una richiesta di riduzione del quantum. Il venditore, con ricorso incidentale, ha dedotto omessa pronuncia sulla prova del danno e del nesso causale, inattendibilità delle fatture di noleggio, omesso esame di fatti rilevanti, insussistenza della propria responsabilità per il cambio di colore richiesto dall’acquirente e irrilevanza della diffida ad adempiere ai fini della decorrenza del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile la memoria del nuovo difensore della parte controricorrente e ricorrente incidentale perché, nel giudizio di cassazione, la procura speciale non poteva essere apposta in calce ad atti diversi dal ricorso o controricorso nel regime applicabile ratione temporis. Nel merito, ha respinto le censure del ricorso incidentale: ha escluso l’omessa pronuncia, valorizzando la motivazione implicita sulla prova del danno e sul nesso causale; ha affermato che le fatture quietanzate possono costituire idonei elementi indiziari per la liquidazione del danno; ha dichiarato inammissibili le doglianze che miravano a una nuova valutazione del fatto; ha confermato che il debitore non aveva provato l’incidenza della richiesta di cambio colore sulla dilazione dei tempi di consegna; ha infine ritenuto che la diffida ad adempiere non sani il ritardo pregresso né sposti in avanti la decorrenza dell’inadempimento. Quanto al ricorso principale, ha respinto la censura sull’IVA, affermando che, in base agli accertamenti di merito, il noleggio dell’auto sostitutiva era funzionale all’attività imprenditoriale della società acquirente e quindi l’IVA era detraibile, con conseguente esclusione di tale importo dal danno risarcibile. Ha inoltre escluso la novità/inammissibilità della richiesta di riduzione del quantum in appello, qualificandola come mera difesa. Le spese sono state compensate integralmente per soccombenza reciproca; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 83, terzo comma, c.p.c.
Nel giudizio di cassazione, nel regime temporale applicabile, la procura speciale può essere apposta solo a margine o in calce al ricorso o al controricorso; se conferita su atto diverso, deve rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con indicazione degli elementi essenziali del giudizio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria depositata dal nuovo difensore è stata dichiarata inammissibile per invalidità della procura conferita su atto diverso da ricorso o controricorso.
art. 45 L. 18 giugno 2009, n. 69
La disciplina introdotta dalla novella non si applica al giudizio introdotto prima del 4 luglio 2009 per effetto delle disposizioni transitorie.
art. 58 L. 18 giugno 2009, n. 69
Le disposizioni transitorie escludono l’applicazione della modifica dell’art. 83 c.p.c. al processo iniziato anteriormente alla data indicata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro delle censure di violazione o falsa applicazione di legge prospettate da entrambe le parti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro utilizzato per le doglianze di nullità della sentenza e del procedimento, comprese quelle per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro impiegato per denunciare l’omesso esame di fatti decisivi; non consente però una rivalutazione del merito.
art. 30, quarto comma, L. n. 388/2000
Richiamato dalla ricorrente principale in tema di detrazione IVA sul bene strumentale.
art. 2, diciassettesimo comma, L. n. 350/2003
Richiamato dalla ricorrente principale in tema di detrazione IVA sul bene strumentale.
art. 1, comma 503, L. n. 311/2004
Richiamato dalla ricorrente principale in tema di detrazione IVA sul bene strumentale.
art. 19-bis del d.P.R. n. 633/1972
Richiamato per sostenere la detraibilità dell’IVA; la Corte ha confermato che l’IVA relativa a un bene strumentale all’impresa non integra danno risarcibile.
artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c.
Richiamati in tema di riparto e valutazione della prova, sia sull’an debeatur sia sul quantum.
artt. 342, 345 e 112 c.p.c.
La Corte ha escluso che la richiesta di riduzione del danno in appello integrasse una domanda nuova o un’eccezione in senso stretto; ha inoltre escluso l’omessa pronuncia perché la decisione d’appello conteneva una statuizione implicita coerente con il rigetto delle eccezioni.
artt. 1218 e 1457 c.c.
Richiamati per contestare la responsabilità da ritardo e la rilevanza del termine contrattuale.
artt. 1453, 1454 e 1457 c.c.
La diffida ad adempiere non sana il ritardo già maturato e non sposta in avanti la decorrenza dell’inadempimento; può semmai portare alla risoluzione se l’inadempimento persiste fino alla scadenza del termine concesso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve rispettare rigorosamente le forme previste dall’art. 83 c.p.c.; nel regime anteriore alla riforma del 2009 non è valida se apposta in calce a un atto diverso dal ricorso o dal controricorso.
- La parte che agisce per l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento deve allegare il titolo del proprio diritto e il termine di scadenza; spetta al debitore provare il fatto estintivo o l’inesattezza non imputabile della prestazione, incluso l’eventuale contributo causale del creditore.
- L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito, anche senza espressa menzione, è logicamente incompatibile con la tesi o l’eccezione non accolta; in tal caso il vizio va eventualmente ricondotto alla violazione di legge o al difetto di motivazione nei limiti consentiti.
- Le fatture commerciali, specie se quietanzate e corroborate da ulteriori elementi di contesto, possono essere utilizzate come elementi indiziari ai fini della prova e della liquidazione del danno patrimoniale, pur non avendo di regola valore probatorio pieno se isolate o contestate.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o introdurre per la prima volta fatti nuovi; il controllo della Corte resta limitato alla correttezza giuridica della decisione e alla coerenza logica della motivazione nei limiti del vizio dedotto.
- La diffida ad adempiere non elimina il ritardo già maturato né posticipa la decorrenza dell’inadempimento; il suo effetto tipico è quello di consentire, in presenza dei presupposti, la risoluzione di diritto del contratto.
- Nel calcolo del danno da ritardata consegna di un bene destinato all’impresa, l’IVA relativa alla spesa sostenuta per il bene sostitutivo non entra nel danno risarcibile se risulta detraibile in quanto riferita a un bene strumentale all’attività imprenditoriale.
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