Ordinanza n. 1816/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni del Consiglio Accademico del Conservatorio relative alla valutazione delle istanze di transito nel settore AFAM018 e al rigetto dell'istanza di autotutela
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato le deliberazioni del Consiglio Accademico n. 52 del 13 febbraio 2026 e n. 53 del 24 febbraio 2026, lamentando l'omessa valutazione della propria domanda di transito nel Settore Artistico-Disciplinare AFAM018, l'approvazione delle istanze di due controinteressati sulla base di un titolo preferenziale ritenuto non previsto dalla legge di gara, nonché l'implicita dichiarazione di esaurimento dei posti disponibili. Ha inoltre contestato il rigetto dell'istanza di autotutela, ritenuto apodittico, e ha chiesto l'accertamento del diritto a una valutazione di merito della propria istanza e la rinnovazione della procedura, con valutazione comparativa e formazione di una graduatoria da trasmettere al CNAM. Nel corso del giudizio è emerso che la notificazione ai controinteressati era stata eseguita presso indirizzi PEC a essi riferibili, ma non risultanti da pubblici registri, e che i destinatari non si erano costituiti.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure relative alla procedura di transito. Ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso ai controinteressati, poiché effettuata presso indirizzi PEC non iscritti in pubblici registri, in assenza della loro costituzione in giudizio. In applicazione dell'art. 44, comma 4, c.p.a., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha ordinato alla ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso, unitamente alla presente ordinanza, nel rispetto della disciplina applicabile alle notificazioni alle parti private. Ha posto a carico del Conservatorio l'obbligo di fornire alla ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, i dati anagrafici e gli indirizzi di resistenza dei controinteressati; la ricorrente dovrà rinnovare la notificazione entro i successivi dieci giorni e depositare la relativa prova. Il TAR ha precisato che il mancato rispetto dell'onere comporterà l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
impone, in caso di nullità della notificazione e mancata costituzione in giudizio del relativo destinatario, di rinnovare la notificazione entro un termine perentorio stabilito dal giudice
La nullità della notificazione, ove il destinatario non si sia costituito, deve essere seguita dalla rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio fissato dal giudice.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il mancato rispetto del suddetto onere è causa di improcedibilità del ricorso
Il mancato adempimento dell'ordine di rinnovazione della notificazione determina l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un ricorso amministrativo a una parte privata è effettuata presso un indirizzo PEC non risultante da un pubblico registro e il destinatario non si costituisce, la notificazione è nulla e il giudice deve ordinare la rinnovazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una notificazione nulla ai controinteressati, il giudice deve fissare un termine perentorio per la rinnovazione, eventualmente ponendo a carico dell'amministrazione resistente l'acquisizione e la comunicazione dei dati necessari alla corretta notificazione.
- Il mancato rispetto del termine perentorio stabilito per la rinnovazione della notificazione comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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