Ordinanza n. 2294/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) del Piano Educativo Individualizzato prot. n. 10045/U del 21.10.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dalla Direzione Didattica Statale di Orta di Atella (Ce) con il quale vengono assegnate 22 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n. 25 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno, incluso il verbale del Glo prot. n. 10044/U del 21.10.2025; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 25 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di rinuncia all'incarico di commissario ad acta nominato nella sentenza di accoglimento del ricorso sull'assegnazione delle ore di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio principale aveva avuto a oggetto il Piano Educativo Individualizzato relativo all'anno scolastico 2025-2026, con assegnazione al minore di 22 ore di sostegno su 25 ore di frequenza settimanali, nonché gli atti connessi e la richiesta di accertamento del diritto al sostegno per l'intero orario. Con sentenza semplificata n. 77/2026 il TAR aveva accolto il ricorso e nominato, per l'ipotesi di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito quale commissario ad acta, con facoltà di delega. La dirigente della Direzione generale per il personale scolastico ha depositato un'istanza con la quale ha contestato la propria competenza a svolgere l'incarico, ritenendo competente l'USR Campania, e ha rinunciato all'incarico chiedendo la nomina di un diverso commissario ad acta. La parte ricorrente ha tuttavia dichiarato in udienza l'avvenuto adempimento della sentenza. Il TAR ha quindi rilevato l'inesistenza delle condizioni per l'attivazione del commissario ad acta e ha esaminato l'istanza come identica a quella già dichiarata inammissibile con l'ordinanza n. 690/2026 e con successive ordinanze di analogo contenuto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza della dirigente. La decisione si fonda sia sull'avvenuto adempimento della sentenza, che escludeva le condizioni per attivare il commissario ad acta, sia sul richiamo integrale alla motivazione dell'ordinanza collegiale n. 690/2026 e delle successive pronunce, nelle quali la Sezione aveva già dichiarato inammissibile un'identica istanza e l'aveva comunque respinta nel merito sulla base della disciplina dei rapporti tra giudice amministrativo e commissario ad acta nominato in sentenza. Non risultano adottate nuove misure commissariali né una nuova nomina. Il provvedimento dispone la comunicazione e l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
ex art. 34 comma 1 lett. e) c.p.a.
La sentenza di accoglimento può prevedere le misure idonee ad assicurare l'attuazione della decisione, compresa la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di mancata ottemperanza.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il minore e i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- L'istanza diretta a modificare o sostituire il commissario ad acta nominato nella sentenza presuppone l'esistenza delle condizioni per l'attivazione dell'incarico; se la decisione risulta già adempiuta, l'istanza è inammissibile per inesistenza dell'oggetto attuale dell'intervento commissariale.
- Il commissario ad acta nominato direttamente nella sentenza opera nell'ambito e secondo i limiti stabiliti dal giudice amministrativo; le contestazioni relative all'incarico devono essere valutate alla luce della disciplina dei rapporti tra giudice e organo commissariale, senza che l'organo designato possa unilateralmente rendere inefficace la nomina mediante rinuncia.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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