Regolamento (UE) 2022/1860
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione del 10 giugno 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce il precedente quadro tecnico sulla segnalazione delle operazioni in derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni, imponendo un sistema armonizzato e standardizzato basato su formati XML, codici ISO e identificativi globali. Definisce in dettaglio quali dati segnalare, con quale frequenza e secondo quali regole di classificazione, identificazione delle controparti, direzione del derivato, garanzie, UTI, UPI e LEI. Introduce inoltre procedure per l'aggiornamento centralizzato degli identificativi, per la notifica degli errori di segnalazione e per la messa a punto delle segnalazioni dei derivati in essere. Si applica dal 29 aprile 2024.
Norme tecniche di attuazione per la segnalazione dei derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, con regole su formati, contenuti, frequenza, identificativi e modalità di aggiornamento.
Ambito di applicazione
Si applica alle controparti dei contratti derivati soggetti agli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché ai soggetti responsabili della segnalazione, ai soggetti che trasmettono le segnalazioni e ai repertori di dati sulle negoziazioni coinvolti nella ricezione, conservazione, riconciliazione e aggiornamento dei dati. Riguarda tutte le segnalazioni di derivati OTC e di altri derivati rientranti nel perimetro informativo dell'allegato, con regole specifiche per controparti finanziarie, non finanziarie, controparti centrali, partecipanti diretti, soggetti terzi delegati e taluni soggetti di paesi terzi. Il regolamento è rilevante anche per i derivati in essere alla data di applicazione, per gli aggiornamenti dei codici LEI e per i casi di segnalazione mediante delega o da parte di una controparte finanziaria per conto di una non finanziaria.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 sulla segnalazione dei derivati
Il regolamento aggiorna in modo organico le norme tecniche di attuazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) in materia di segnalazione dei derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni. La finalità è rendere il quadro più coerente, standardizzato e utile ai fini di raccolta, aggregazione, riconciliazione e vigilanza dei dati, anche attraverso l'impiego di standard ISO e di identificativi globali come LEI, UTI, UPI e CFI.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il nuovo testo sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012, ritenuto divenuto frammentario e bisognoso di ulteriori modifiche. Il legislatore tecnico mira in particolare a: armonizzare il formato delle informazioni segnalate, ordinare cronologicamente le segnalazioni relative allo stesso derivato, semplificare la segnalazione di variazioni di valutazione e garanzie, assicurare l'uso esclusivo del LEI per l'identificazione delle persone giuridiche e rafforzare la qualità e l'uniformità dei dati per consentire alle autorità competenti una visione completa delle esposizioni in derivati.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica alle segnalazioni di derivati effettuate ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 e, quindi, alle controparti finanziarie e non finanziarie, alle controparti centrali, ai soggetti responsabili della segnalazione, ai soggetti che trasmettono le segnalazioni e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Le regole riguardano sia le operazioni nuove sia le modifiche, correzioni, cessazioni, ripristini, valutazioni, aggiornamenti dei margini e gli aggiornamenti relativi ai derivati in essere. Sono previsti presìdi specifici per i casi in cui una controparte finanziaria segnali per conto di una controparte non finanziaria, nonché per i casi di ristrutturazione aziendale che incidono sul codice LEI.
Formato e struttura della segnalazione
L'articolo 1 richiede che le informazioni siano inviate secondo le tabelle dell'allegato, in formato elettronico uniforme e leggibile da dispositivo elettronico, mediante modello XML uniforme conforme alla metodologia ISO 20022. L'allegato suddivide i dati da riportare in sezioni dedicate: parti del derivato, identificativi e collegamenti, informazioni sul contratto, valutazione, garanzie, attenuazione del rischio, compensazione, dati sull'operazione, tassi di interesse, tassi di cambio, merci e quote di emissione, opzioni, derivati su crediti e modifiche del derivato.
Frequenza, ordine e aggiornamenti giornalieri
L'articolo 2 impone che le segnalazioni siano presentate nell'ordine cronologico degli eventi. Per garanzie e valutazioni, devono essere trasmesse informazioni riferite alla situazione di fine giornata, con specifiche casistiche legate allo stato del derivato: ad esempio, l'"Aggiornamento del margine" è dovuto solo per derivati non scaduti o ripristinati in determinate condizioni, mentre l'"Aggiornamento della valutazione" riguarda la valutazione a prezzi correnti di mercato o su base modellistica. Il regolamento intende così ridurre gli oneri amministrativi, ma mantenere un flusso informativo coerente e aggiornato.
Identificazione delle parti e uso del LEI
L'articolo 3 stabilisce un principio di identificazione univoca basato sul LEI ISO 17442. Il LEI è obbligatorio per intermediario, CCP, partecipante diretto, controparte persona giuridica, soggetto che trasmette la segnalazione, soggetto responsabile della segnalazione e prestatore di servizi di riduzione del rischio post-negoziazione. Il regolamento richiede inoltre che i dati di riferimento del LEI siano mantenuti aggiornati secondo le condizioni dell'unità operativa locale accreditata del sistema globale LEI, e ciò al momento della conclusione o modifica del derivato.
Direzione del derivato e classificazione delle controparti
L'articolo 4 detta regole speciali per indicare correttamente il lato della controparte nelle diverse tipologie contrattuali. La logica adottata varia a seconda che si tratti di opzioni, swaption, forward su valute, swap multi-valuta, future, CFD, spreadbet, swap su dividendi, swap su titoli, swap su tassi d'interesse o inflazione, derivati di credito, swap su merci, FRA e derivati su varianza, volatilità e correlazione. La disposizione è rilevante perché consente di rendere confrontabili le due segnalazioni relative allo stesso contratto e ridurre errori di simmetria tra controparti.
Garanzie e collateral
L'articolo 5 tipizza in modo puntuale il regime di garanzia del contratto o del portafoglio: senza garanzia, garanzia parziale, garanzia unilaterale, combinazione parziale/unilaterale e pienamente garantito. La classificazione dipende dalla previsione del contratto di garanzia e dal fatto che ciascuna controparte versi margine iniziale e/o margine di variazione. L'allegato richiede anche la segnalazione degli importi di margine iniziale, margine di variazione ed eventuale overcollateralization, sia in termini lordi sia al netto di scarti di garanzia.
Classificazione e identificazione del derivato
L'articolo 6 prevede che il derivato sia indicato tramite il tipo di contratto e la classe di attività. Se il derivato è ammesso o negoziato su una sede di negoziazione, oppure negoziato in un internalizzatore sistematico con sottostante ammesso o negoziato in sede, si utilizza l'ISIN. Negli altri casi si utilizza l'UPI secondo ISO 4914. La classificazione del prodotto avviene inoltre tramite CFI secondo ISO 10962. Nell'allegato sono dettagliate numerose sottoclassificazioni, comprese quelle per tassi d'interesse, cambi, merci, energia, opzioni e credit derivatives.
UTI e criteri di generazione
L'articolo 7 disciplina l'identificativo unico dell'operazione, che deve essere conforme alla norma ISO 23897 e composto dal LEI del soggetto generatore seguito da un codice univoco fino a 32 caratteri. La disposizione contiene criteri articolati per stabilire chi genera l'UTI in caso di compensazione, esecuzione o conferma centralizzata, coinvolgimento di controparti di paesi terzi e rapporti tra controparti finanziarie e non finanziarie. L'UTI deve essere comunicato tempestivamente all'altra controparte e comunque non oltre le ore 10:00 UTC del giorno lavorativo successivo alla conclusione del derivato. È ammessa la delega della generazione a un terzo, purché restino fermi gli obblighi di generazione e comunicazione.
Aggiornamento dei LEI e eventi societari
L'articolo 8 disciplina le ipotesi di cambio del LEI dovute a ristrutturazioni aziendali o all'ottenimento di un LEI da parte di soggetti in precedenza identificati con altro codice. La procedura riguarda sia controparti sia soggetti che, pur non essendo controparti, risultano identificati nella segnalazione. La richiesta di aggiornamento al repertorio deve contenere i LEI originari e nuovi, la data dell'evento, gli UTI interessati e la prova dell'evento societario, fermo restando il rispetto delle regole di disclosure del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abuso di mercato. Ove possibile, la richiesta va presentata almeno 30 giorni prima dell'evento.
Errori di segnalazione, riconciliazioni e obblighi organizzativi
L'articolo 9 impone la notifica all'autorità competente di tre categorie di problemi: segnalazioni errate dovute a difetti di sistema potenzialmente diffusi, ostacoli tecnici che impediscono l'invio entro i termini, e problemi significativi che producono errori non rilevati da rifiuti del repertorio. La notifica deve essere tempestiva e contenere il tipo di errore, la data, l'ambito interessato, le cause e le misure correttive. La disposizione regola anche i casi in cui una controparte finanziaria segnala per conto di una non finanziaria, imponendo presìdi organizzativi per la raccolta di informazioni mancanti, il rinnovo del LEI, la comunicazione delle modifiche agli obblighi giuridici e la notifica preventiva dell'inizio o cessazione della segnalazione, con preavviso scritto o equivalente di almeno 10 giorni lavorativi. Inoltre, tutti i soggetti coinvolti devono tenere conto dell'esito delle procedure di riconciliazione previste dal regolamento delegato (UE) 2022/1858.
Derivati in essere e termine di regolarizzazione
L'articolo 10 introduce un obbligo di "aggiornamento" dei derivati in essere che, alla data rilevante, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) o b). La segnalazione completa deve essere trasmessa entro 180 giorni dalla data di applicazione delle norme tecniche, salvo che nel medesimo periodo sia già stata inviata una segnalazione di tipo "Modifica" o "Correzione". La norma mira a riallineare il patrimonio informativo dei repertori senza imporre un onere immediato eccessivo.
Abrogazione, entrata in vigore e applicazione
L'articolo 11 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012. L'articolo 12 dispone che il nuovo regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dal 29 aprile 2024. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e sostituisce il precedente quadro tecnico sulla segnalazione dei derivati.
Disposizioni principali
Formato, standard e allegato tecnico
L'articolo 1 impone che le informazioni sui derivati da segnalare ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 siano fornite secondo le tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato, in forma elettronica uniforme e leggibile da dispositivo elettronico, mediante un modello XML uniforme conforme alla metodologia ISO 20022.
Frequenza e ordine cronologico delle segnalazioni
L'articolo 2 stabilisce che tutte le segnalazioni relative a un derivato siano presentate nell'ordine cronologico degli eventi. Prevede inoltre l'obbligo di segnalare quotidianamente, a fine giornata, le variazioni dei dati su garanzie e valutazioni, con specifiche condizioni e con i tipi di azione "Aggiornamento del margine" e "Aggiornamento della valutazione".
Identificazione delle controparti e rinnovo LEI
L'articolo 3 impone l'uso del codice LEI ISO 17442 per identificare intermediario, CCP, partecipante diretto, controparte persona giuridica, soggetto che trasmette la segnalazione, soggetto responsabile della segnalazione e prestatore di servizi PTRR. Richiede inoltre il rinnovo dei dati di riferimento LEI all'atto della conclusione o modifica del derivato.
Regole per determinare la direzione del derivato
L'articolo 4 disciplina, per tipologia di derivato, la qualificazione della controparte come acquirente/venditore o ordinante/destinatario, includendo opzioni, swaption, forward su valute, swap su valute a cambi multipli, future, CFD, spreadbet, swap su dividendi, swap su titoli, swap su tassi e inflazione, derivati di credito, swap su merci, FRA e derivati su varianza/volatilità/correlazione.
Classificazione delle garanzie
L'articolo 5 obbliga a indicare la categoria di garanzia del contratto o del portafoglio: senza garanzia, garanzia parziale, garanzia unilaterale, combinazioni parziale/unilaterale e pienamente garantito, secondo la struttura del collateral agreement tra le controparti.
Identificazione, classificazione e codifica del derivato
L'articolo 6 disciplina il tipo di contratto e la classe di attività, l'uso dell'ISIN per i derivati ammessi o negoziati in sede di negoziazione o in internalizzatore sistematico, l'uso del codice UPI per gli altri derivati e la classificazione mediante CFI. L'allegato dettaglia codici per classi di attività, sottotipi e mercati.
UTI e determinazione del soggetto che lo genera
L'articolo 7 stabilisce che ogni derivato sia identificato mediante UTI ISO 23897 e disciplina in modo analitico chi debba generarlo nei casi di compensazione, esecuzione centralizzata, controparti con obblighi in paesi terzi, conferma elettronica, rapporti tra controparti finanziarie e non finanziarie e casi residuali. L'UTI va comunicato all'altra controparte entro le ore 10:00 UTC del giorno lavorativo successivo alla conclusione.
Aggiornamento dei codici LEI e procedure di modifica
L'articolo 8 prevede una procedura di aggiornamento centralizzato del LEI in caso di ristrutturazione aziendale, ottenimento di un nuovo LEI o cambio di identificativo di soggetti non controparte. La richiesta deve contenere, tra l'altro, i LEI coinvolti, la data dell'evento, gli UTI interessati e le prove dell'evento, ed è di regola presentata almeno 30 giorni prima, ove possibile.
Gestione degli errori, obblighi del delegante e riconciliazioni
L'articolo 9 impone la notifica all'autorità competente di errori sistemici, ostacoli alla segnalazione e problemi significativi di segnalazione non rilevati dai rifiuti dei repertori, con indicazione delle misure correttive. Disciplina anche i presidi che devono essere predisposti quando una controparte finanziaria segnala per conto di una non finanziaria, inclusi flussi informativi, rinnovo LEI e comunicazioni preventive sulla volontà di iniziare o cessare la segnalazione.
Aggiornamento dei derivati in essere
L'articolo 10 impone alle controparti o ai soggetti responsabili della segnalazione di trasmettere, entro 180 giorni dall'applicazione delle norme tecniche, una segnalazione di tipo "Aggiornamento" per i derivati che risultano ancora in essere e rientrano nelle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, salvo che siano già stati oggetto di una segnalazione di "Modifica" o "Correzione" nel medesimo periodo.
Abrogazione del precedente regolamento
L'articolo 11 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012, prevedendo che i riferimenti ad esso si intendano fatti al nuovo regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 12 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l'applicazione dal 29 aprile 2024. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 10 giu 2022Regolamento (UE) 2022/914
- Regolamento · 10 giu 2022Regolamento (UE) 2022/964
- Regolamento · 10 giu 2022Regolamento (UE) 2022/1456
- Regolamento · 10 giu 2022Regolamento (UE) 2022/1855
- Regolamento · 10 giu 2022Regolamento (UE) 2022/1856
- Regolamento · 10 giu 2022Regolamento (UE) 2022/1857
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →