Sentenza del 10/07/2017 n. 1712 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso sia per le formalità relative alla sua proposizione sia per il decorso dei termini - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'inammissibilità del ricorso è stata ritenuta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Poiché la data di spedizione risultava illeggibile e non consentiva di verificare il rispetto dei termini, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza che fosse necessario attendere un'eccezione della parte resistente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso è stato spedito per posta, ma il timbro postale riportava una data assolutamente illeggibile e annotata a mano. La questione riguardava quindi il rispetto delle formalità di proposizione e dei termini perentori previsti per il ricorso e per l'impugnazione. L'assenza di una data postale chiaramente verificabile impediva di accertare tempestivamente il rispetto del termine previsto a pena di decadenza.
Norme richiamate
Articolo 20 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina la proposizione del ricorso nel processo tributario e le relative formalità.
Articolo 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Prevede gli adempimenti formali e documentali necessari per la costituzione del ricorrente e la regolarità del ricorso.
Articolo 51 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina i termini e le formalità dell'impugnazione, soggetti a decadenza.
Articolo 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Regola la proposizione dell'appello nel processo tributario, inclusi i requisiti formali e il rispetto dei termini.
Massime di principio
- Nel processo tributario, i termini per proporre ricorsi e impugnazioni sono normalmente perentori: il loro mancato rispetto comporta la decadenza.
- L'inammissibilità derivante dal mancato rispetto dei termini o delle formalità può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente non la eccepisce.
- Quando il ricorso è spedito per posta, la prova della data di spedizione deve essere chiara, leggibile e verificabile; un timbro postale illeggibile può impedire di dimostrare la tempestività.
- È opportuno conservare una ricevuta di spedizione completa e leggibile oppure utilizzare modalità che forniscano una certificazione certa della data e dell'avvenuta trasmissione.
- La regolarità formale dell'atto e la prova del rispetto dei termini sono condizioni essenziali di ammissibilità, non meri aspetti secondari sanabili automaticamente.
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