Sentenza n. 1945/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n.167/2025 emessa in data 25 marzo 2025 dal Tribunale di Pavia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti, già docenti a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, hanno dedotto la mancata spontanea esecuzione della sentenza n. 167/2025 del Tribunale di Pavia. Tale pronuncia, passata in giudicato e notificata al Ministero, aveva dichiarato il loro diritto a beneficiare dell’importo di euro 500 per ciascun anno scolastico indicato, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando conseguentemente l’Amministrazione a provvedere. Le ricorrenti hanno quindi proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ricorrendo anche le condizioni previste dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Hanno inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che l’Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, la quale risultava passata in giudicato e notificata al Ministero il 27 marzo 2025. Sono state pertanto ritenute soddisfatte le condizioni per l’esercizio della tutela esecutiva previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che questi assuma le funzioni solo su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e che provveda entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, poiché l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in ragione dell’esiguità degli importi, una condanna non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata perché, considerata l’esiguità degli importi, una condanna di importo effettivo sarebbe stata manifestamente iniqua e una condanna meramente simbolica non sarebbe stata giustificata.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
La relativa condizione, richiamata dal giudice insieme all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è stata ritenuta soddisfatta in presenza della sentenza passata in giudicato e notificata all’Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, cui la sentenza del Tribunale di Pavia aveva ricondotto il beneficio economico spettante alle ricorrenti.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l’Amministrazione non dà esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e regolarmente notificata, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale applicabile.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo che l’intervento sostitutivo sia attivato dal creditore dopo la scadenza infruttuosa del termine.
- Quando l’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto un compenso autonomo per l’esecuzione dell’incarico.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in rapporto all’entità dell’obbligazione da eseguire, una condanna effettiva risulterebbe manifestamente iniqua e una misura meramente simbolica non sarebbe giustificata.
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