Ordinanza n. 362/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento N. -OMISSIS- di prot. -OMISSIS-del 16.03.2026 adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri a firma del Col. Amm. -OMISSIS- apposta in data 17.03.2026, e di ogni altro atto conseguente, presupposto, connesso e/o consequenziale pregiudizievole per le ragioni della ricorrente. Con il suddetto provvedimento avente ad oggetto "Recupero somme corrisposte in eccesso" (all.1) al ricorrente veniva comunicato che a decorrere dal mese di aprile 2026 si sarebbe proceduto al recupero dell'importo pari ad Euro 48.133,38 in 118 rate mensili dell'importo di euro 407,91 cadauna, nei limiti di 1/5 del trattamento economico percepito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di recupero di somme corrisposte in eccesso, mediante trattenute in 118 rate mensili entro il limite di un quinto del trattamento economico
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri gli ha comunicato il recupero di euro 48.133,38, da effettuarsi a decorrere da aprile 2026 mediante 118 rate mensili di euro 407,91, nei limiti di un quinto del trattamento economico percepito. Ha inoltre proposto domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dell'atto. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; il giudice si è limitato a rilevare la presenza di esigenze cautelari e l'avvenuta predisposizione di una congrua rateazione da parte dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini dell'anticipata e sollecita trattazione del ricorso in udienza pubblica, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissata per il 2 dicembre 2026. Non è stata disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento di recupero: le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente soddisfatte dalla fissazione ravvicinata dell'udienza, anche considerando la congrua rateazione già disposta dall'Amministrazione. Alla medesima udienza è stata fissata anche la trattazione del ricorso connesso n.r. 396/2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del rito cautelare; il comma 10 consente, quando ricorrono i presupposti, di definire la tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza necessità di sospendere l'efficacia dell'atto.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La disposizione è stata applicata per accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell'udienza pubblica di discussione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, le esigenze di tutela possono essere soddisfatte, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, senza necessariamente sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
- La congrua rateazione di una somma oggetto di recupero da parte dell'Amministrazione costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell'adeguatezza della tutela cautelare e può giustificare la sostituzione della sospensione dell'atto con la rapida definizione del giudizio di merito.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell'udienza di merito non equivale all'annullamento o alla sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
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