Cassazione Penale, Sentenza n. 21885/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per porto senza giustificato motivo di un'arma da taglio (machete) sostenendo: 1) violazione dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 e vizio di motivazione per mancata verifica concreta dell'idoneità offensiva dell'arma alla luce della sentenza costituzionale n. 139/2023 (si è criticato l'uso di una testimonianza indiretta raccolta dall'operante di polizia giudiziaria); 2) errata esclusione dell'attenuante speciale di cui all'art. 4, comma 3, legge 110/1975 perché l'uso minatorio dell'arma sarebbe stato accertato su prova inesaminabile; 3) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. per mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità, nonostante il riconoscimento di attenuanti generiche; 4) violazione delle norme sulle pene sostitutive (art. 20-bis cod. pen., artt. 53 e 56 legge 689/1981) per il rigetto della conversione della pena detentiva in pecuniaria; infine il difensore ha dedotto l'improcedibilità per superamento dei termini di durata dell'appello ex art. 344-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha confermato la condanna (mesi 4 di arresto ed euro 700,00 di ammenda). Motivazioni principali: a) trattandosi di un "machete" la Corte territoriale ha correttamente qualificato l'oggetto come arma impropria; per le armi improprie è sufficiente l'assenza di giustificato motivo, non la prova dell'idoneità offensiva alla stregua degli "altri oggetti"; b) la valutazione delle modalità del fatto e della pericolosità (rilevanti ai fini dell'esclusione dell'attenuante speciale) può legittimamente fondarsi sulla relazione dell'operante quando le dichiarazioni costituiscono fatti direttamente percepiti o l'occasione dell'intervento; c) la negazione della lieve entità dell'illecito esclude la contemporanea declaratoria di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis; d) il rigetto della conversione della pena in quella pecuniaria è giustificato da una prognosi negativa basata sui precedenti e sulle condotte dell'imputato; e) la questione di improcedibilità per superamento termini è infondata perché, per le impugnazioni proposte entro il 31/12/2024, la legge 27 settembre 2021, n. 134 ha esteso il termine di appello a tre anni (pertanto il termine non era ancora decorso).
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Disciplina il porto di armi e strumenti atti ad offendere; la Corte distingue tra oggetti specificamente indicati (equiparabili ad armi improprie) per i quali basta l'assenza di "giustificato motivo" e gli "altri oggetti", per i quali è richiesta prova della loro effettiva idoneità offensiva in relazione a tempo e luogo
codice di procedura penale, art. 195
Limita l'uso di dichiarazioni di terzi riportate da testi; la Corte precisa che il divieto non si applica quando le dichiarazioni hanno costituito l'occasione per l'intervento della polizia o riguardano fatti direttamente percepiti dall'operante
codice penale, art. 131-bis
Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte afferma che tale esclusione non è compatibile con la valutazione del giudice di merito che abbia ritenuto il fatto non lieve
codice penale, art. 20-bis
Regola l'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria per pene brevi; la Corte osserva che la decisione sulla conversione è legata a una valutazione prognostica che può tener conto dei precedenti e della personalità del reo
legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 56
Norme sulle sanzioni amministrative e conversione delle pene; la Corte richiama i criteri di meritevolezza e prognosi per la sostituzione delle pene detentive brevi
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 59
Regola preclusioni procedurali; la Corte esclude che la Corte territoriale abbia introdotto preclusioni non previste, avendo motivato sulla non meritevolezza della conversione in base ai precedenti
codice di procedura penale, art. 344-bis
Stabilisce i termini massimi per la durata del procedimento in appello e in cassazione e la conseguente improcedibilità; la Corte ricorda l'estensione dei termini operata dalla legge n. 134/2021 per le impugnazioni proposte entro il 31/12/2024
legge 27 settembre 2021, n. 134, art. 2 comma 3
Ha prorogato i termini di improcedibilità: per le impugnazioni presentate entro il 31/12/2024 il termine di appello è di tre anni e quello di cassazione di un anno e mezzo, perciò nel caso concreto l'improcedibilità non era maturata
codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena (circostanze personali e modalità del fatto); la Corte ricorda che la valutazione prognostica per le pene sostitutive può fare riferimento agli indici di questa norma
codice penale, art. 699
Riguarda il porto di arma innominata; la Corte distingue il machete come arma impropria e quindi non applica la logica richiesta per gli "altri oggetti" o per le armi innominate
Massime di principio
- Il "machete" è usualmente qualificato come arma impropria: per il porto illegittimo è sufficiente la mancanza di "giustificato motivo" senza bisogno di dimostrare l'idoneità offensiva in astratto
- Il "giustificato motivo" deve sussistere nell'immediatezza e sia immediatamente verificabile dagli agenti; deduzioni a posteriori del soggetto non sono decisive
- Le dichiarazioni raccolte dall'operante di polizia possono essere utilizzate se costituiscono fatti direttamente percepiti dall'operante o l'occasione dell'intervento; il divieto di cui all'art. 195 c.p.p. non è automaticamente applicabile in tali ipotesi
- Il mancato riconoscimento della lieve entità del fatto esclude la possibilità di escludere la punibilità ai sensi dell'art. 131-bis: il giudizio di non lieve e quello di particolare tenuità sono incompatibili
- La concessione di pene sostitutive a pene detentive brevi richiede una valutazione prognostica positiva (meritevolezza, rischio di recidiva, finalità rieducative); il giudice può negare la conversione anche fondandosi sui precedenti, purché motivi concretamente
- I termini di improcedibilità possono essere prorogati da norme straordinarie/di settore (es. legge n. 134/2021); verificare sempre la data di proposizione dell'impugnazione per valutare il decorso del termine
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