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Sentenza

Sentenza del 01/06/2017 n. 2439 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

REGISTRO - Avviso di liquidazione - Allegazione decreto ingiuntivo - Obbligo - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato respinto. La mancata allegazione del decreto ingiuntivo non determina l'illegittimità dell'avviso di liquidazione, poiché il decreto è un atto necessariamente e integralmente conosciuto dal contribuente, che ne è il destinatario o comunque ne ha piena disponibilità. L'avviso resta quindi valido anche senza la materiale riproduzione o allegazione del provvedimento oggetto di imposizione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell'avviso di liquidazione per la mancata allegazione del decreto ingiuntivo sottoposto a imposizione, sostenendo che tale omissione impedisse di comprendere adeguatamente i presupposti e il contenuto della pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro

    L'imposta è dovuta in relazione al decreto ingiuntivo oggetto di registrazione; ai fini della validità dell'avviso di liquidazione non è necessario allegare nuovamente un atto il cui contenuto è già integralmente conosciuto dal contribuente.

Massime di principio

  • L'obbligo di allegare atti richiamati nell'avviso di liquidazione non opera in modo assoluto quando l'atto presupposto è già legalmente conosciuto o nella piena disponibilità del contribuente.
  • La mancata allegazione non comporta automaticamente la nullità o l'illegittimità dell'avviso: occorre verificare se l'omissione abbia concretamente impedito al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.
  • Per gli atti giudiziari, come il decreto ingiuntivo, la conoscenza integrale derivante dalla notificazione o dalla partecipazione al procedimento può rendere superflua una nuova allegazione all'avviso fiscale.
  • In situazioni analoghe, la contestazione dovrebbe concentrarsi sull'effettiva conoscibilità dell'atto presupposto e sulla sufficienza della motivazione dell'avviso, non sulla sola assenza materiale dell'allegato.

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