Sentenza del 01/06/2017 n. 2439 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Avviso di liquidazione - Allegazione decreto ingiuntivo - Obbligo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto. La mancata allegazione del decreto ingiuntivo non determina l'illegittimità dell'avviso di liquidazione, poiché il decreto è un atto necessariamente e integralmente conosciuto dal contribuente, che ne è il destinatario o comunque ne ha piena disponibilità. L'avviso resta quindi valido anche senza la materiale riproduzione o allegazione del provvedimento oggetto di imposizione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'avviso di liquidazione per la mancata allegazione del decreto ingiuntivo sottoposto a imposizione, sostenendo che tale omissione impedisse di comprendere adeguatamente i presupposti e il contenuto della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro
L'imposta è dovuta in relazione al decreto ingiuntivo oggetto di registrazione; ai fini della validità dell'avviso di liquidazione non è necessario allegare nuovamente un atto il cui contenuto è già integralmente conosciuto dal contribuente.
Massime di principio
- L'obbligo di allegare atti richiamati nell'avviso di liquidazione non opera in modo assoluto quando l'atto presupposto è già legalmente conosciuto o nella piena disponibilità del contribuente.
- La mancata allegazione non comporta automaticamente la nullità o l'illegittimità dell'avviso: occorre verificare se l'omissione abbia concretamente impedito al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.
- Per gli atti giudiziari, come il decreto ingiuntivo, la conoscenza integrale derivante dalla notificazione o dalla partecipazione al procedimento può rendere superflua una nuova allegazione all'avviso fiscale.
- In situazioni analoghe, la contestazione dovrebbe concentrarsi sull'effettiva conoscibilità dell'atto presupposto e sulla sufficienza della motivazione dell'avviso, non sulla sola assenza materiale dell'allegato.
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