Sentenza del 30/01/2019 n. 381 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecaria e catastale - Conferimento beni - Conferitaria soggetto interposto - Soggetti diversi dai conferenti - Elusione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione e la riqualificazione dell'operazione come elusiva. Poiché la conferitaria era un soggetto interposto e non si era verificato un effettivo mutamento della disponibilità dei beni a favore di soggetti diversi dai conferenti, l'imposta di registro è stata ritenuta dovuta in misura proporzionale anziché fissa. Il ricorso dei contribuenti è stato quindi respinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il conferimento di beni è stato realizzato mediante una società conferitaria ritenuta meramente interposta. Secondo la sentenza, l'operazione non ha prodotto un effettivo trasferimento dei beni nella disponibilità di soggetti diversi dai conferenti e, pertanto, è stata considerata elusiva. I ricorrenti contestavano la richiesta dell'imposta di registro in misura proporzionale, sostenendo l'applicazione dell'imposta in misura fissa.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro
La sentenza applica il principio secondo cui la tassazione dell'atto può dipendere dalla sua effettiva funzione economica e dagli effetti sostanziali prodotti, non soltanto dalla forma giuridica utilizzata.
Principio generale di divieto di elusione fiscale
Un'operazione formalmente qualificata come conferimento può essere considerata elusiva quando la società conferitaria è meramente interposta e l'operazione non realizza un effettivo trasferimento dei beni nella disponibilità di soggetti diversi dai conferenti.
Massime di principio
- Nel valutare un conferimento di beni, occorre considerare la sostanza economica dell'operazione e non soltanto la sua qualificazione formale.
- La presenza di una società conferitaria priva di effettiva autonomia o funzione economica può indurre l'Amministrazione finanziaria a riqualificare l'operazione come elusiva.
- Se, dopo il conferimento, i beni restano sostanzialmente nella disponibilità dei conferenti, può mancare un reale trasferimento economico e può essere contestata l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
- Per evitare contestazioni, il conferimento dovrebbe essere supportato da una concreta funzione economica, da un effettivo mutamento della titolarità o disponibilità sostanziale dei beni e dall'autonomia operativa della conferitaria.
- La sola osservanza delle forme societarie non esclude l'elusione quando la struttura negoziale è utilizzata per ottenere un trattamento fiscale più favorevole senza produrre effetti economici reali.
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